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DPI, valutazione dei rischi e rimozione di materiali edilizi in amianto
Civitavecchia, 1 Ago â Lâargomento amianto è tornato con forza sulle pagine dei media non specializzati sia per la storica sentenza Eternit, sia, in misura minori, per i dati relativi allâesposizione allâamianto in aziende come la Fibronit di Bari e la Sacelit Italcementi di Senigallia.
Con riferimento anche ai dati non rassicuranti del numero di esposizioni a cancerogeni in Italia, ci occupiamo oggi di un documento della Regione Lazio pubblicato sul sito dellâ Azienda USL Roma F dal titolo â Indicazioni operative per lâapplicazione del D.Lgs. 81/08 e smi - Titolo IX â Sostanze pericolose Capo III â Protezione dai rischi connessi allâesposizione allâamiantoâ.
Il documento â approvato lâ11 ottobre 2010 e elaborato da un gruppo di lavoro regionale laziale di ASL (Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) â fornisce alcune linee guida per la protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto e, in particolare, una guida operativa per la redazione dei piani amianto.
Un documento che nasce non tanto per affrontare tutti i complessi problemi legati alla presenza e allâesposizione ad amianto, ma per âpervenire allâadozione di procedure condivise dai vari Servizi PRESAL su quegli aspetti che piĂš coinvolgono le attivitĂ quotidiane dei Serviziâ (gestione dei piani di lavoro per la rimozione dellâamianto, corretta valutazione dei piani, corretta vigilanza sugli interventi di rimozione, gestione delle attivitĂ soggette a notifica obbligatoria, gestione novitĂ introdotte sullâutilizzo dei DPI delle vie respiratorie e sulla valutazione dei rischi da amianto, ...).
Rimandando i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento ci soffermiamo su alcuni aspetti: i DPI di protezione delle vie respiratorie, la valutazione dei rischi e le informazioni necessarie per chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto.
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Per tutti i lavoratori esposti i DPI di protezione delle vie respiratorie devono avere âun fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di fibre di amianto nellâaria, tale da garantire sempre e comunque che lâaria filtrata allâinterno del DPI indossato sia non superiore a 10 fibre/litro. Si fa esplicito riferimento al fattore di protezione operativo (FPO) piuttosto che al fattore di protezione nominale (FPN). Il FPO rappresenta un indice piĂš cautelativo nella pratica operativa dellâambiente di lavoro, assumendo valori sensibilmente inferiori al FPNâ.
E lâobbligo di utilizzo di questi DPI è ribadito nel Decreto legislativo 81/2008 dallâart. 254, comma 4, âquando lâesposizione non può essere ridotta con altri mezziâ.
Dunque lâintroduzione di questa norma ârinforza lâobbligo, giĂ esistente, di utilizzare durante le operazioni di bonifica vera e proprie dellâamianto floccato o applicato a spruzzo respiratori a ventilazione assistita, caschi ventilati, ma anche respiratori a rifornimento dâaria esterno (respiratori isolanti) o con bombole (autorespiratori) quando necessario. Negli ambienti confinati, infatti, si possono raggiungere concentrazioni elevatissime, anche superiori a 20.000 fibre/litro, mentre le maschere intere con filtro P3 e FPO di 400 proteggono fino a concentrazioni di 4.000 fibre/litroâ.
Ai fini della vigilanza il documento propone:
- âdi non consentire mai lâimpiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere con filtro P1;
- di far rispettare lâutilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2, e conformi alla norma UNI EN 149:2001;
- di far rispettare lâutilizzo di filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilitĂ dellâesposizione;
- di consentire lâutilizzo di maschere intere con filtro P3 solo per periodi di tempo assai limitati; - di far rispettare lâutilizzo di respiratori a ventilazione assistita di classe 3, abbinati a maschera intera, per la bonifica di amianto floccato o applicato a spruzzo;
- di far rispettare il periodo di riposo previsto di ½ ora ogni 2 ore di lavoro con i D.P.I. delle vie respiratorie quando lâimpegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione amianto floccato, rimozioni di grandi quantitĂ di amianto compatto);
- di far rispettare il controllo dellâesposizione durante questi interventi per verificare che la concentrazione delle fibre non sia superiore al FPO dei respiratori a ventilazione assistita;
- di imporre lâutilizzo, in caso di superamento della concentrazione del FPO, di respiratori isolanti o autorespiratori; o, in alternativa, di imporre la riduzione dei tempi di esposizioneâ.
