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In attesa dei
decreti
attuativi del Testo Unico relativi alla prevenzione incendi, continuiamo a
parlare di
protezioni
antincendio e di argomenti correlati alla gestione di un emergenza.
Il documento di Suva sottolinea che un incendio o altri
eventi indesiderati possono mettere in pericolo la vita delle persone presenti
nei luoghi di lavoro.
La lista di
controllo serve ad individuare le situazioni
di pericolo, con particolare riferimento a:
- vie di fuga e uscite bloccate;
- perdita dell'orientamento nel buio”.
Disposizione delle
vie di fuga
Innanzitutto Suva ricorda che il piano delle vie di fuga deve essere verificato, approvato e deve
essere coerente con la normativa vigente. Ma può non bastare: le attuali vie di
fuga corrispondono al piano che è stato approvato?
Inoltre l’attuale piano delle vie di fuga è stato messo per
iscritto (ad es. piani di evacuazione per ogni piano)?
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 | Incendio - L'incendio
Videocorso per la formazione antincendio secondo il D.M. 10.3.98, consigliato per tutti i lavoratori |
Condizioni delle vie
di fuga
I piani di
evacuazione
devono essere esposti in maniera ben visibile nei punti strategici
dell’edificio e le vie di fuga essere devono chiaramente riconoscibili e
segnalate correttamente.
È poi importante che le vie di fuga siano:
- “percorribili senza impedimenti e libere da ostacoli”;
- sufficientemente illuminate;
- utilizzabili senza
correre alcun pericolo;
- in caso di black-out, facilmente individuabili (ad esempio
con segnaletica fotoluminescente o
illuminazione di emergenza).
È evidente che le porte delle vie di fuga devono aprirsi
sempre senza l’uso di una chiave.
Abbiamo inoltre verificato che le persone che si trovano al
piano interrato o nei piani superiori dell’edificio hanno la possibilità di
mettersi in salvo in caso di
incendio?
E qualcuno ha controllato se la
segnaletica
utilizzata è funzionante e in buone condizioni?
Organizzazione,
formazione e comportamento
L’uso delle vie di fuga deve essere “parte integrante del
piano di
formazione”
e anche i lavoratori temporanei e il personale delle ditte esterne devono
essere informati sulle
procedure di
evacuazione.
Inoltre le “istruzioni impartite e i controlli effettuati
vengono messi per iscritto”?
È necessario verificare che le regole di sicurezza siano
rispettate e intervenire in caso di comportamento errato.
Accantoniamo ora il documento di Suva sulle vie di esodo e
veniamo alle indicazioni del documento dell’
Ispesl dal titolo “
Formazione antincendio”.
Il documento ci ricorda ad esempio che “quando nel percorso
delle vie e delle uscite di
emergenza
sono presenti delle
porte, queste devono
essere apribili nel verso dell’esodo; e nel caso in cui tali porte devono
essere tenute chiuse, queste devono potersi aprire facilmente”.
a) “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita
alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a
rischio
d’incendio medio/basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle
altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza
del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere
superiore ai seguenti valori: 15 – 30
metri (tempo max. di esodo 1 minuto) per aree a
rischio
d’incendio elevato; 30 – 45 metri
(tempo max di esodo 3 minuti) per aree a rischio d’incendio medio; 45 – 60 metri (tempo max di esodo 5 minuti)
per aree a rischio d’incendio basso;
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo
sicuro;
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione (per quanto
possibile) devono essere evitati; e nel caso in cui tale condizione non può
essere soddisfatta, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano
(uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
diretto dagli effetti di un
incendio,
ad esempio un uscita che immette in un luogo sicuro, in un
percorso protetto o su una scala esterna, ndr) o fino al
punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe
eccedere da: 6–15 metri (tempo max = 30
secondi) per aree a rischio elevato;
9–30 metri (tempo max = 1 minuto) per aree a rischio medio; 12–45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree
a rischio basso;
f) quando una via di uscita comprende una porzione del
percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i
limiti imposti alla lettera c);
g) le
vie
di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al
numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro;
tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) ogni locale, o piano dell’edificio, deve disporre di
numero sufficiente di uscite di larghezza adeguata all’uso;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti
di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e da porte resistenti al
fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi
di lavoro a rischio incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi
punto del luogo di lavoro fino all’uscita verso un luogo di lavoro sicuro non
superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una
sola uscita);
l) le
vie
di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e
tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere
aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in
esodo”.
N.B.: Gli eventuali riferimenti
legislativi contenuti nel documento di Suva riguardano la realtà svizzera, i
suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i
lavoratori.
Ispesl, ‘
Formazione
antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio
Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).