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Obbligo
previsto da diversi articoli del D.Lgs. 81/2008, ad esempio dall'art. 18
(obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera u):
|
Articolo
18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1.
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni
e competenze ad essi conferite, devono:
(…)
u)
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
(…) |
Sul
tesserino
di riconoscimento si sofferma anche il resoconto di un intervento tenuto
dall’avvocato Rolando Dubini al seminario bolognese del 14 ottobre 2011 “
Cantieri edili all’interno di stabilimenti
produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008”.
Successivamente
sono state introdotte nuove integrazioni ai contenuti di tale documento, che ora “deve includere:
-
fotografia del lavoratore;
-
generalità del lavoratore (nome e cognome, data di nascita, data di
assunzione);
-
indicazione del datore di lavoro (Ragione Sociale, indirizzo, partita iva);
-
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta
di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si e' formato il
silenzio-assenso)”.
In
particolare in merito all’inserimento sul cartellino della data di nascita “vi
sono due documenti ufficiali da ricordare:
-
Interpello n. 41/2008 del 3 ottobre 2008 - Prot. 25/I/0013426 - Art. 9, D.Lgs.
n. 124/2004 – art. 36 bis, comma 3, D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per l’attività ispettiva, riguardante i dati da riportare sul
tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003).
In
quest’ultimo documento si ribadisce che “il
tesserino
di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili deve riportare, tra gli
elementi identificativi, anche la
data
di nascita; per motivi di sicurezza sul lavoro e di lotta al lavoro
sommerso nell’edilizia, infatti, l’indicazione di questo elemento non è ‘sproporzionata’
e, quindi, non può essere omessa nonostante il parere espresso dal Garante
della privacy, secondo cui la data di nascita del personale a contatto con
l’utenza non sarebbe ‘pertinente’ con la finalità della norma, che è quella di
trasparenza e correttezza verso il pubblico”. Il Ministero del Lavoro nella
risposta all’interpello precisa che
la
tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a opera del
legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché costituzionalmente
protetta - posta come termine di paragone; la maggiore o minore limitazione
alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se
posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore
a illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa.
L’indicazione
della data di nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia
risponde in modo costituzionalmente
adeguato agli intenti programmatici del legislatore che, nello specifico, “possono
riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella lotta al
lavoro sommerso”. Viene dunque confermato il contenuto della circolare n.
29/2006 in cui era stato precisato che i
dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e
immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla
fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome
e la data di nascita. La tessera
inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di
lavoro”.
Il
relatore ricorda poi che la tessera dei
lavoratori autonomi “deve contenere anche l'indicazione del Committente” e
nel caso degli appalti privati, “il cartellino potrà contenere la data
dell'autorizzazione al subappalto, che può coincidere con quella di stipula,
anche verbale, del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto
stesso”.
Il
documento, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale, si sofferma infine
sul contenuto della Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del
lavoro sul quadro giuridico degli appalti, sulle modifiche operate dalla
Legge
n.136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" (articolo 5,
"Identificazione degli addetti nei cantieri"), sulle sanzioni e
sull’abrogazione dell’art. 36-bis commi 3, 4, 5 (in relazione al 3) della Legge
n. 248/06.
Riepiloghiamo
brevemente, con riferimento all’intervento di Dubini, gli elementi costitutivi della tessera di riconoscimento a decorrere
dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010.
“La
tessera
di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
munire i propri
lavoratori deve
contenere:
-
le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente
il luogo di nascita),
-
fotografia del lavoratore,
-
l'indicazione del datore di lavoro,
- la data di assunzione,
-
in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto”.
La
tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale
si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, “deve contenere:
-
le proprie generalità;
-
la propria fotografia;
-
l’indicazione del committente”.
Tiziano
Menduto
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