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La prevenzione incendi e la sicurezza nei bar e ristoranti
Roma, 26 Gen – Dopo il tragico incidente nel locale di Crans Montana in Svizzera, dove hanno perso la vita più di quaranta persone, è necessario chiarire il quadro normativo che bar e ristoranti devono seguire in Italia in materia di prevenzione incendi. Anche perché, come indicato nella nostra intervista a Stefano Zanut, ex vicedirigente dei Vigili del Fuoco, solo una corretta classificazione dei locali permette di individuare con precisione gli obblighi di sicurezza antincendio.
Per fornire adeguate informazioni il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, per fornire “indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.
Nel presentare il nuovo documento ministeriale – che ha in oggetto “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi” – l’articolo affronta i seguenti argomenti:
- Assoggettabilità di bar e ristoranti al DPR 151/2011
- Prevenzione incendi: i profili di sicurezza per bar e ristoranti
- Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione antincendio
Assoggettabilità di bar e ristoranti al DPR 151/2011
Riguardo all’assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) si richiama un chiarimento già fornito (nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011) con cui è stato precisato che “i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto”.
Tuttavia la nota chiarisce che:
- “qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
- restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW”.
In merito poi alla distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo si indica che ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773), “sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici”. E per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, “trovano applicazione:
- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
In particolare, “rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico”.
Inoltre il DM 19 agosto 1996 “esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone”.
Dunque in questi casi e nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, “l’attività resta qualificabile come bar o ristorante”.
Se, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente “ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15)”.
Prevenzione incendi: i profili di sicurezza per bar e ristoranti
Il documento ministeriale ribadisce che i bar ed i ristoranti, in via generale, “non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi”. Pertanto “l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio”.
In particolare, come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, “i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:
- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
- nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.
Si sottolinea poi che la valutazione indicata sopra riguarda il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, “e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni”.
Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione antincendio
La circolare fornisce poi un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, “al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente”.
Con riferimento al D.lgs. 81/2008, si indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) “ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo”. E la valutazione dei rischi comporta anche la “necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:
- i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
- le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
- le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi”.
Invece la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza “assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo”. E il DM 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce “l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.
La Circolare prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 ha poi evidenziato come “una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività”. E la circolare richiama anche il principio di inclusività, “sottolineando la necessità di fare riferimento agli ‘occupanti’ e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana”.
Inoltre il DM 3 settembre 2021 (cd. Minicodice) “all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli ‘occupanti’, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza”.
Dunque “ne deriva che:
- nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
- nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.
Nel documento ministeriale si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui “designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici”, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 4 del DM 2 settembre 2021, “deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività”. Infatti, queste figure “non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Andrea T | 26/01/2026 (18:58:05) |
| Ho letto la circolare, anzi l’abbiamo letta in diversi, e mi sembra che rimangono alcuni dubbi non da poco (tanto per cambiare). In particolare il caso, molto frequente, di un bar o ristorante dove occasionalmente si fa musica (senza balli o danze….), con capienza in sala oltre 100 persone. Che si fa? | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 27/01/2026 (09:29:52) |
| Per Andrea T: al punto 4 è indicato "...NONCHE' nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante". In quel "nonché" c'è una casistica in più rispetto al caso precedente, quindi toglie il riferimento alle 100 persone proprio perché ne considera l'occasionalità, e in quei casi ci si può svincolare dal TULPS e dal DPR 151/2011. Resta poi in effetti il 'problema' della valutazione del rischio incendio, che a essere attenti non dovrebbe invece tralasciare i casi -seppur sporadici- in cui si va oltre le 100 persone, e quindi ci riporterebbe al non facile Codice di prevenzione incendi (seppur senza controllo VVF)... ove il "non facile" riguarda non solo il ns lavoro di professionisti ma soprattutto la compatibilità effettiva dell'attività/struttura da valutare, problema che ahimè si trova non di rado dopo il DM 03/09/2021. A me parrebbe così. | |
| Rispondi Autore: Piero Temante | 27/01/2026 (12:18:34) |
| La circolare è molto chiara per gli addetti ai lavori che sono competenti (soprattutto per i Tecnici che si occupano di prevenzione incendi e pubblico spetatcolo), ma se voleva essere di supporto anche a chi effettua i controlli, non rappresenta un riferimento di aiuto immediato (vedi SUAP, Polizia amministrativa, ecc.). Purtroppo, salvo i Vigili del Fuoco, sono pochi gli enti di controllo che hanno in organico figure tecniche abilitate e preparate sulla materia. Poi, c'è il problema DVR. Molti datori di lavoro hanno DVR legati alle mere attvità di bar e ristorante, ma nei quali non vengono menzionate e valutate le attività di pubblico spettacolo temporanee (non sempre colpa dei tecnici a cui non viene detto della modifica). Non parliamo poi della rispondenza ai requisiti antincendio e strutturali di riferimento quando si ecercitano le attività di pubblico spettacolo, anche di fatto, partendo da requisiti base per altro (solo bar e ristorante). | |
