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Interpello: chiarimenti sulla formazione in partecipazione

Interpello: chiarimenti sulla formazione in partecipazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

24/07/2014

Un interpello risponde sul criterio della “diretta emanazione” o “partecipazione” per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle associazioni sindacali, degli organismi paritetici e degli enti bilaterali.

Roma, 24 Lug – L' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei  compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008) individua, al punto I, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento.
E la nota correlata al punto I del suddetto Accordo stabilisce che ‘le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione’.
 
Su questo punto interviene successivamente l' Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 - concernente le linee guida applicative ed integrative dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – chiarendo che "[...] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le ‘attività, formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture, formative di loro diretta emanazione’. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate [...]".

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Su questo tema la Regione Sicilia, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli - prevista dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 – in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.
E la Commissione ha risposto all’ente locale con il recente Interpello n. 14/2014 dell’11 luglio 2014.
 
In particolare la Regione Sicilia chiede un parere in merito al concetto - sotto il profilo giuridico - della c.d. “diretta emanazione” o “partecipazione” alla luce della normativa vigente su esposta ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta "diretta emanazione" o la "partecipazione”.
 
La Commissione – dopo aver ricordato il dettato dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 - fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione ritiene che “per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. c.c.”.
 
Infatti si segnala che l'associazione in partecipazione è “un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 c.c.). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 c.c.). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione é stata contratta (art. 2552, comma 2, c.c.). Infine, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 c.c.)”.
Pertanto in questo caso “l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'associante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli”.
 
Fatte queste brevi premesse, la Commissione “ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato”.
 
 
 
 
 
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