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Anno 14 - numero 2798 di lunedì 20 febbraio 2012 L’analisi del rischio incendio e i nuovi provvedimenti di prevenzioneUn seminario affronta il tema della valutazione del rischio incendio, anche alla luce delle novità normative. Il metodo F.R.A.M.E., l’analisi dei rischi, i punti salienti e le criticità del regolamento di riordino delle procedure di prevenzione incendi. Pubblicità
Vicenza,
20 Feb – In relazione alla prevenzione
del rischio incendio nei luoghi di lavoro e alle novità normative su questo
tema, ad esempio con riferimento al Decreto n.
151 del primo agosto 2011, si è tenuto a Vicenza un seminario dal titolo “Valutazione rischio incendio”.
Negli
atti del seminario, pubblicati sul sito dell’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Vicenza, sono infatti presenti diversi interventi che hanno
affrontato il tema dell’analisi del rischio incendio.
Ad
esempio in “ La
valutazione del rischio incendio” si ricorda che “nessuna scelta per la
valutazione quantitativa del rischio è priva di elementi di arbitrarietà e può
avere un valore in sé assoluto”. E la validità nell’uso di indici per il
rischio “è connessa al confronto con lo stesso strumento di attività diverse
che abbiano sufficiente omogeneità tra di loro (es. alberghi, uffici, centri
commerciali, depositi)”. Non essendo, tra l’altro, il rischio una grandezza
fisica misurabile, “qualunque definizione di rischio si adotti essa risulterà
in un indice di natura probabilistica”.
Nell’intervento
viene in particolare presentato il metodo
F.R.A.M.E. (Fire Risk Assessment Method for Engineering), sviluppato dal
Dr. Erik De Smet e applicabile a singoli compartimenti di edifici civili,
magazzini, attività artigianali. Pubblicità
Lo
scopo del metodo F.R.A.M.E. è il “raggiungimento dell’equilibrio tra il
rischio, la protezione e l’esposizione. In un compartimento adeguatamente
protetto, i valori di rischio risultano essere pari o inferiori a uno”.
In
particolare utilizzando F.R.A.M.E. “è possibile incorrere in una delle diverse situazioni seguenti:
-
volontà di controllare una situazione esistente senza nessun tentativo di
miglioramento progettuale: il calcolo bilancerà i punti deboli e i punti forti
e indicherà quanto sia lontana la situazione reale da quella ideale;
- sistema di
protezione antincendio inadeguato per l’edificio (in termini di struttura,
di involucro) e per le attività in esso svolte in quanto progettato esclusivamente
in funzione dei requisiti volti alla garanzia della sicurezza degli occupanti”;
-
“sistema di protezione antincendio soddisfacente; le prestazioni antincendio
riferite alle tipologie di elementi vulnerabili possono dirsi buone;
-
sistema di protezione antincendio necessitante alcuni miglioramenti: grazie
alla propria esperienza il tecnico incaricato della progettazione antincendio
sarà in grado di individuare i punti deboli evidenziatisi nei calcoli; una
volta definiti gli ambiti di possibile miglioramento, il nuovo calcolo
determinerà il sistema di protezione antincendio maggiormente adeguato”.
La
relazione sottolinea che il metodo “può essere utilizzato per valutare le scelte progettuali alternative
piuttosto che il migliore compromesso possibile per quei casi in cui edifici
obsoleti devono essere resi conformi a nuovi requisiti mediante interventi
onerosi”. E in tali situazioni “risulta utile individuare il livello di
protezione da ottenere effettuando una prima applicazione del metodo ipotizzando
una completa aderenza ai requisiti di tipo normativo all’edificio e,
successivamente, eseguire una seconda applicazione valutando le alternative
possibili, al fine di poter confrontare i risultati e capire se è possibile
ottenere un livello di rischio equivalente piuttosto che se si ricade in un
livello inferiore”.
Per
concludere riportiamo brevemente alcuni punti del documento “ Nuovi
procedimenti di prevenzione incendi: sarà veramente una semplificazione?”
scritto dall’ing. Marco Di Felice.
Nel
documento si ricorda che il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR
n. 151 del 01/08/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (…)”, un DPR che ha “modificato
la disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi, introducendo importanti
cambiamenti, soprattutto a carico dei tecnici progettisti e certificatori”.
Come
già ricordato il nuovo regolamento di
riordino delle procedure di prevenzione incendi - contenente anche il
“nuovo elenco delle attività soggette, riveduto ed aggiornato con l’introduzione
di nuove attività e l’accorpamento o soppressione di altre ormai non più
rispondenti alle moderne realtà produttive” – avrebbe l’obiettivo di rendere più snello l’iter amministrativo
dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. E conseguentemente liberare risorse umane ed economiche “da
dedicare ad una più incisiva azione di controllo presso le attività, con
particolare riguardo a quelle a rischio più elevato”.
