Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Il datore di lavoro e l'imprudenza del lavoratore

Il datore di lavoro e l'imprudenza del lavoratore
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori

14/02/2013

Le opere provvisionali e le cautele previste dalla legge sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia e inosservanza di disposizioni interne. Il comportamento colposo e la valutazione dei rischi. Di Rolando Dubini.

Milano, 14 Feb - Il tema della rilevanza dell'imprudenza e/o imperizia del lavoratore si è proposto in molte occasioni nella interpretazione della giurisprudenza penale e civile, di merito e di legittimità, del lavoro per quanto attiene l'eventuale esonero di responsabilità del garante della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.).
L'indirizzo interpretativo costante ne esclude la rilevanza in caso di violazioni di norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, o chi per lui: “in tema di misure antinfortunistiche, le opere provvisionali, così come le altre cautele previste dalla legge, [antinfortunistica e di igiene del lavoro] sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia, inosservanza di disposizioni interne e, perciò, per l’ipotesi di comportamento colposo del lavoratore, il quale (comportamento), pertanto, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui tenuto secondo legge) quando emerga che le opere provvisionali apprestate siano risultate insufficienti o inefficienti o realizzate in violazione alla specifica normativa regolante la materia, fermo restando, ove ricorra, l’accertabilità di concorso di colpa dell’infortunato. Solo nel caso di comportamento doloso da parte del dipendente, ovvero di tanto evidente quanto macroscopica imprudenza, sarà ipotizzabile l’interruzione del nesso di causalità psicologica secondo la formula di cui all’art. 41, comma 2, cod. pen.” (Cass. Pen., sent. n. 10598 del 28.10.1988, sez. IV).
 
Ciò pone anche il tema preventivo e gestionale della valutazione del rischio da imprudenza prevedibile del lavoratore, e delle procedure idonee ad intercettare e prevenire tale rischio aggiuntivo:
- “i datori di lavoro sono tenuti a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti, anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro, sì che la loro responsabilità in tutto o in parte può venire meno solamente nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e incompatibile con il sistema di lavorazione” (Cass. Pen., sent. n. 12381 del 5.11.1986, sez. IV);
- “la penale responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio, può essere esclusa in tutto o in parte solo quando il comportamento del lavoratore sia del tutto anormale, esorbiti dal procedimento di lavoro o contravvenga a ordini esecutivi in ordine a precise misure antinfortunistiche” (Cass. Pen., sent. n. 5519 del 2 giugno 1982, sez. IV). Dunque l'obbligazione antinfortunistica del datore di lavoro si estende anche all'obbligo di proteggere i lavoratori dai loro comportamenti prevedibilmente imprudenti che, come anzidetto, devono essere oggetto della  valutazione dei rischi lavorativi prevista dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
- “il datore di lavoro è sempre tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori suoi dipendenti anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro. Può escludersi la  responsabilità del datore di lavoro in tutto o in parte solo nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e incompatibile con il sistema di lavorazione, cioè in qualche modo abnorme oppure inosservante di precise disposizioni antinfortunistiche (nella specie, è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di installare, in macchine con cilindri, dispositivi e ripari, per la sicurezza delle mani del lavoratore addetto e l’imprudenza di quest’ultimo era stata solo genericamente sostenuta)” (Cass. Pen., sent. n. 7020 del 15.07.1981, sez. III).

Pubblicità
MegaItaliaMedia


Il datore di lavoro risponde penalmente per omessa previsione della necessaria, e prevedibile, misura di prevenzione anche qualora si verifichi un comportamento colposo, un errore da parte del lavoratore, e  “… e ciò a prescindere dall’eventuale comportamento colposo dei medesimi, valutabile in sede di concorso ma non atto, di per sé solo, ad escludere la responsabilità di chi al rispetto della norma è tenuto salvo il caso di comportamento del tutto anomalo che sia tale da escludere qualsiasi nesso di causalità materiale tra la mancata attuazione delle misure di sicurezza e l’evento” (Cass. Pen. sez. IV, 13.11.85, Accettura).
 
La colpa del lavoratore, per non aver osservato le misure di prevenzione stabilite  a livello aziendale, può rappresentare un elemento capace di fondare una responsabilità concorsuale del lavoratore, ma non elide la responsabilità primaria del datore di lavoro, la quale trae origine dalla posizione fondamentale di garanzia del datore di lavoro, quale debitore di sicurezza nei confronti dei suoi lavoratori, nel rispetto del principio fondamentale della prevenzione, sancito dal combinato disposto dell'articolo 32 della Costituzione e dall'art. 2087 del codice civile, ovvero l'obbligo di adottare tutte le misure di tutela dell'integrità fisica, psichica e morale del lavoratore derivanti dalla particolarità della mansione, dall'esperienza e dalla miglior tecnica disponibile, ovvero la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente fattibile. E tra queste misure quella di organizzare il rispetto delle stesse attraverso una adeguata organizzazione della vigilanza, tenendo conto anche della pluralità di sedi lavorative, circostanza che condiziona pesantemente le possibilità operative di chi debba svolgere, direttamente o a seguito di delega o incarico, tale incombenza.
 
