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D.lgs. 81/08 - Articolo 3 -
Campo di
applicazione
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2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
servizi di
protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli
istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta
formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni
ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di
trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono
applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse
al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese
quelle per
la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività
condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché
dalle
altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale,
della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul
piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di
interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della
Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del
personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi
decreti, da
emanare entro ventiquattro mesi
entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri
del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire
il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui
al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da
pesca, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione
delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con
la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge
26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
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