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Edilizia: applicare le norme in modo meno formale e più sostanziale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

05/09/2012

I risultati di uno studio per valutare gli effetti della documentazione elaborata sulla sicurezza oggettiva del cantiere. I documenti formalmente corretti ma mendaci. Di Antonella Martini e Lucia Paniccia, AUSL RMF Civitavecchia.

 
Civitavecchia, 5 Sett - Il  cantiere edile è un luogo di lavoro complesso dove il lavoratore è esposto contemporaneamente a più rischi e dove le variabili in atto, che possono sfuggire a una valutazione dei rischi adeguata, sono molteplici.
L'emanazione del D.Lgs 81/08 ha contribuito a riordinare il panorama normativo in materia di sicurezza sul lavoro, ponendo l'accento sull'importanza dell'informazione e della formazione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Proprio per questo il legislatore ha previsto per le aziende, in caso di prestazioni lavorative da svolgere all'interno di cantieri edili, l'obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come  il PSC ( Piano di Sicurezza e Coordinamento), il POS (Piano Operativi di Sicurezza) e il Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (P.I.M.U.S.).
Nell'affrontare la problematica dell'effettivo valore della documentazione ai fini della gestione della sicurezza in edilizia è stato realizzato uno studio avente come obiettivo principale quello di valutare il ruolo della documentazione elaborata sulla sicurezza oggettiva in cantiere. Il quadro normativo di riferimento è stato il Decreto legislativo 81/2008 e la documentazione inerente la sicurezza è stata considerata idonea esclusivamente sulla base della presenza o meno degli elementi minimi stabiliti dallo stesso decreto legislativo negli allegati XV-XXII. Ci ha colpito la necessità di vagliare il forte collegamento tra i due poli della sicurezza in cantiere: documenti redatti per legge e sicurezza oggettiva.
In  merito a ciò, sono stati ispezionati 55 cantieri edili dal mese di Maggio a Dicembre 2011 presso il Distretto F1 di Civitavecchia.


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La valutazione dei documenti
La programmazione della sicurezza nel cantiere edile attraverso la redazione del P.S.C., del P.O.S. e del P.I.M.U.S. ha rappresentato la principale innovazione introdotta dalle normative specifiche dal Dlgs 494/96 in poi.
I documenti elaborati devono essere conformi ai contenuti minimi di legge in riferimento agli allegati XV-XXII del DLgs 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. e la loro elaborazione rappresenta la principale fonte di informazioni per l’osservazione delle dinamiche delle lavorazioni e dei rischi che esse comportano al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
I documenti devono avere specifiche caratteristiche di completezza, leggibilità e aggiornamento che li rendano strumenti effettivamente fruibili e utili a migliorare i livelli di sicurezza. L’adesione formale al dettato di legge rappresenta, naturalmente, solo un pre-requisito.
D’altro canto, l’intervento di vigilanza rileva immediatamente i vizi formali, mentre la rilevazione delle carenze obiettive richiede un controllo più impegnativo.
Ci si chiede quindi se la mancanza di correttezza formale della documentazione presente in cantiere corrisponda all’assenza di misure di prevenzione, e se sia quindi sufficiente, per un intervento di vigilanza, il controllo della sola documentazione. In questo lavoro ci si è posti l'obiettivo di valutare la documentazione presente in cantiere per verificarne l'effettivo valore ai fini della gestione della sicurezza.
 
Dalle carenze documentali si potrebbero associare delle pratiche di lavoro scorrette
Dal mese di Maggio a Dicembre 2011 sono stati controllati 55 cantieri edili con lo scopo principale di valutare gli effetti della documentazione elaborata sulla sicurezza oggettiva del cantiere.
Nel corso dell’attività di vigilanza in edilizia eseguita presso il distretto S.PreS.A.L. F1 di Civitavecchia nel periodo 1/5/2011-31/12/2011, sono stati acquisiti i documenti inerenti il cantiere interessato (POS, PSC, PIMUS). Inoltre in ciascun cantiere è stato compiuto un sopralluogo, nel corso del quale è stata acquisita la documentazione relativa alla formazione ed informazione dei lavoratori, è stata verificata la presenza di specifiche procedure di lavoro, la corrispondenza tra POS e PSC ed è stata valutata la corrispondenza di questi documenti alla realtà lavorativa riscontrata in sede di sopralluogo.
Lo studio ha messo a confronto mediante il test del “chi quadro” (un test statistico per verificare un’ipotesi, ndr) i requisiti di regolarità formale con quelli di regolarità sostanziale ricavati dall’ispezione. È stato calcolato il rischio relativo (odds ratio) di essere sanzionati per carenze obiettive  per un cantiere con irregolarità formali a confronto con un cantiere con documentazione formalmente corretta.
Per il calcolo è stata usata la statistica Open Epi (Statistiche open-source per la Sanità Pubblica) versione 2.3.1.
Tale statistica è accessibile al sito: http://www.openepi.com/OE2.3/Menu/OpenEpiMenu.htm.
Per il calcolo del R.R. (Rischio Relativo, ndr) è  stato considerato “regolare nella documentazione” (e quindi non esposto) il cantiere in cui non solo erano stati redatti i documenti di legge, ma gli stessi risultavano conformi alle fasi lavorative incontrate; sono stati considerati “regolari sul posto” (e quindi sani) i cantieri in cui non venivano riscontrate condizioni di pericolo per la sicurezza oggettiva; viceversa sono stati considerati “esposti” i cantieri “non regolari nella documentazione” e “malati” i cantieri “non regolari sul posto”.
 
Irregolarità formali e irregolarità obiettive
I dati ottenuti sono riportati nella tabella 1. Il test del chi quadro, con la correzione di Yates, fornisce un valore pari a 0,39; per raggiungere la significatività statistica (p<0,05) tale test avrebbe dovuto fornire un valore superiore a 3,84. Di conseguenza, il test non è significativo.
Ciò significa che la presenza di regolarità/irregolarità formali non si associa con l’evidenza di regolarità/irregolarità obiettive.
Naturalmente,la presenza di irregolarità formali è frequentemente associata con la sussistenza di irregolarità obiettive sanzionabili. Il rischio relativo stimato (odds ratio) che un cantiere con documentazione irregolare sia sanzionato per obiettive violazioni è pari a 1,67. In altre parole, un cantiere con irregolarità formali ha probabilità quasi doppia di essere sanzionato rispetto ad un cantiere formalmente regolare. Tuttavia gli intervalli di confidenza dell’odds ratio (IC 95%) si estendono da 0,5 a 5,0 e comprendono quindi l’ipotesi di equivalenza; cioè l’incremento del rischio non è significativo.
 
 
 

Documenti confacenti o erronei
La nostra indagine indica che le irregolarità formali della documentazione custodita nei cantieri edili sono molto comuni. Esse riguardano il 40% dei cantieri esaminati.
Molto spesso, tali irregolarità formali si accompagnano a carenze sostanziali.
Un significativo campione, pari al 18% dei cantieri esaminati, presentava irregolarità sia nella documentazione che sul posto di lavoro.
Tuttavia, in un gruppo di proporzioni maggiori (20% del campione) la documentazione risultava formalmente regolare, ma l’ispezione ha consentito di evidenziare gravi carenze della sicurezza.
La divaricazione tra quanto descritto nella documentazione di sicurezza e quanto realizzato sul posto di lavoro è grave e testimonia della sostanziale inutilità del processo di compilazione dei documenti, quando questo viene affidato a soggetti esterni al cantiere e non è testimonianza di un reale impegno per la prevenzione sul posto di lavoro.
In alcuni casi, paradossalmente, sembra che i titolari delle imprese non siano neppure a conoscenza del contenuto dei documenti che sono stati redatti da consulenti e da loro sottoscritti.
Ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, è certamente più utile che i datori di lavoro si concentrino sulla realizzazione di condizioni di lavoro ottimali e rispettose della legge, piuttosto che curare la compilazione di documenti eleganti e ben articolati, ma sostanzialmente mendaci.
La compilazione di documenti complessi e di difficile lettura risulta essere un ostacolo più che un contributo alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza.
Al contrario, si può constatare che nei cantieri con una documentazione corretta si può spesso osservare anche una sicurezza oggettiva. La quota del 40% dei cantieri che presentano contemporaneamente una buona documentazione e sufficienti livelli di sicurezza dovrà ragionevolmente aumentare se si diffonderà l’idea che la salute e sicurezza sul lavoro non è una esercitazione di retorica, ma una realtà concretamente attingibile.
 
Proposte
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro può essere conseguita esclusivamente tramite un salto di qualità auspicabile solo con una nuova forma mentis.
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è abbastanza consolidata e andrebbe applicata in modo meno formale e più sostanziale. Una volta elaborati i documenti che dovrebbero contenere le procedure di sicurezza non va dimenticato che è  sempre necessaria una verifica di attuazione delle procedure attraverso la responsabilizzazione dei preposti e una formazione meno teorica e più pratica dei lavoratori , sfruttando sempre di più l’addestramento previsto dal D.lgs 81/08.
 
Bibliografia
- Magnavita N. Note di Statistica Medica. Educatt, Milano, 1996
- Signorelli C Elementi di Metodologia Epidemiologica, SEU, Roma 2009.
 
