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Come progettare la sicurezza antincendio delle strutture sanitarie
Roma, DATA – Per la progettazione della sicurezza antincendio delle strutture sanitarie è possibile - per alcune tipologie di attività, fino all’abrogazione delle regole tecniche (RT) tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario” – seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la regola tecnica (RT) tradizionale di cui al d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i.;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, come integrato dalla nuova regola tecnica verticale (RTV) di cui al d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie” (DM 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”).
E individuato uno dei due percorsi normativi, “occorre seguire per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”.
A ricordarlo è un nuovo documento pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail che nasce dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2025/2027.
Il nuovo documento – dal titolo “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi” e a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Terenzio Ventura, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco di Felice, Massimo Viale e Stefania Soldano - come negli altri Quaderni tecnici inerenti al
Codice di prevenzione incendi utilizza la “metodologia del caso studio, usualmente adottata nel campo della ricerca empirica come strumento che ha la funzione di approfondimento di una questione”.

Nel caso specifico, oltre a presentare la normativa utilizzabile, la pubblicazione affronta “la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RTV V.11, ‘nuova’ regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.
Presentiamo brevemente oggi la prima strada (RT tradizionale) indicata dal documento, rimandando ad altri approfondimenti la presentazione della RTV 11 e soffermandoci sui seguenti argomenti:
- L’applicazione della regola tecnica tradizionale
- L’aggiornamento del decreto ministeriale 19 marzo 2015
- L’indice del documento Inail
L’applicazione della regola tecnica tradizionale
La prima strada indicata dal documento è quella relativa all’applicazione della regola tecnica (RT) tradizionale di cui al d.m. 18 settembre 2002, come poi aggiornato dal d.m. 19 marzo 2015.
Si indica che il d.m. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del d.p.r. 14 gennaio 1997 in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio”.
Si segnala poi che le case di riposo per anziani non sono ricomprese nel campo di applicazione del decreto, essendo strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, mancando ogni tipo di servizio di assistenza sanitaria e infermieristica (vedi chiarimento prot. n° P477/4101 sott. 106/53). Tuttavia, le disposizioni allegate al d.m. 18 settembre 2002, pur non risultando cogenti, possono rappresentare un significativo riferimento”.
La norma, tuttora vigente, “ha un carattere fortemente prescrittivo delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi per le strutture sanitarie ricomprese nel campo di applicazione di cui all’art. 1”. E la regola tecnica di prevenzione incendi, allegata al decreto, si compone di cinque titoli (uno è stato introdotto dal d.m. 19 marzo 2015):
- “il titolo I reca alcune definizioni e la classificazione delle aree delle strutture sanitarie;
- il titolo II tratta delle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- il titolo III (come sostituito dall’allegato I al d.m. 19 marzo 2015) tratta delle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- il titolo IV (come sostituito dall’allegato II al d.m. 19 marzo 2015) è così strutturato:
- Capo I - strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei VV.F. ai sensi dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
- Capo II - strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2.
- Capo III - strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m2.
- Capo IV - strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m2.
- il titolo V tratta del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio”.
L’aggiornamento del decreto ministeriale 19 marzo 2015
Veniamo dunque al d.m. 19 marzo 2015, “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al d.m. 18 settembre 2002”.
Il decreto modifica la normativa prevista nel d.m. 18 settembre 2002, “prevedendo l’adeguamento antincendio secondo scadenze diversificate:
- all’art. 1 si prevede che I titoli III e IV della RT di prevenzione incendi, allegata al d.m. 18 settembre 2002, siano integralmente sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II che costituiscono parte integrante del nuovo decreto e che l’allegato III del nuovo decreto vada ad integrare il d.m. 18 settembre 2002, introducendo il titolo V”;
- all’art. 2 sono indicati i tempi e le modalità di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, entro le scadenze indicate nel nuovo decreto”.
Si indica, dunque, che l’adeguamento delle strutture ospedaliere e ambulatoriali “dovrà avvenire nell’ambito di una pianificazione temporale prefissata. Per ciascuna scadenza di adeguamento dovrà essere presentata una SCIA parziale, relativa al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la pertinente scadenza. Nell’arco temporale del periodo di adeguamento, la minimizzazione del rischio residuo dovrà essere assicurata dal rispetto di idonei adempimenti di natura gestionale”.
