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La sicurezza e la prima verifica periodica dei carri raccogli frutta

La sicurezza e la prima verifica periodica dei carri raccogli frutta
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

28/05/2018

Indicazioni sulle verifiche periodiche, sui rischi significativi e sui dispositivi di sicurezza per i carri raccogli frutta. Focus sulla normativa, sulle fasi della prima verifica periodica e sull’attività del tecnico verificatore.

La sicurezza e la prima verifica periodica dei carri raccogli frutta

Indicazioni sulle verifiche periodiche, sui rischi significativi e sui dispositivi di sicurezza per i carri raccogli frutta. Focus sulla normativa, sulle fasi della prima verifica periodica e sull’attività del tecnico verificatore.


Bologna, 28 Mag – Sono diversi i rischi significativi che sono connessi all’impiego della macchina agricola raccoglifrutta, o carro raccogli frutta, , una sorta di piattaforma mobile elevabile che è sempre più diffusa in ambito agricolo:

  • “scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro
  • scivolamenti e cadute sulle piattaforme di lavoro
  • caduta dell’alto
  • schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi pericolosi in movimento
  • perdita di stabilita del carro”.

 

A presentare i rischi di queste macchine e a soffermarsi in particolare sulla loro verifica, è un intervento che si è tenuto al convegno “ Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” (16 ottobre 2017) organizzato a Bologna dalla Regione Emilia-Romagna.


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Normativa e verifica dei carri raccogli frutta

Nell’intervento “Carri raccogli frutta. La messa in servizio e la verifica dei carri raccogli frutta”, a cura dell’Ing. Paolo Pantalone (INAIL - UOT Bologna), ci si sofferma innanzitutto sull’inquadramento legislativo e si segnala che le macchine agricole raccogli frutta (carri raccogli frutta) “rientrano tra le attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII al D.lgs 81/2008 nella categoria ‘ponti sospesi e relativi argani’ con periodicità di verifica biennale”. E dal 23 maggio 2012, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, “la competenza della gestione delle verifiche dei carri raccogli frutta passa dal Ministero del Lavoro all’INAIL. Tale passaggio di competenze si estende anche alle macchine marcate CE immesse sul mercato antecedentemente al 23 maggio 2012 - Circolare n° 23 del 13 agosto 2012”.

Inoltre:

  • la gestione amministrativa e operativa delle prime verifiche periodiche (PVP) dei “carri raccogli frutta marcati CE e immessi sul mercato prima o dopo il 23 maggio 2012 sono sempre di competenza INAIL (Circolari del M. L. n° 23 del 13/08/2012 e n° 9 del 5/3/2013);
  • essendo ancora in vigore il D.M. 4/3/1982 rimane ancora valida anche la procedura di omologazione per i carri raccogli frutta non marcati CE” e per tale procedura rimane competente il Ministero del Lavoro (M.L.);
  • l’INAIL, per i carri raccogli frutta non marcati CE, risulta competente per quanto riguarda la gestione della banca dati delle nuove immatricolazioni e riconversioni delle matricole attribuite dal M.L. (Circolari del M. L. n° 23 del 13/08/2012 e n° 9 del 5/3/2013).

 

La prima verifica periodica

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che riporta molti dettagli sulle procedure in amministrative di verifica, anche in relazione alle macchine non marcate CE, riportiamo alcune indicazioni sui vari passaggi della procedura amministrativa Inail per la prima verifica periodica:

  • “Il Datore di Lavoro denuncia la messa in servizio della macchina all’INAIL;
  • INAIL attribuisce alla macchina una matricola univoca” e ne “dà ufficialmente comunicazione al Datore di Lavoro;
  • Il Datore di Lavoro attiva la richiesta di prima verifica periodica non oltre 22 mesi dopo la denuncia di messa in servizio;
  • Entro 45 giorni prima verifica periodica INAIL o Soggetto Abilitato indicato nella richiesta dal Datore di Lavoro;
  • Il tecnico verificatore redige e rilascia al D. L. il verbale di prima verifica periodica e la scheda tecnica della macchina;
  • La macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche con periodicità non superiore a due anni con AUSL o con Soggetto Abilitato”.

 

La relazione, che riporta poi ulteriori considerazioni e indicazioni, si sofferma sulle finalità della prima verifica periodica (PVP):

  • “Indentificare univocamente la macchina per la quale è stata richiesta la verifica accertandosi che i dati rilevati sulla macchina (marcatura CE e indicazioni varie), dedotti dal manuale di uso e manutenzione e riportati dal Datore di Lavoro sul modello di richiesta di PVP siano congruenti e che la macchina sia utilizzata nelle configurazioni previste dal costruttore;
  • Valutare lo stato di manutenzione e conservazione della macchina e dei suoi organi principali;
  • Accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e descritti sul manuale d’uso”.

 

Veniamo poi alla fase operativa della prima verifica periodica. 

 

Si indica che “ricevuto l’incarico di eseguire la prima verifica periodica, il tecnico verificatore prende i contatti con il Datore di Lavoro per informare e chiarire le condizioni necessarie per poter effettuare la verifica. 

In particolare, occorre richiedere la presenza di:

  • Operatore autorizzato e formato alla conduzione e manovra della macchina;
  • Luogo adeguato dove poter svolgere le prove;
  • Pesi di massa nota per eseguire le prove funzionali;
  • Dichiarazione di Conformità CE del costruttore; 
  • Targa con marcatura CE apposta sulla macchina; 
  • Manuale d’uso e manutenzione;
  • Registro di controllo debitamente compilato.

 

I dispositivi di sicurezza dei carri raccogli frutta

La relazione si conclude poi riportando gli elenchi dei rischi significativi della macchina e dei dispositivi di sicurezza.

 

Questi i dispositivi di sicurezza per i carri raccogli frutta:

  1. Dispositivo di avvertimento (acustico e visivo) della raggiunta inclinazione massima.
  2. Dispositivo che impedisce l’inserimento della marcia veloce di trasferimento con i palchi elevati o i balconcini estratti.
  3. Dispositivo che impedisce il sollevamento dei palchi o l’estrazione dei balconcini con marcia veloce inserita.
  4. Dispositivi di protezione anti-cesoiamento degli elementi mobili del pantografo (tendine).
  5. Dispositivi di protezione contro lo schiacciamento e trascinamento degli elementi mobili (puleggia del motore, catene di rinvio sollevatori a forche).
  6. Puntoni di sicurezza per la manutenzione.
  7. Arresti di emergenza in ogni postazione di comando.
  8. Comandi ad azione mantenuta.
  9. Sistemi di protezione del circuito idraulico (valvole di massima pressione, valvole di blocco dei martinetti di sollevamento).
  10. Parapetti regolamentari contro il rischio di caduta dall’alto.
  11. Mezzi di accesso ai posti di manovra in piattaforma sicuri”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ Carri raccogli frutta. La messa in servizio e la verifica dei carri raccogli frutta”, a cura dell’Ing. Paolo Pantalone (INAIL - UOT Bologna), intervento al convegno “Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” (formato PDF, 1.34 MB).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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