Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La mancata predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota

La mancata predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

18/12/2018

Una sentenza della Corte di Cassazione in risposta ad un ricorso straordinario per supposto errore di fatto si sofferma sulle responsabilità per la caduta da una scala a pioli e la mancata predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota.

La mancata predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota

Una sentenza della Corte di Cassazione in risposta ad un ricorso straordinario per supposto errore di fatto si sofferma sulle responsabilità per la caduta da una scala a pioli e la mancata predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota.

 

Roma, 18 Dic – Di fronte ai dati infortunistici che ci mostrano come siano tornati ad aumentare gli infortuni mortali, si moltiplicano le iniziative di promozione della prevenzione in un ambito, quello dei lavori in quota, che nasconde molte insidie e pericoli per i lavoratori.

E proprio in relazione alla pubblicazione dei vari Quaderni Tecnici, realizzati e recentemente aggiornati dall’Inail per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto, torniamo ad affrontare anche il tema delle responsabilità delle cadute attraverso la presentazione di una nuova sentenza della Corte di Cassazione relativa ad un infortunio mortale causato da una caduta da una scala a pioli.

 

Ricordiamo, a questo proposito, alcune delle sentenze della Cassazione del 2018 presentate dal nostro giornale e che hanno affrontato ricorsi relativi a eventi infortunistici correlati all’uso di scale portatili:

  • Sentenza 27 aprile 2018, n. 18414 relativa al ribaltamento di una scala durante lavori di pulizia;
  • Sentenza n. 15190 del 5 aprile 2018 relativa alla caduta dalla scala portatile di un operaio magazziniere;
  • Sentenza n. 1871 del 17 gennaio 2018 relativa all’utilizzo di una scala non conforme ai requisiti di sicurezza.

Pubblicità
Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Lavoratori - Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione
 

L’evento infortunistico e il ricorso straordinario

Nella Sentenza n. 40679 del 13 settembre 2018 la Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3) si interviene, in particolare, su un’altra sentenza della Cassazione, la sentenza del 11 gennaio 2017 con la quale la Cassazione, IV Sezione aveva “rigettato i ricorsi, proposti da B.D., C.G. e S.O., confermando la sentenza del 21.09.2015 della Corte d'appello di Ancona, con la quale i medesimi erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 589, primo e secondo comma, c.p., per aver cagionato”, in qualità di responsabili legali e soci della XXX s.r.l., “per colpa, consistita nell'aver omesso di verificare l'utilizzo di idonei mezzi ad evitare cadute dell'alto (in particolare del trabattello), la morte di C.L., caduto dall'altezza di tre metri da una scala a pioli mentre effettuava la saldatura di una condotta per la fornitura del gas”.

 

In relazione a tale sentenza, gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso straordinario per errore di fatto. E ne hanno chiesto l'annullamento “per l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte, condividendo il giudizio formulato dalla corte di appello, nonostante gli imputati ne avessero sottolineato la contraddittorietà (ove affermava che gli imputati, pur essendosi preoccupati di fornire sufficienti mezzi di salita per effettuare i lavori, non si fossero preoccupati di fornire ai lavoratori strumenti adeguati sotto il profilo antinfortunistico, e al tempo stesso riconoscendo che i datori di lavoro avevano messo a disposizione solo due trabattelli ed una scala che, nella prospettazione difensiva, erano appunto i mezzi idonei a prevenire le cadute previsti nel POS, dovendosi escludere l'obbligo di fornire altri e diversi mezzi non identificati)”.

 

Secondo i ricorrenti anche la motivazione circa la mancata istruzione delle procedure da seguire “sarebbe frutto di un errore percettivo della Corte”, atteso che i testimoni “hanno riferito, sul punto, solo in merito alle proprie posizioni personali, non dichiarando alcunché circa le informazioni che erano state fornite dagli imputati al C.L., risultando quindi non provata la circostanza che la persona offesa avrebbe operato in assenza di corrette informazioni”. Un altro errore di fatto della Corte di Cassazione avrebbe riguardato le cause del decesso della persona offesa che, secondo i ricorrenti, “era riferibile ad infarto”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte il ricorso è manifestamente infondato “perchè non viene prospettato un difetto riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata”.