È sempre fatto salvo il caso di comportamento del tutto anomalo, imprevedibile ed estraneo al compito assegnato al lavoratore (inteso come modalità esecutiva), il quale deve risultare a colui che lo analizza tale da escludere qualsiasi nesso di causalità materiale tra la mancata attuazione delle misure di sicurezza e l’evento lesivo verificatosi, al fine di poter escludere la penale responsabilità del datore di lavoro, o di chi per lui, a danno del lavoratore stesso.
 
Il concetto qui enunciato si estende anche all'ipotesi, prevedibilissima, di eventuale stanchezza o malore  del  lavoratore, che deve essere prevenuta dal datore di lavoro adottando misure di sicurezza capaci di fronteggiare anche tale eventualità: “le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono tese a garantire l’incolumità dello stesso anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in  situazioni di particolare pericolo” (Cass. Pen. sez. IV, 6.5.85, Smolich).
Anche lo scivolone o la distrazione rientrano nell'alveo dell'interpretazione sopra prospettata: “lo scivolone dell’operaio o la sua distrazione rientrano tra i fatti del tutto prevedibili” e non esentano il datore di lavoro dalle propria responsabilità in quanto “i rappresentanti legali avrebbero dovuto vigilare affinché il dispositivo di sicurezza (cellule fotoelettriche, ndr), una volta rimosso per esigenze di lavoro, subito venisse rimesso nella corretta posizione” (Cass. Pen. sez. IV 29.9.98 n.10263, Morganti e altro)
Qui, in ogni caso, la violazione delle norme antinfortunistiche, di per sé sola, è causa idonea a cagionare l'evento di danno, e quindi idonea a costituire in capo ai soggetti legalmente obbligati le connesse responsabilità penali.
 
Il concetto chiaramente desumibile dalle massime di cui sopra è che il comportamento colposo del lavoratore non giustifica in alcun modo l'inadempimento del datore di lavoro di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione tecniche, organizzative e procedurali richieste dall'art. 2087 del codice civile,  dal D. Lgs. n. 81/2008, e da tutte le altre norme vigenti, col solo limite del comportamento anomalo, imprevedibile e di per sé solo idoneo a produrre il danno al lavoratore medesimo.
In ogni altra ipotesi, vi sarà sempre una responsabilità del soggetto obbligato, con l'eventuale concorso di colpa del lavoratore danneggiato.
 
La Corte di Cassazione ha sottolineato, secondo  un indirizzo interpretativo costante, che “un anomalo ed imprevedibile comportamento del lavoratore può eventualmente assumere rilievo, nel nesso di causalità tra condotta ed evento-infortunio, solo ove risulti che siano state pienamente osservate le norme antinfortunistiche volute dal legislatore al fine di impedire gli incidenti lavorativi  tipici (perdita di equilibrio, caduta dall'alto ecc.) dell'attività lavorativa di cui trattasi,  ovvero di lavoro in altezza (fattispecie relativa all'infortunio mortale occorso ad un operaio addetto alla posa di tegole sul tetto di un fabbricato in costruzione che perdeva l'equilibrio precipitando da un'altezza di 13 metri, anche perché i balconi erano privi di idonee protezioni quali ringhiere o parapetti, era stata omessa la fornitura di cinture di sicurezza ed era stata fornita per lo svolgimento dell'attività lavorativa una scala portatile in ferro non regolamentare)” [Cass. Pen. sez. Quarta -  26.01.1999, n. 1017].
 
La Cassazione penale [sez. IV - 28.02.2003, n. 9291], sottolinea che "quando il datore di lavoro è in colpa, non può essere esentato da responsabilità adducendo la distrazione del lavoratore atteso che la distrazione non connota di abnormità il comportamento assunto, essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza". E aggiunge che "la situazione non si modifica quando si sia in presenza di un lavoratore esperto, giacché la familiarità con il lavoro svolto è fattore, che, secondo la comune esperienza, comporta minore attenzione da parte del lavoratore, e deve dunque essere tenuto presente dal datore di lavoro e controbilanciato con le opportune cautele, evidentemente sempre nei limiti del possibile" (v. anche Cass. 7.02.2002, Cozzolino; Cass. 22.10.1999, P.C. in c. Brittoli).
 
