Gli agenti chimici pericolosi e la scelta dei dispositivi di protezione
Roma, 12 Apr – Un utile strumento per migliorare la prevenzione delle conseguenze connesse all’esposizione alle sostanze pericolose, agli agenti chimici pericolosi, è un documento prodotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail, che è stato realizzato nel 2012 e successivamente aggiornato nel 2018 e, più recentemente, nel 2023.
Torniamo a soffermarci, dunque, sul documento del 2023 “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci – tornando a parlare dell’uso e la scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Dispositivi che “vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Ci soffermiamo oggi sulla presentazione in generale dei DPI, con riferimento agli obblighi, alle categorie, alla scelta e alle istruzioni e informazioni del fabbricante.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI
- Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI
- Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni
Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI
Il documento ricorda che i dispositivi di protezione individuale sono attrezzature – “compresi complementi e accessori” - destinate “ad essere indossate e tenute dai lavoratori per proteggersi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano durante il lavoro”. E il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del lavoratore DPI idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.
Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono:
- “essere marcati CE in modo visibile e duraturo;
- essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
- non introdurre ulteriori fattori di rischio;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- poter essere adattabili alle esigenze del lavoratore”.
E nel caso di uso simultaneo di più DPI, i dispositivi “non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia”.
Inoltre, come ricordato anche nelle precedenti versioni del documento, non costituiscono DPI:
- “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
- i materiali sportivi.
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.
Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI
Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (‘sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio’) definisce “tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:
- Categoria I: “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
- Categoria II: “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
- Categoria III: “comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) con riguardo a:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo”.
Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni
Si sottolinea poi che il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie e quindi, valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate”.
In particolare, l’articolo 79 comma 2 bis del d.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 21 ottobre 2021, n. 146) “riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche”.
Si indica poi che tutti i DPI devono essere corredati dalle “Istruzioni e informazioni del fabbricante”. E queste “devono essere comprensibili, complete e corrette ed essere redatte nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere indicato in che modo deve essere usato il DPI, per quanto tempo e in quali condizioni esso si mantiene efficace, nonché le modalità di pulizia, disinfezione e manutenzione”.
La manutenzione, in particolare, “deve essere svolta dal fabbricante o da personale in possesso dei requisiti da questo indicati e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È necessario conoscere la scadenza o vita utile di un DPI e dei suoi componenti”.
Riprendiamo dal documento, sempre parlando in generale dei vari dispositivi di protezione individuale, una tabella che riporta il contenuto delle istruzioni e informazioni del fabbricante con riferimento a quanto richiesto dall’Allegato II del Regolamento UE 2016/425:
- “Istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.
- Prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI.
- Se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati.
- Se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo.
- Laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.
- Se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto.
- Significato delle eventuali marcature.
- Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
- Riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione.
- Nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI.
- Riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate.
- Indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail del 2023 che si sofferma in particolare sui DPI utilizzabili per:
- la protezione delle vie respiratorie
- la protezione del viso e degli occhi
- la protezione degli arti superiori
- la protezione degli arti inferiori
- la protezione del corpo.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023 (formato PDF, 2.32 MB).
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