A questo proposito si indica che l’errore di fatto idoneo a dare luogo – con riferimento all’art. 625 bis (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) del Codice di Procedura Penale - all’annullamento della sentenza della Corte di cassazione “è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità: errore connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore di fatto (cass. Sez. 6, Sentenza n. 25121 del 02/04/2012 Cc. dep. 22/06/2012 Rv. 253105; Sez. un. 27 marzo 2002, dep. 30 maggio 2002, n. 16103) con esclusione di ogni errore valutativo o di giudizio”.

 

La sentenza, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma proprio sulle specificità di un errore di fatto censurabile secondo il già citato articolo del c.p.p., sottolinea che “esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della ‘invenzione’ o della ‘omissione’ - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio”. E, ciò premesso, tutte le doglianze proposte dai ricorrenti “esulano dai confini del rimedio esperito, avendo la corte svolto correttamente il proprio giudizio di legittimità, senza incorrere in alcun errore di fatto”.

 

Si sottolinea poi che la Corte ha correttamente evidenziato, “esaminando la censura in relazione alla quale si era dedotto, tra l'altro, che il C.L. lavorava maniera autonoma e che nulla potevano fare i committenti che quel giorno non si trovavano in cantiere, come il C.L. fosse inserito organicamente all'interno dell'impresa e come, dunque, dato l'effettivo rapporto di dipendenza sia pure temporanea, con gli odierni imputati, suoi datori di lavoro, gli stessi potessero ritenersi responsabili dell'infortunio lavorativo in ragione della mancata predisposizione, nel cantiere ove la persona offesa in era stato chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa, di tutte le misure idonee ad evitare le cadute dall'alto, consentendo che il lavoratore eseguisse il dovuto in condizioni di pericolosità, escludendo il rilievo della comprovata esperienza professionale del C.L., poiché lo stesso, che rivestiva la qualifica di saldatore, non aveva assunto il rischio specifico del lavoro in quota, che era stato, peraltro, espressamente previsto nel POS relativo al cantiere, senza però una corretta istruzione e vigilanza sulle giuste procedure da seguire (in tal senso le deposizioni testimoniali indicate nell'impugnata sentenza ed il riscontro di due soli trabattelli ed una scala)”.

 

E in nessun errore incorre la corte nell'affermare che “la Corte territoriale abbia motivatamente disatteso la doglianza relativa al mancato nesso di causalità tra l'evento mortale e l'omessa istruzione/adozione delle normative sulla sicurezza nel lavoro, avendo i datori di lavoro non adempiuto alla propria obbligazione di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio, consistente nel verificare sul rispetto delle norme antiinfortunistiche da parte dei lavoratori, il che comporta la responsabilità datoriale anche quando lo stesso comportamento del lavoratore infortunato abbia dato occasione all'evento, essendo questo da ricondurre alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, lo avrebbero neutralizzato, con il solo limite del comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere (Sez.4, 5 marzo 2015 n. 16397, Rv.263386; Sez.4,  n.22249 Rv 259228, Sez.4, n. 18202 del 22 aprile 2016, imp. Ganau.)”.

 

Infine è infondata anche la doglianza relativa al “mancato espletamento della perizia in ordine alle reali cause del decesso della persona offesa”. A questo proposito la Corte ha osservato, “che i Giudici di merito avevano già riscontrato la doglianza, in base agli accertamenti in atti, mediante una motivazione immune da qualsivoglia vizio, evidenziando come il lavoratore, precipitato al suolo, aveva subito, a causa dell'impatto con il terreno, gravissimi e plurimi traumi, con inarrestabile emorragia interna, che ne aveva determinato l'immediato decesso. Un eventuale infarto come causa ultima dell'evento mortale è stato perciò ritenuto irrilevante, essendo incontrovertibile il nesso di causalità ex artt.40 e 41 c p”.

 

Le conclusioni della sentenza n. 40679

In definitiva i ricorsi sono dichiarati inammissibili e sono condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 – Sentenza 13 settembre 2018, n. 40679 - Caduta da una scala a pioli durante la saldatura di una condotta per la fornitura del gas. Mancata predisposizione delle misure di sicurezza per i lavori in quota



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Edilizia: sicurezza con apparecchi di sollevamento e ponti su ruote a torre

Approvata la conversione in legge del DL 159 su salute e sicurezza sul lavoro

Imparare dagli errori: ancora sui possibili rischi dei soppalchi e dei solai

Imparare dagli errori: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità