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Coordinatori per la sicurezza: valida la formazione online

Coordinatori per la sicurezza: valida la formazione online
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coordinatori

01/12/2015

Le modifiche del D.Lgs. 151/2015 all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla formazione e aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza: l’utilizzo dell’e-learning e le future modifiche all’allegato XIV del Testo Unico.

 
Roma, 1 Dic – Tra le semplificazioni e razionalizzazioni degli adempimenti normativi più citate dal legislatore negli ultimi anni, una riguarda sicuramente l’utilizzo della modalità e-learning. L’e-learning è un  modello formativo interattivo che, attuato attraverso una piattaforma informatica online, ha avuto in questi anni una continua valorizzazione non solo da parte del legislatore, ma anche da parte di vari enti, a partire dallo stesso  Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
 
Era perciò facilmente intuibile che una delle recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 dovuta al  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – riguardasse la formazione e l’utilizzo dell’e-learning.
 
Anche perché la modifica di cui parliamo oggi era già stata in parte preannunciata dall’attesa - ma ancora inaspettatamente assente - revisione degli  bozza del testo di revisione e varie interviste ad uno dei suoi estensori ( Donato Lombardi del Coordinamento tecnico delle Regioni), non solo riscriverà il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006 ma apporterà modifiche anche alla formazione di altri importanti attori della sicurezza aziendale.
Tuttavia se in Italia i ritardi normativi sono un po’ una norma – scusate il gioco di parole – spesso ci si salva inserendo una stessa modifica in più provvedimenti. Prima o poi uno di questi riuscirà ad entrare in vigore.
 
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E così il D.Lgs. 151/2015 ha anticipato la revisione degli Accordi RSPP/ASPP nell’inserire alcune modifiche nella formazione dei coordinatori per la sicurezza.
Una formazione che – come ricordato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015 - al momento “è l’unica non demandata agli accordi Stato-Regioni”.
 
Entriamo nel dettaglio della modifica all’articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
 
La modifica non solo prevede espressamente - per CSP (coordinatori per la progettazione) e CSE (coordinatori per l’esecuzione) – l’utilizzo della modalità e-learning nella formazione (limitatamente al modulo giuridico) e nei corsi di aggiornamento, ma rimanda ad un futuro Accordo in sede di conferenza Stato – Regioni che andrà ad aggiornare l’allegato XIV del Testo Unico (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori).
 
Vediamo innanzitutto il dettato del D.Lgs. 151/2015:
 
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti periodi: «L'allegato  XIV  è  aggiornato  con  accordo  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;
(...)
 
Come cambia dunque l’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008?
 
Riportiamo brevemente un estratto dell’articolo 98 inserendo le parti “modificate” dal D.Lgs. 151/2015 (in corsivo):
 
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
(...)
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L'allegato  XIV  è  aggiornato  con  accordo  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
(...)
 
Ricordiamo a questo punto il modulo giuridico per il quale è espressamente possibile l’utilizzo della modalità e-learning:
 
ALLEGATO XIV - CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
 
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
(...)
 
E infine ricordiamo le condizioni relative all’aggiornamento quinquennale dei coordinatori della sicurezza. Aggiornamento su cui sono intervenuti in passato anche diversi chiarimenti della Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008).
 
Queste le indicazioni, relative all’aggiornamento dei coordinatori, presenti nell’allegato XIV: “è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto” (il D.Lgs. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008).
 
Veniamo, infine, ad approfondire brevemente la questione delle modifiche dell’allegato XIV del Testo Unico...
Quali saranno le modifiche  dell’allegato? Con quali obiettivi? Con che tempi?
 
Riportiamo per concludere alcune perplessità espresse ai nostri microfoni da Fabrizio Lovato, presidente di  Federcoordinatori: “a mio giudizio, dopo circa 18 anni d’applicazione a partire dal D.Lgs. 494/1998, l’attenzione del legislatore avrebbe dovuto radicarsi non tanto sul per percorso formativo o di aggiornamento del Coordinatore – per altro già ben presidiato. Ricordiamoci che nel 90% dei casi il coordinatore della sicurezza è un professionista iscritto ad un Ordine o Collegio e pertanto ‘controllato’ nel suo aggiornamento professionale. Infatti, mi aspettavo che venisse preso in considerazione un altro punto fondamentale all’assolvimento del compito: ‘l’esperienza pratica’. Ai sensi dell’art.98 il coordinatore per lo svolgimento della sua attività deve essere in possesso di tre requisiti: un titolo di studio consono; il corso di 120 ore, nonché l’attestazione dell’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni … Perché non fissare lo svolgimento di tale pratica lavorativa presso un coordinatore?”.
 
Domande e perplessità su cui PuntoSicuro si soffermerà nelle prossime settimane con alcuni articoli di approfondimento.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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