Si segnala poi che, nel tempo, una serie di proroghe racchiuse in varie normative “consentiranno di completare i lavori di adeguamento delle strutture sanitarie contemperando, peraltro, le problematiche relative alla gestione quotidiana delle stesse”.
Riguardo alle proroghe una nota del documento ricorda che “la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto milleproroghe 2023, all'art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti al d.m. 19 marzo 2015”. E i nuovi termini di adeguamento “dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.m. 19 marzo 2015 sono fissati rispettivamente al 24 aprile 2023 (lettera c), 24 aprile 2026 (lettera d) e 24 aprile 2028 (lettera e)”.
Infine, si indica che tra le principali novità del d.m. 19 marzo 2015 “si annovera l’introduzione del Sistema di Gestione Antincendio (SGA) che si prefigge di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio. A tal fine è prevista la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del SGA, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, dovrà rivestire un ruolo centrale nel processo di adeguamento”.
In particolare, il Responsabile tecnico della sicurezza antincendio “dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui al d.m. 5 agosto 2011”.
In un futuro articolo del giornale approfondiremo la seconda strada per la progettazione della sicurezza antincendio delle strutture sanitarie: l’applicazione del Codice di prevenzione Incendi come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 29 marzo 2021.
L’indice del documento Inail
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi” e ne riportiamo l’indice.
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l'approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Strutture sanitarie - la normativa applicabile
Il d.m. 18 settembre 2002, come aggiornato dal d.m. 19 marzo 2015
La Regola Tecnica Verticale V.11
Caso studio: ristrutturazione e ampliamento di un ospedale
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Premessa metodologica
Oggetto degli interventi da eseguire
Progettazione antincendio con il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i.
Riferimenti normativi
Scopo e campo di applicazione
Obiettivi
Disposizioni tecniche
Applicazione delle disposizioni tecniche
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private
Titolo I - Definizioni e classificazione
Generalità
Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Classificazione delle aree delle strutture sanitarie
Rinvio a norme e criteri, di prevenzione incendi
Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Ubicazione
Generalità
Comunicazioni e separazioni
Accesso all’area
Accostamento mezzi di soccorso
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
Reazione al fuoco dei materiali
Compartimentazione
Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali
Scale
Ascensori e montacarichi 87
Montalettighe utilizzabili in caso di incendio
Misure per l’esodo in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Esodo orizzontale progressivo
Sistemi di vie d’uscita
Lunghezza delle vie d’uscita al piano
Caratteristiche delle vie d’uscita
Larghezza delle vie di uscita
Larghezza totale delle vie d’uscita
Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi
Numero di uscite
Aree ed impianti a rischio specifico
Generalità
Locali adibiti a depositi e servizi generali
Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti
Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie ≤ a 50 m2
Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie ≤ 500 m2
Depositi di sostanze infiammabili
Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).
Impianti di distribuzione dei gas
Distribuzione dei gas combustibili
Distribuzione dei gas medicali
Impianti di condizionamento e ventilazione
Generalità
Impianti centralizzati
Condotte aerotermiche
Dispositivi di controllo
Schemi funzionali
Impianti localizzati
Impianti elettrici
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Generalità
Estintori
Impianti di estinzione incendi
Reti naspi e idranti
Generalità
Tipologia degli impianti
Caratteristiche prestazionali e di alimentazione
Impianto di spegnimento automatico
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità
Caratteristiche
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Generalità
Procedure da attuare in caso di incendio
Centro di gestione delle emergenze
Informazione e formazione
Istruzioni di sicurezza
Istruzioni da esporre a ciascun piano
Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori
Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Esodo orizzontale progressivo
Segnaletica variabile e illuminazione adattiva
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA nell’attività in emergenza
Esempi di procedure attuative del piano di emergenza ed evacuazione
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Altre indicazioni (par. V.11.6)
Regole tecniche verticali di servizio (Capp. V.1, V.2, V.3 e V.13)
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Terenzio Ventura, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI), Massimo Viale e Stefania Soldano (SL CN1) – Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 16.47 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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