 
Rolando Dubini
avvocato in Milano
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
14/02/2013 (09:26:49)
Assurdo e nel 99% dei casi inapplicabile, gli imprenditori fanno bene ad andarsene dall'Italia. A volte si spendono grandi risorse in denaro e tempo per mettere in sicurezza o migliorare, impianti, reparti attività lavorative, fare addestramento formazione e informazione e poi tutto viene reso vano da un lavoratore negligente e in molti casi menefreghista. Si fà prima a dire che il datore di lavore è sempre quello che subisce la condanna in ogni caso e comunque vada, sia che faccia bene o che faccia male. Fino a quando il legislatore che nenanche sà come è fatta una fabbrica o un luogo di lavoro complesso, non si mette in testa che bisogna RESPONSABILIZZARE anche il lavoratore delle proprie azioni in modo serio e incisivo, non ci sarà mai un calo veramente significativo degli infortuni. Ma si sà, siamo in Italia e il "padrone" va sempre e comunque castigado buono o cattivo che sia... "e dgli sempre a quel cane... "
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0
14/02/2013 (14:56:49)
PAROLE SANTE! Ma non ci vorrà ancora molto perchè in Italia non resti neanche più una fabbrica..
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
14/02/2013 (16:13:58)
Il problema vero è che esiste spesso in molti luoghi di lavoro una ineccettabile tolleranza per i comportamenti scorretti dei avoratori, e questa si chiama tacito consenso e incoraggimaneto a farsi male. Fino a che le direzioni aziendali non capiranno che investire in sicurezza è investire in credibilità e professionalità non si farà alcun passo in avanti. La demogogia non serve a nulla, sono proprio i clienti stranieri che quando visitano una fabbrica italiana, a volte, restano inorriditi per il menefreghismo esistente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Il problema non sono i giudici, sono i 900 morti sul lavoro ogni anno, i 26 mila mutilati, il lavoro nero, e la carenza di professionalità e condizioni organizzative. La repressione giudiziaria e la responsabilità 231 sono solo la spada di Damocle per chi non ne vuole sapere, nessun imprenditore serio è stato scoraggiato nella sua attività dai giudici, piuttosto sono le norme burocratiche che non tutelano nessuno ad essere troppe e costose.
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0
15/02/2013 (10:13:39)
Mi pare che le sue siano parole di demagogia. Si vede che non ha mai gestito una fabbrica! Cordialità.
Rispondi Autore: $Rolando Dubini - likes: 0
16/02/2013 (09:01:28)
E’ configurabile la responsabilità del delegato alla sicurezza ove questi tolleri l'instaurarsi tra i lavoratori di una pericolosa prassi operativa che preveda rischiosi interventi sulla macchina in movimento. (Sentenza Cassazione penale 16/03/2011, n. 10645) Chi gestisce tollerando prassi di lavoro scorrette ne risponde penalmente.
Rispondi Autore: b s - likes: 0
26/08/2019 (16:12:13)
I datori di lavoro hanno deciso di rischiare in impresa quindi non devono lamentarsi delle regole, un dipendente guadagna moooolto meno giusto che abbia meno rischi, quando un dipendente si ammala, gode di diritti tipo 104 per assistere un disabile in famiglia, se un dipendente si sente male a causa del caldo intenso un datore di lavoro non deve rompere i coglioni, lavoro per poco più di 1000 euro al mese 8 ore al giorno in estate con 40 gradi umidità relativa del 90 % potrebbe uno anche sentirsi male, non adottare un'officina di un riciclo d'aria per il benessere delle persone, credo sia da valutare come un rischio per la salute della persona. Tornare dal lavoro a fine luglio con febbre a 39 non recarsi il giorno dopo al lavoro sentirsi insultare al telefono perché manca una persona in officina, mi pare che sia un atteggiamento da figlio di puttana non da imprenditore. Sentirsi dire che se l'azienda va bene, va bene anche al dipendente, perché se va bene non viene divisa una quota del ricavato al dipendente come riconoscimento dello sforzo fatto. Perché in ufficio ci sta sempre un clima idoneo al benessere delle persone in officina manco un ventilatore. Imprenditori capite bene che se non è per noi schiavi di operai voi dovrete lavorare al caldo in officina in mezzo allo sporco, se vi arricchire merito anche dei vostri dipendenti. Non fate discorsi da vittime non fate discorsi del tipo che se non ci siete voi che mandate avanti la baracca non ci sarebbe nessun'altro

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!