Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Cassazione: il rapporto di causalità tra omissione ed evento

Cassazione: il rapporto di causalità tra omissione ed evento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

16/11/2017

Una sentenza della Corte di Cassazione sul decesso di un bagnino e sulle possibili responsabilità del socio accomandatario dello stabilimento balneare. Il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve dipendere da un giudizio di probabilità logica.

Pubblicità
La sicurezza in piscina
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori addetti alle piscine (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Roma, 16 Nov – L’annegamento è unfenomeno a bassa incidenza ma ad elevata letalità”, come ricorda un articolo di PuntoSicuro dedicato alla sicurezza e salute nelle piscine. E il rischio annegamento è un rischio importante da tenere presente anche presso gli impianti balneari per tutti i lavoratori, assistenti bagnanti, bagnini, che hanno il compito di assicurare la sicurezza della balneazione.

 

Quali possono essere le responsabilità in caso di annegamento di un bagnino nella sua attività lavorativa? Si deve valutare se sono state espletate tutte le possibilità di idoneo intervento di salvataggio? Il rapporto di causalità tra omissione ed evento può basarsi sul coefficiente di probabilità statistica?

 

Per aiutarci a dare una risposta a queste domande, possiamo soffermarci su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la recente sentenza n. 41171 del 08 settembre 2017 che fa riferimento al decesso di un bagnino e alla responsabilità del socio accomandatario (socio di una società in accomandita semplice o per azioni) dello stabilimento balneare.

 

Nella sentenza della Corte di Cassazione si indica che, con sentenza resa il 26 novembre 2012, il Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, ha assolto G.DS. dal reato a lui ascritto ex art. 589 (omicidio colposo), commi 1 e 2, cod.pen., contestato come commesso “l'8 giugno 2005, per colpa generica e con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

In particolare l'episodio cui si riferisce l'imputazione è costituito dal decesso del bagnino G.B., dipendente del G.DS. (il quale rivestiva la qualità di socio accomandatario di uno stabilimento balneare). Secondo quanto emerso nel giudizio di merito, “il G.DS. disponeva, o almeno permetteva, che il G.B. si recasse da solo, a nuoto, in direzione di una boa posizionata a circa 45 metri dalla riva, con mare mosso e senza alcun dispositivo di sicurezza, per tagliare i cavi di trattenuta della boa stessa. Mentre si trovava in prossimità della boa, il G.B. veniva travolto da un'onda e, non riuscendo a tornare autonomamente a riva, vi veniva sospinto dal mare; qui veniva soccorso da tal F.G., ma, dopo essere stato rianimato (anche con l'intervento del G.DS.), decedeva prima dell'arrivo al Pronto soccorso ospedaliero”.

E si indica che nella condotta del G.DS. (che era presente all'episodio e che aveva partecipato ai soccorsi), “il Tribunale ha invero ravvisato profili di negligenza in quanto l'imputato, nella sua qualità, non impedì l'evento e comunque omise di vigilare sullo svolgimento dell'intervento nonostante le cattive condizioni meteomarine. E' stata però esclusa la configurabilità della prova certa in ordine al nesso causale tra la condotta omissiva contestata al G.DS. e l'evento mortale, sul rilievo che non fu eseguita autopsia sul corpo del G.B. e non è quindi possibile stabilire le cause esatte del decesso e, in specie, se vi fossero altri fattori causali antecedenti o concomitanti; inoltre, osserva il Tribunale, difettando notizie sul momento in cui il G.B. perse conoscenza ed in cui le sue condizioni divennero irreversibili, neppure è possibile stabilire se i soccorsi furono tardivi e se, ove effettuati tempestivamente, potessero salvare il G.B.”.

 

E contro tale sentenza ricorrono le parti civili con un ricorso che si affida ad un unico motivo, nel quale si lamenta “violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento del nesso causale tra l'accertata condotta omissiva colposa del G.DS. e l'evento mortale occorso al G.B.: le esponenti deducono che la sentenza impugnata riconosce, nella condotta dell'imputato, elementi di negligenza, consistiti nel non avere seguito costantemente i movimenti in acqua del bagnino nel corso dell'intervento, intervenendo quindi tardivamente, e nell'avere chiesto al F.G. (soggetto non in grado di nuotare) di soccorrere il G.B., anziché intervenire personalmente, essendo anche il G.DS. provvisto del brevetto di bagnino. A fronte di tale ricostruzione, tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nell'escludere la sussistenza della prova del nesso di causalità, atteso che i medici escussi a dibattimento hanno entrambi affermato che la causa della morte del G.B. fu la sindrome da annegamento evoluta in arresto cardio-respiratorio; l'eventuale concorso di ulteriori fattori causali sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di concause preesistenti che, ai sensi dell'art. 41 cod.pen., non escludono il rapporto di causalità”.

 

La sentenza della Cassazione indica che il ricorso merita accoglimento.

 

È infatti pacifico e incontestato perché riconosciuto anche dalla sentenza assolutoria – indica la Corte - che “il comportamento del G.DS. nell'occorso fu caratterizzato da negligenza (essenzialmente perché il prevenuto si attivò tardivamente ed in modo incongruo)”.

In particolare la causa del decesso è stata indicata “nella sindrome da annegamento evoluta in arresto cardio-respiratorio (sebbene il dott. Pe. abbia ipotizzato la compresenza di cause di tipo traumatico); a fronte di ciò, ed a causa del mancato espletamento di un'autopsia sul corpo del G.B., il Tribunale ha ritenuto di non poter escludere la sussistenza di fattori causali indipendenti dalla condotta negligente del G.DS., ipotizzando in particolare un possibile evento traumatico come possibile causa esclusiva del decesso (evento traumatico che, secondo il giudice di merito, non sarebbe stato comunque evitabile, posto che non sono risultati addebitabili al G.DS. profili di colpa circa la scelta di eseguire l'intervento in mare) e non essendo stato possibile stabilire da quale momento le condizioni del G.B. fossero definitivamente compromesse e, quindi, da quale momento sarebbe stato inutile attivarsi”.

Tuttavia si legge nella sentenza assolutoria che il G.B., “soccorso dopo essere stato sospinto a riva dalla forza del mare, riprese brevemente conoscenza; e, sebbene le condizioni della vittima abbiano avuto successivamente un decorso infausto, la sentenza non esamina compiutamente tale circostanza ed omette di valutare se essa rendesse necessaria una verifica circa il possibile effetto salvifico di un più tempestivo intervento”.

E i dubbi circa la possibile rilevanza salvifica di un intervento più tempestivo e adeguato alle circostanze da parte del G.DS. “non potevano arrestarsi di fronte al mancato espletamento di un'autopsia, ma avrebbero giustificato (quanto meno a fini civilistici) un approfondimento attraverso l'espletamento di una perizia medico-legale. E' noto, infatti, che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103); e, nella specie, la ricostruzione del decorso causale ben poteva essere eseguita attraverso un apporto scientifico qualificato, dal quale anzi il giudicante non poteva prescindere, sulla scorta non solo della documentazione medica disponibile, ma anche degli ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio di merito circa la sequenza fattuale”.

 

E dunque, in definitiva, la “sentenza impugnata va pertanto annullata, ai soli fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 08 settembre 2017, n. 41171 - Decesso di un bagnino e responsabilità del socio accomandatario dello stabilimento balneare



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!