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Commento
a cura di Gerardo Porreca.
Bari, 19 Sett – In
questa sentenza viene ribadita dalla Corte di Cassazione la responsabilità del
datore di lavoro sottoforma di “
culpa
in eligendo” per eventuali manchevolezze che dovessero riscontrarsi nella
valutazione dei rischi anche se lo stesso nella propria azienda ha provveduto a
designare un responsabile della sicurezza sia pure fornito di
delega.
Tale principio
del resto discende anche dalla lettura del vigente
D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, il quale ha inteso attribuire al datore di lavoro di una
azienda la posizione di primo garante della sicurezza dei lavoratori che
operano nell’azienda stessa nonché il compito di
vigilare
su quanto in essa avviene sotto l’aspetto della salute e della sicurezza sul
lavoro ed allorquando ha stabilito con l’art. 17 la
indelegabilità
da parte dello stesso datore di lavoro sia della designazione della figura del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione che appunto della
valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del relativo
documento, qualunque sia stato il collaboratore del quale lo stesso si sia
servito per effettuarla.
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L’evento infortunistico e le imputazioni.
Il
Tribunale ha condannato il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il
Responsabile della Produzione, il Direttore delle Macchine ed il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione di una società alla pena di un anno di
reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 41 e 113 c.p. ed articolo
589 c.p., commi 1 e 2 in relazione ad un
infortunio
mortale occorso ad un lavoratore in azienda perché, con condotte autonome
ma concorrenti al verificarsi dell'evento, per
colpa,
imprudenza ed imperizia, hanno consentito e comunque non impedito che all'interno
dello stabilimento della società fosse installato ed utilizzato un impianto di
produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare) contenente un
gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al
fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti
al macchinario e gli organi in movimento.
L’infortunio
si era verificato per le violazione degli articoli 132 e 133 del D. P. R. n.
549/1955 e dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 626/1994 e
s.m.i. in quanto il lavoratore, mentre si trovava nei pressi del rullo
avvolgitore per rimuovere dei residui di film, rimaneva impigliato con il
braccio destro e poi schiacciato tra parti del macchinario in rotazione subendo
delle lesioni che ne procuravano il decesso.
Nel
corso delle indagini era risultato, infatti, che l’impianto sopraindicato veniva
utilizzato senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in
particolare senza che venisse accertata preventivamente la presenza o meno di
operai nei pressi dell'avvolgitore (ciò che è avvenuto nel caso dell'infortunio
in esame) omettendo, altresì, di presidiare le aree a rischio nei pressi del
macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli
organi in movimento. Era risultato, inoltre, che nel
documento
di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/1994, non era
stato valutato il pericolo legato all'occasionale contatto dei lavoratori con
il gruppo avvolgitore né era stata riscontrata la mancanza di dispositivi di
protezione che impedissero il funzionamento degli elementi mobili allorquando
degli operatori fossero in vicinanza di essi nonché l'assenza di idonei sistemi
di protezione che consentissero l’arresto della rotazione del rullo avvolgitore
in caso di contatto con esso di un lavoratore.
La
sentenza di condanna degli imputati è stata confermata dalla Corte di Appello
la quale ha ritenuta pacifica la dinamica dell'incidente risultante dalle
testimonianze rese dall'Ispettore della ASL e dall'Ispettore Capo di Pubblica
Sicurezza intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, tanto da
ritenere superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta
dalla difesa. La Corte d'Appello ha ricostruito l'incidente sulla base delle
suddette testimonianze secondo cui la vittima si trovava vicino al gruppo
avvolgitore ed è rimasta impigliata con il braccio destro nel meccanismo in
movimento.
Per
quanto riguarda la posizione del Direttore Generale, dell’Amministratore
Delegato e del Responsabile della Produzione la Corte Territoriale ha
assimilato la loro posizione a quella del datore di lavoro al quale incombe
l'obbligo di provvedere alla sicurezza dei lavoratori in base all’articolo 4
dell’ex D.P.R. n. 547/1955 ed
all’articolo 4 dell’ex D. Lgs. n. 626/1994.
La
stessa Corte ha messo in evidenza che “l'avere affidato ad altri la redazione del
documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità
derivante dalla carica rivestita; né può ritenersi sussistente una delega dei
compiti per la sicurezza al responsabile del servizio prevenzione e protezione”.
In
ordine alla posizione poi del Direttore delle Macchine la Corte territoriale ha
considerato che la sua colpa era consistita, in particolare, nel non avere
prestato la dovuta attenzione e nel non essersi accertato, prima di avviarla, che
non vi fossero persone nelle vicinanze della macchina da lui guidata.
Il ricorso alla Corte di Cassazione.
Tutti
gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione presentando motivazioni
diverse. I ricorrenti, ritenuti assimilati al datore di lavoro, hanno posto in
evidenza, in particolare, che la valutazione dei rischi era stata affidata ad
un ingegnere, circostanza questa che sarebbe stata ignorata dalla Corte
territoriale che tra l’altro non avrebbe neanche correttamente valutato la
delega in materia di sicurezza formalmente data al RSPP e da questi formalmente
accettata. Il Direttore Generale, da parte sua, ha lamentata la mancata
rinnovazione del dibattimento chiesta per ascoltare i tre testimoni oculari
dell'incidente ritenuti necessari per accertare la reale dinamica del fatto ed
ha ribadito anche lui che la valutazione dei rischi era stata regolarmente
effettuata da un ingegnere e che le incombenze relative alla sicurezza erano
state tutte regolarmente assolte come risulterebbe dalle deposizioni
testimoniali assunte. Il Direttore delle Macchine, invece, ha motivava la sua
estraneità al fatto sostenendo che non era possibile verificare la presenza di
persone nelle vicinanze della macchina presso cui è avvenuto l’infortunio e che
non gli era stato possibile destinare una terza persona per fare tale verifica.
Le decisioni della Corte suprema.
Tutti
i ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte suprema e conseguentemente
rigettati.
La
stessa in merito alle responsabilità del Direttore Generale,
dell’Amministratore delegato e del Responsabile della Produzione, dirigenti
diretti destinatari della normativa antinfortunistica, ha ribadito che gli
stessi “non possono essere considerati
esenti dalla responsabilità per la delega conferita all'ing. (omissis) per la redazione del documento aziendale
sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza
impugnata, la responsabilità penale
diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto
esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto
essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto
forma di una colpa in eligendo”.
La
stessa Sez. IV non ha ritenuto, altresì, come sostenuto dai ricorrenti, che il comportamento
della vittima avrebbe interrotto il nesso di causalità fra la condotta degli imputati
e l'evento, in quanto sono risultate decisive nella circostanza l'inadeguatezza
del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle
condizioni di sicurezza della macchina e, con riferimento alla delega fatta al
RSPP, la Sez. IV ha messo inoltre in evidenza che la sentenza impugnata ha
chiarito abbondantemente che essa non ha riguardato tutti i compiti per la
sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e
protezione.
In
merito alla posizione, infine, del direttore delle macchine, al di là delle
analoghe considerazioni fatte relativamente al ricorso degli altri imputati, la
Sez. IV ha ribadita la sua colpevolezza per avere violato le procedure di
sicurezza di cui era direttamente destinatario in quanto indicate nelle disposizioni
stabilite dalla società a lui note e dallo stesso sottoscritte essendo egli anche
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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