 
Antonella Martini e Lucia Paniccia
Dott.sse in Tecniche della Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro   AUSL RMF Civitavecchia, Dipartimento di Prevenzione.


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Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0
06/09/2012 (09:34:49)
Confermo, per quanto possa valere la mia esperienza, quanto riportato dalle Dottoresse dell'ASL di Civitavecchia. Aggiungo che a parte le imprese edili (e non tutte, anzi) propriamente dette (MURATORI) le imprese satellite che partecipano al processo edilizio (elettricisti, pavimentatori, imbianchini, idraulici,...) non sono quasi mai dotate di DVR (figuriamoci delle figure minime previste dal dettato legislativo vigente) e quindi hanno un POS non conforme. L'assenza del DVR significa una errata valutazione dell'idoneità tecnico professionale da parte del Committente (spesso anche pubblico, appena avuta contestazione in Provincia riportata anche dai media) e questo mette in difficoltà nella fase seguente esecutiva il CSE........A proposito segnalo un progetto datato 2009 (!!!) personale e pubblicato su riviste di settore a tiratura nazionale e presentato tra l'altro all'ordine degli ingegneri di Roma di cui allego il link per poter scaricare gli atti:
...
"provo a non allegare il link in quanto dopo due invii non viene pubblicato il commento"
...
La restituzione cartacea (diverse tavole) del progetto è stata consegnata all'ASL di Bergamo (referente regionale per la Lombardia per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) per una valutazione ed eventuali sviluppi...detto questo lunga vita alle softwarehouse e allo strumento informatico più pericoloso che sia mai stato inventato: il copia-incolla...:-)
Un caro saluto alle Dottoresse di cui condivido tutto.
Rispondi Autore: Lucia Paniccia - likes: 0
13/09/2012 (08:26:10)
Siamo liete di sapere che l'articolo sia stato ben condiviso.....Buon lavoro.
Un caro saluto anche a Lei.
Lucia Paniccia & Antonella Martini
ASL RM F Civitavecchia
Rispondi Autore: stefano pileci - likes: 0
13/09/2012 (17:05:44)
Come non essere daccordo con le dottoresse dell' AUSL RMF di Civitavecchia su quanto affermato sopra.

Da anni sosteniamo con il collega Attilio, questa tesi ( più sostanza e meno formalità).

Non è più accettabile trovare nei cantieri documenti illeggibili ( PSC e POS di centinaia di pagine ) che si presentano siottoforma di tomi da biblioteca. Il linguaggio del cantiere sono i disegni e i progetti e non i romanzi!! E' inaccettabile e assolutamente impraticabile pianificare e gestire un cantiere in sicurezza con l'ausilio di strumenti che producono solo parole, non applicabili e di difficile praticità ( trovare una procedura nei documenti scritti( PSC -POS) è spesso impossibile perchè sono documenti lunghi ripetitivi e frutto di scarsa analisi e valutazione concreta della realtà in cui si deve operare.

Quante volte avete visto un imprenditore o un capocantiewre o lo stesso CSE aprire un PSC o un POS in cantiere per definire delle situazioni interferenti o verificare la pianificazione messa in atto nei piani? Assolutamente mai!! I Piani si stampano e si mettono nelle baracche e si prendono in mano solo per buttarli nelle macerie a cantiere finito questa è la realtà ...strano che continuiamo a far finta che non sia così.

Un documento deve essere di chiara lettura appeso in baracca e consultato più volte ogni giorno ...Ecco che allora produce la sua funzione e consente il monitoraggio puntuale delle attività costanetmente ...E' tempo di cambiare mentalità e veramente andare alla sostanza delle cose .

Per intenderci il progetto a cui mi riferisco sono tavole Fogli Tecnici in Progettazione ( FTP) in A1 per la redazione dei PSC che rispondono puntualmente all'XV e tavole in A1 - Fogli Tecnici in Esecuzione ( FTE) per la gestione in cantiere a cura del CSE.

vedi pubblicaz. lavoro sicuro nn. 3-4/2010.




Rispondi Autore: fancesco bonafaccia - likes: 0
01/06/2013 (17:33:43)
Ottimo e coscienzioso lavoro.Mi permetto solo di segnalare una probabile incongruenza laddove ,proprio all'inizio, si parla di rischi che possono sfuggire ad una valutazione dei rischi adeguata..
La ricerca è molto interessante e conferma i timori degli operatori del settore. Faccio però presente che i cantieri edili di cui vi siete occupati sono luoghi ideali rispetto ad altri ) in cui si applica la normativa sui cantieri temporanei e mobili. Mi riferisco ,ad esempio ai cantieri che si aprono sul suolo pubblico per le riparazioni delle reti dei servizi pubblici. Per forza di cose il formalismo della documentazione raggiunge vette eccelse. Cordiali saluti

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