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La Cassazione sulla colpa del lavoratore imprudente

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

09/03/2009

Condannati per un infortunio sia datore di lavoro che lavoratore addetto alla manovra di una gru. Addebitata al primo una colpa specifica per violazioni a norme di sicurezza e al secondo una colpa generica. A cura di G. Porreca.

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Un’altra sentenza sulla responsabilità di un lavoratore o meglio sul concorso di responsabilità fra un datore di lavoro ed un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro occorso per aver contravvenuto a delle normali regole di diligenza e per un comportamento imprudente del lavoratore. La stessa sentenza può essere ricollegata ad altre sulla individuazione della eventuale responsabilità dei lavoratori già emanate in passato dalla stessa Corte di Cassazione e commentate dallo scrivente con la osservazione che la giurisprudenza sembra stia rivedendo la propria posizione in merito alla eventuale responsabilità o corresponsabilità di un lavoratore per un infortunio occorso ad altro lavoratore o anche a se stesso (si citano le sentenze Cass. Pen. Sez. IV n. 38819 del 14/10/2008 ric. T. M. e Cass. Pen. Sez. IV n. 45020 del 3/12/2008, ric. C. F. e R. A.
 
L'infortunio in esame si era verificato durante lo svolgimento di un'operazione di carico  sul cassone di un autocarro di due bobine di cavi ed era accaduto a seguito del ribaltamento di una di esse, del peso di circa due tonnellate, in quanto, irregolarmente collocata, si spostava schiacciando la gamba sinistra di un altro lavoratore dipendente della stessa ditta.
 
Il Tribunale dichiarava colpevoli del reato di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sia il datore di lavoro dell’infortunato che il lavoratore che al momento dell’infortunio era addetto alla manovra della gru. Al primo veniva addebitato una colpa specifica in relazione alla violazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 per omessa formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici dell'attività svolta e dell'art. 35 dello stesso D. Lgs. per omessa adozione di procedure idonee ad assicurare il più elevato livello di sicurezza nello svolgimento delle operazioni di carico di oggetti pesanti ed instabili come le grosse bobine di cavo elettrico. Al secondo si attribuiva, invece, una colpa generica (imprudenza) per avere deciso, nella veste di capo squadra, oltre che di addetto alla manovra della gru, di caricare due bobine per volta anziché una sola "per risparmiare un viaggio" e, quindi, di collocare le stesse sul cassone di carico in verticale e pertanto in equilibrio precario anziché in posizione orizzontale la quale avrebbe assicurato una maggiore stabilità, nonché per avere dato disposizioni al lavoratore infortunato di salire sul cassone per aiutarlo a spostare una bobina spingendola a mano.
 
La Corte di Appello confermava la condanna di entrambi gli imputati osservando, in merito al comportamento del lavoratore addetto alla manovra della gru, che lo stesso aveva assunto nella dinamica dell’evento un "ruolo preminente", in considerazione dell'esperienza di fatto acquisita alla manovra di una apparecchiatura di sollevamento. Osservava, inoltre, che la normale diligenza avrebbe dovuto consigliargli di verificare la tenuta dell'imbracatura della bobina e di non richiedere al collega di assisterlo salendo sul cassone ed operando "a mano" per spingere la bobina durante il sollevamento. Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece, la stessa Corte di Appello faceva osservare che il comportamento imprudente del lavoratore era da considerarsi "inerente alla considerazione del rischio" sicché una corretta informazione sul rischio medesimo, già contestata allo stesso "avrebbe richiamato l'attenzione del lavoratore, scoraggiato la condotta imprudente concorrente e così evitato l'evento" ed inoltre “che la condotta colposa del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni è evenienza priva di caratteri di eccezionalità e di anormalità” e quindi inidonea ad interrompere il rapporto di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo.
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione.
 
Il datore di lavoro nel suo ricorso poneva in evidenza che l’operatore della gru  aveva esperienza professionale e conosceva la prassi che prevedeva il carico di una bobina per volta in orizzontale, previa verifica della tenuta dell'imbracatura e che era chiaro che egli aveva agito in quel modo non perché ignorasse le regole di carico e scarico, ma soltanto perché aveva fretta ed inoltre che la sua decisione non era dipesa dalla mancata formazione-informazione che, se anche fosse stata più approfondita, non avrebbe cambiato nulla in quanto non avrebbe fornito ulteriori nozioni a chi conosceva già perfettamente il “modus operandi”. Faceva osservare il datore di lavoro, inoltre, che la stessa Corte di Appello, aveva rimarcato del resto come l'operato del lavoratore fosse stato contrario alla prassi e ad evidenti regole di prudenza.
 
L’operatore della gru, dal canto suo, contestava le decisioni della Corte di Appello per non aver la stessa precisato quali regole di diligenza e di prudenza avrebbe in concreto violato e sulla base di quale predefinita regola di esperienza avesse potuto affermare che porre due bobine in posizione verticale fosse una operazione contraria alle regole cautelari e che fosse invece obbligatorio porle in orizzontale. Poneva, comunque in evidenza di non aver avuto la necessaria formazione-informazione da parte del datore di lavoro.
 
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi ricorsi ed ha confermato le sentenze di condanna di entrambi gli imputati. La stessa ha ribadito che l’operatore della gru “imponendo di caricare due bobine in verticale anziché una soltanto in orizzontale, come era solito farsi e come ogni sollevatore di carichi, con una minima esperienza, sapeva di dover fare in considerazione della diversa stabilità, nei due casi, del carico, esperienza che insegna che l'equilibrio di due bobine in verticale è ben lontano dalla stabilità che assicura una bobina in orizzontale”, aveva violato le regole di diligenza e fatto osservare, inoltre, che il carico era stato male imbracato. Con riferimento, inoltre, alla denunciata mancanza di informazione e formazione da parte del datore di lavoro la Corte di Cassazione ha ancora ribadito che “l'inadempimento del dovere del datore di lavoro di formazione-informazione sui rischi specifici non esclude l'autonoma colpa del lavoratore”.
 
Al datore di lavoro, da parte sua, la Sez. IV ha ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito (v., tra le ultime, Cass. 4 26 ottobre 2006, Palmieri, RV 236009; Cass. 4 16 maggio 2006, Lorenzoni, RV 234596; Cass. 4 29 settembre 2005, Riccio, RV 233186), che il contegno del lavoratore può determinare l'interruzione del rapporto di causalità soltanto qualora sia ‘abnorme’, ‘del tutto anomalo’, ‘esorbitante dalle normali operazioni di lavoro’ ovvero ‘incompatibile con il sistema di lavorazione’ cui il medesimo sia addetto” e che in altre parole “la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità”.
 
In ogni caso – conclude la Suprema Corte - si ricordi che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni derivati da sua colpa. Hanno, in altre parole, la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica, intrinsecamente connaturali all'esercizio dell'attività svolta dal lavoratore, anche nell'ipotesi in cui essi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore stesso, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele”.
 
Ecco quindi che al termine della lettura di questa sentenza viene da rinnovare il commento già fatto in occasione di un’altra sentenza sull’argomento e cioè che, anche in esecuzione dei principi dettati dal recente D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno rivedere gli indirizzi della giurisprudenza, anche se consolidati, e “pesare” correttamente in occasione degli infortuni sul lavoro, di volta in volta, le effettive responsabilità di tutte le parti interessate allo stesso.
 
 



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