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La scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi

Un documento presenta la scheda di sicurezza, i suoi obiettivi e descrive il contenuto di ogni voce della scheda. Le “disavventure” di Napo ci ricordano invece di non utilizzare mai, nei luoghi di lavoro, sostanze sconosciute.

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Ci siamo occupati recentemente di sostanze e preparati pericolosi presentando una scheda tecnica, relativa alla loro etichettatura, presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi di Bologna.
Sempre da questo sito e sempre in merito alle sostanze pericolose, presentiamo un secondo documento - prodotto dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda ospedaliero-universitaria - che sottolinea l’importanza delle schede di sicurezza e ne individua caratteristiche e obiettivi, evitando confusioni con altri documenti.
Oltre a presentare il documento vi invitiamo ad assistere ad una delle avventure di Napo, personaggio animato che abbiamo già incontrato più volte su PuntoSicuro e che, in “Badare alla sostanza”, ci mostra i rischi dell’utilizzo di sostanze non conosciute.


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Nella presentazione del documento, dal titolo “Scheda tecnica n° 22 - la scheda informativa in materia di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi”, partiamo da ciò che la scheda di sicurezza non è.
Intanto non è l’etichetta del prodotto: questo è chiaro e vi rimandiamo, per conoscere specifiche e obiettivi dell’etichettatura, alla lettura del documento dell’azienda ospedaliera relativo a questo tema.
Tuttavia la scheda di sicurezza (“scheda informativa in materia di sicurezza”) non è neanche la “scheda tecnica del prodotto”. Questa seconda scheda è un documento prodotto con finalità diverse dalla scheda di sicurezza e non conformemente alla normativa sulle sostanze e preparati pericolosi.

La scheda di sicurezza
L’autore del documento ci ricorda che la scheda di sicurezza è “uno strumento di informazione in materia di igiene e sicurezza, destinato all’utilizzatore professionale, nel quale vengono riportate le informazioni relative all’utilizzo in sicurezza e al corretto smaltimento del prodotto”.
Il suo obiettivo è comunque quello di:
- fornire al datore di lavoro “dati utili ad una prima valutazione del ‘rischio chimico’ per l’adozione dei conseguenti provvedimenti per la tutela della sicurezza dei lavoratori”;
- informare gli utilizzatori professionali “sui rischi connessi all’utilizzo del prodotto al fine di adottare i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell’ambiente”.
Le informazioni devono essere redatte in italiano, essere chiare, concise e aggiornate “ogni qualvolta il responsabile dell’immissione sul mercato (che è anche responsabile delle informazioni riportate sulla scheda) venga a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni utili”.
In particolare la scheda di sicurezza deve essere fornita per tutte le sostanze e preparati che sono classificati come “pericolosi”.

Le informazioni contenute
Seguendo quanto indicato nel Decreto ministeriale del 7 settembre 2002 (che specifica le informazioni che la scheda deve contenere), le schede di sicurezza sono strutturate in 16 sezioni, che normalmente seguono questa sequenza:

- P.to 1 - identificazione della sostanza o del preparato e della società produttrice: la scheda riporta  “la denominazione utilizzata per l'identificazione della sostanza o del preparato, che deve essere identica a quella figurante sull'etichetta; sono inoltre indicati gli usi più importanti o comuni, previsti o raccomandati”. Vengono anche riportati i dati identificativi completi del responsabile dell'immissione sul mercato sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore;

- P.to 2 - composizione/informazione sugli ingredienti: questa sezione permette “di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato”. Se nel caso di un preparato può non essere presente la composizione completa, le sostanze classificate come pericolose devono essere indicate “insieme alla loro concentrazione qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite dalla vigente normativa”;

 - P.to 3 - identificazione dei pericoli: “sono indicati i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente, gli eventuali usi impropri che possono essere previsti e i sintomi connessi all’esposizione”. In alcuni casi vengono citati anche altri pericoli “che non rientrano in particolari classificazioni di rischio ma che consentono una valutazione complessiva dei pericoli che presenta il materiale in questione”;

- P.to 4 - misure di primo soccorso: la prima informazione fornita è relativa alla necessità o meno di un'immediata consultazione medica. Poi sono descritte - in relazione alle varie vie di esposizione - le misure di pronto soccorso, i sintomi, gli effetti, le operazioni da compiere in caso di infortunio, gli effetti da attendersi a seguito dell'esposizione, …

- P.to 5 - misure antincendio: sono fornite prescrizioni e informazioni per la “lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico (o che vedono coinvolto il prodotto) e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato”;

- P.to 6 - misure in caso di fuoriuscita accidentale: a seconda della sostanza o del preparato possono essere riportate informazioni in relazione alle precauzioni per le persone, alle precauzioni ambientali, ai metodi di bonifica;

- P.to 7 - manipolazione e immagazzinamento: sono fornite informazioni sulle precauzioni “per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato”. Altre informazioni “riguardano le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori, i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio”;

- P.to 8 - controllo dell'esposizione/protezione individuale: sono indicate le “misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore”, compresi “eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici, fornendo indicazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate”. In questa sezione sono anche specificati gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari;

-  P.to 9 - proprietà fisiche e chimiche: informazioni strettamente tecniche per una precisa valutazione del rischio nell’impiego del prodotto;

-  P.to 10 - stabilità e reattività: sono indicate le condizioni da evitare perché non si verifichino reazioni pericolose e le sostanze “con le quali il prodotto reagisce dando luogo a reazioni pericolose, informazione utile in sede di stoccaggio e manipolazione”;

-  P.to 11 - informazioni tossicologiche: sono riportati gli “effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici”. Sono fornite informazioni anche sulle diverse vie di esposizione, sui sintomi e sugli “effetti immediati e ritardati in seguito a esposizione breve o prolungata” (sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici, …);

- P.to 12 - informazioni ecologiche: gli “effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei metodi di utilizzazione prevedibili”;

- P.to 13 - considerazioni sullo smaltimento: se lo smaltimento della sostanza o del preparato comporta un rischio, sono fornite informazioni per la sicurezza;

- P.to 14 - informazioni sul trasporto: le precauzioni che un utilizzatore deve conoscere “per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda”;

- P.to 15 - informazioni sulla regolamentazione:  sono riportate “le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

- P.to 16 - altre informazioni: “qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente”. 


NB: la normativa di riferimento attuale è il regolamento REACH, è possibile quindi che alcuni punti della scheda siano stati in parte modificati.
I suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.

 
Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, “Scheda tecnica n° 22 - la scheda informativa in materia di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi”,  a cura di Roberto Taruffi  (formato PDF, 770 kB).


Napo, “Badare alla sostanza” (formato WMV, 877 kB), versione High Quality (formato WMV, 1.52 MB).




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