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Depositi GPL: cambiano le regole

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attività estrattive, minerali

19/10/2004

Pubblicato il d.m. che modifica le norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto.

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Cambiano le norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità inferiore a 13 m3. E’ stato infatti recentemente pubblicato il Decreto 23 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive, che modifica il decreto del 29 febbraio 1988 relativo ai depositi con capacità complessiva non superiore a 5 m3.
Il nuovo provvedimento estende il campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988 ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Il d.m. 23 settembre 2004 modifica inoltre le modalità di effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m3. In particolare viene introdotto, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del decreto interministeriale del 29 febbraio 1988, il metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche.
La procedura operativa messa a punto dall’ISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali - ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti - saranno definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il nuovo provvedimento inoltre modifica l'art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988.
Il testo integrale del d.m. 23 settembre 2004 è consultabile in Banca Dati.
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