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Una completa attuazione del Testo Unico sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro si avrà solo quando saranno emanati tutti i
decreti di cui si fa riferimento negli articoli della normativa.
Alcuni dei decreti
di attuazione, ad oggi mancanti, riguardano le attività legate alla prevenzione incendi, un argomento che
PuntoSicuro approfondirà nei prossimi articoli in relazione ai temi di maggiore
utilità ed eventualmente ai dubbi legati a questa fase di transizione.
Partiamo dal Decreto
legislativo 81/2008 che all’articolo 46 (Prevenzione incendi), recita ai
commi 3 e 4:
|
Articolo 46 - Prevenzione incendi
(…)
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione
dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. |
In attesa dei decreti indicati all’articolo 46, facciamo il
punto sulla prevenzione degli incendi
nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al decreto
del Ministro dell’interno del 10
marzo 1998. Per farlo ci soffermiamo su un documento
dell’Ispesl (già
presentato dal nostro giornale), dal titolo “Formazione antincendio”.
Vediamo insieme quanto indicato in merito alle protezioni antincendio statiche o passive.
In particolare la protezione passiva consiste:
- nella resistenza al fuoco delle strutture;
- nelle compartimentazioni;
- nelle distanze di sicurezza antincendi.
Resistenza al fuoco
delle strutture
Per resistenza
al fuoco si intende - secondo quanto indicato dalla circolare 20 Novembre
1982 n. 52 - il tempo durante il quale un
elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:
- stabilità meccanica
(simbolo R);
- tenuta alle fiamme,ai fumi e ai gas
(simbolo E);
- isolamento termico
(simbolo I ).
E dunque la sigla REI,
seguita da un numero, “esprime il tempo, in minuti primi, per i quali un
elemento da costruzione - o una porta conserva le caratteristiche di stabilità,
tenuta e isolamento termico, dal momento in cui è stato sottoposto all’azione
del fuoco.
Ad esempio una porta REI 60 resiste a 60 minuti di esposizione alle fiamme”.
Questa sigla è un’indispensabile riferimento per “poter
valutare la compatibilità tra la resistenza al fuoco di una determinata
struttura di un edificio
ed il carico d’incendio
presente all’interno di questo”.
Si ricorda che il valore del carico d’incendio
(circolare 14 settembre 1961, n.91) per un determinato locale, piano o
struttura edilizia si ottiene calcolando
per tutto il materiale combustibile presente, l’equivalente in legno per m2
in base al potere calorifico del legno pari a 4.400 Cal/Kg (unità di misura
del potere calorifico).
Compartimentazioni
Le compartimentazioni delle strutture edilizie (ad esempio
le partizioni orizzontali, come i solai, le partizioni verticali, come le
pareti divisorie e le porte), sono “elementi costruttivi aventi caratteristiche
di resistenza al fuoco predeterminate che vengono realizzate (od installate),
in funzione delle esigenze di prevenzione
incendi e che permettono:
- il contenimento della propagazione dell’incendio
(ovvero ne ritardano la diffusione) in un’area circoscritta, fornendo alle
persone presenti la possibilità di raggiungere senza pericoli luoghi sicuri od
aree a cielo aperto;
- adeguata protezione alle vie
di esodo, con particolare riferimento alle scale di emergenza (scale
‘protette’, ‘a prova di fumo’)”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono riportate
tabelle che riportano la resistenza
delle partizioni verticali (pareti) ed orizzontali (solai), in funzione dei
materiali e degli spessori. Nel caso poi che le “compartimentazioni di una
struttura edilizia (o parte di essa) non abbiano una sufficiente resistenza al
fuoco, è possibile migliorarne le caratteristiche, mediante l’applicazione di
opportuni materiali di rivestimento”.
Distanze di sicurezza
antincendio
Per distanza di sicurezza antincendio “si intende la
distanza orizzontale tra una zona con potenziale rischio
d’incendio ed un’altra zona”.
Queste distanze sono di “notevole importanza per la
predisposizione di una opportuna prevenzione
incendi, specialmente in aree ad
elevato rischio d’incendio, in quanto impediscono, o riducono, la
possibilità che un incendio,
sviluppatosi in una zona di lavoro, si estenda in aree confinanti ad essa”.
In particolare le distanze di sicurezza antincendi possono
essere:
- interne: ad
esempio “tra locali distinti ma appartenenti alla medesima attività ed alla
stessa struttura
edilizia” o “tra edifici distinti ma appartenenti alla medesima attività”;
- esterne: “tra
edifici appartenenti ad una attività e altri edifici ove vengono svolte altre
attività”;
- di protezione:
“tra edifici appartenenti alla stessa attività e il confine perimetrale
dell’attività”.
Infine rispondiamo, attraverso un documento pubblicato sul
sito dell’AssoIASA (Associazione italiana ingegneria antincendio sicurezza e
ambiente), ad un quesito relativo alla periodicità
della manutenzione delle porte antincendio REI.
Come gli altri dispositivi di sicurezza antincendio, anche
le porte REI devono essere
oggetto di controlli da parte del
responsabile della sicurezza.
In particolare l’allegato VI del decreto del 10 marzo 1998
indica che deve essere attuato un controllo
visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano
nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Inoltre che
deve avvenire un controllo periodico, cioè un insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale,
per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli
impianti.
Inoltre l’articolo 5 del DPR
37/98 stabilisce che gli enti e i
privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi
di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel
Certificato di Prevenzione Incendi (…).
In assenza di diverse indicazioni contenute nel Certificato
di Prevenzione Incendi, è dunque necessario
sottoporre a controllo le porte resistenti al fuoco almeno ogni sei mesi.
Controllo che dovrà essere compiuto da parte di personale
competente e qualificato.
Ispesl, ‘
Formazione
antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio
Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).