Ricordando
che il regolamento suddivide in tre categorie
(A, B e C) le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, riportiamo
alcuni dei punti del regolamento
sottolineati nel documento:
-
per le attività rientranti nella categoria A, “che per la loro
standardizzazione non dovrebbero contenere rilevanti criticità, non è più previsto
il parere preventivo da parte del Comando provinciale dei VVF”;
- si realizza “il principio di proporzionalità
che sottopone le attività a procedure differenziate sulla base del livello di
rischio e dell’esistenza di regole tecniche di riferimento;
-
si ufficializza “il già annunciato istituto della ‘ Segnalazione
Certificata di Inizio Attività’ (SCIA) che, per la categoria A, costituisce
anche l’unico atto da esperire nei confronti del Comando dei VVF;
-
scompare “la vecchia perizia giurata, da prestare al cospetto del cancelliere del
Tribunale, sostituita dall’asseverazione (modello PIN 2.1-2011) resa in carta
semplice dal professionista”;
-
il certificato di prevenzione incendi (CPI) continuerà “ad esistere solo per le
attività di categoria C, uniche per le quali resterà invariata la procedura,
compreso il sopralluogo finale da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco”;
-
il CPI avrà “durata quinquennale e sarà rinnovabile su presentazione di ‘Attestazione
di rinnovo periodico’ con cui il titolare dell’attività dichiara l’assenza di
variazione delle condizioni di sicurezza antincendio; in caso di presenza di
impianti di protezione attiva è necessaria anche l’asseverazione attestante la
funzionalità ed efficienza degli impianti stessi”.
Nel
documento agli atti, che vi invitiamo a visionare, si riportano anche alcune criticità legate alle nuove procedure
ed al nuovo sistema di codifica delle attività emerse e discusse in un incontro della
Commissione sicurezza e prevenzione incendi dell’Ordine Ingegneri di Vicenza
con il Comandante dei VVF di Vicenza.
Concludiamo
questa presentazione segnalando le considerazioni
meritevoli di specifico approfondimento riportate dall’ing. Di Felice:
-
“i diesel tank (attività 12 se depositi
e attività 13 se distributori) costituiscono ora attività soggetta ai controlli
VVF, se di capacita >1000 litri, indipendentemente dall’attività esercitata
nel sito di installazione; decade pertanto l’esenzione per le attività di
azienda agricola, cava e cantiere di cui al Decreto 19/03/1990;
-
attività 65 - locali di spettacolo e
trattenimento sia a carattere pubblico che privato con capienza >100
persone, ovvero con superficie lorda al chiuso >200 m2; si nota
che la nuova definizione fa rientrare tra le attività soggette tutti i locali
(pubblici e privati) che pur avendo capienza <100 persone occupano superfici
lorde >200 m2; l’escamotage spesso usato da alcuni gestori nel
dichiarare una capienza ridotta viene ora vanificato; molti locali esistenti,
prima non rientranti tra le attività soggette, avranno ora un anno di tempo per
esperire la pratica di prevenzione incendi;
-
attività 9 - officine e laboratori di
saldatura con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura: la
nuova definizione fa esplicito riferimento agli addetti alla mansione di saldatura e non al totale dei dipendenti o
al numero di postazioni
di saldatura, come era stato diversamente interpretato negli scorsi anni;
-
attività 73 - edifici e complessi
edilizi caratterizzati da promiscuità strutturale, vie di esodo e
impiantistica (di servizio, tecnologica o antincendio) di superficie >5000 m2:
per i grandi capannoni industriali divisi in porzioni ed occupati da diverse attività,
sarà necessario avviare la pratica di prevenzione incendi (categoria B oppure
C) per il complesso condominiale, oltre che per le eventuali singole attività;
-
attività 75 - autorimesse pubbliche e
private: il parametro di riferimento non è più il numero di autoveicoli ma
la superficie lorda coperta (comprese quindi le corsie di manovra ed i vani
accessori) dell’autorimessa stessa; agli effetti dell’assoggettabilità non è quindi
più determinante la superficie specifica di parcamento”.
Idocumenti e le relazioni agli atti:
-
“ Analisi
del rischio incendio – Metodi analitici e tabellari”, a cura di DelGallo (formato
PDF, 2.02 MB);
-
“ La
Valutazione del Rischio incendio”, a cura di Puccia (formato PDF, 1.14 MB);
-
“ Nuovi
procedimenti di prevenzione incendi: sarà veramente una semplificazione?”,
a cura dell’ing. Marco Di Felice (formato PDF 142 kB).
Tiziano
Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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