Inoltre il gruppo di lavoro ritiene che la valutazione dei rischi dovuti alle fibre di amianto aerodisperse âdebba essere sempre effettuata con misure strumentali che prevedano il campionamento diretto delle fibre stesse. La determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse dovrĂ essere effettuata dai Laboratori in possesso dei requisiti di cui al D.M.S. del 14 maggio 1996, regolarmente iscritti, con accettazione, al programma di controllo della qualitĂ di cui al D.M.S. del 7 luglio 1997â.
Le linee guida forniscono ulteriori indicazioni riguardo al prelievo dei campioni, alla periodicitĂ con cui ripetere le misure strumentali e alle iscrizioni nel registro degli esposti.
Veniamo infine a quanto dovrebbe sapere chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto:
- âallo stato attuale, non esiste alcun obbligo per i proprietari di immobili di procedere alla rimozione di materiali edilizi in amianto, quali coperture, canne fumarie, serbatoi idrici, pannelli, ecc.). Il cemento-amianto, ma anche il vinilamianto (alcuni tipi di pavimenti), se vengono lasciati indisturbati, e se sono in buono stato di conservazione, non rappresentano un pericolo per la salute pubblica;
- la legge, invece, regolamenta in modo puntuale, la manutenzione, il trattamento, la demolizione o la rimozione, il trasporto, lo smaltimento, ecc., dei materiali contenenti amianto. In caso di inosservanza sono previste pesanti sanzioni penali sia per chi esegue, sia per chi affida i lavori;
- le imprese che operano nella rimozione dellâamianto devono essere iscritte allâAlbo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B (bonifica amianto). Lo smaltimento dellâamianto rimosso deve avvenire sempre in una discarica autorizzata. Prima dellâaffidamento dei lavori è obbligatorio verificare lâiscrizione dellâimpresa a cui si intende far eseguire lâintervento di rimozione;
- lâimpresa che intende eseguire lâintervento di rimozione di amianto (o un intervento di incapsulamento con trattamento preliminare o parziale sostituzione), ha lâobbligo di predisporre un piano di lavoro, e di inviarne copia al Servizio Pre.S.A.L. (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dellâAzienda USL competente per territorio almeno 30 giorni prima dellâinizio dei lavori. Il Servizio può richiedere integrazioni o modifiche del piano di lavoro, e rilasciare prescrizioni operative. Trascorsi i 30 giorni senza che vi siano state richieste, o prescrizioni, da parte del Servizio , lâimpresa può cominciare i lavori stessi secondo il piano di lavoro inviato. Lâinizio dei lavori prima della scadenza dei 30 giorni è consentito solo in casi di urgenzaâ;
- âlâimpresa ha lâobbligo, al termine dei lavori, di verificare lâassenza dei rischi dovuti allâesposizione allâamianto nel sito di rimozione. Pertanto il committente può richiedere allâimpresa una dichiarazione attestante quanto sopra;
- al committente dei lavori di rimozione dellâamianto in ambito edilizio (proprietario dellâedificio, amministratore del condominio, ecc.) spettano gli obblighi stabiliti dalle norme sui cantieri edili temporanei e mobili. Nei cantieri di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto, se è prevista la presenza di almeno unâaltra impresa oltre a quella di bonifica (anche non contemporanea o in fasi successive) è obbligatoria sia la notifica preliminare, sia la designazione dei coordinatori per la progettazione e per lâesecuzione dei lavori. Lâobbligo della notifica preliminare è estesa anche nel caso in cui operi la sola impresa di bonifica con una durata presunta dei lavori superiore a 200 uomini-giorno. In caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire, e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, non è obbligatorio designare il coordinatore per la progettazione dei lavoriâ.
Ricordiamo infine che diverse regioni, oltre il Lazio, hanno deliberato proprie linee di indirizzo per la protezione dei rischi connessi allâesposizione allâamianto.
Lâindice del documento:
Procedure per i piani di lavoro
1) Piani di lavoro per la rimozione
2) AttivitĂ soggette a notifica
3) Lâutilizzo dei dpi di protezione delle vie respiratorie
4) La valutazione dei rischi e il controllo dellâesposizione
Nota informativa per i piani di lavoro per la rimozione di materiali edilizi in cemento-amianto e in vinil-amianto
Che cosa deve contenere il piano di lavoro
1- Notizie generali
2- Oggetto dei lavori
3- Tecniche lavorative adottate
4- Misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori
5- Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Allegati
Cose che dovrebbe sapere chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto
Regione Lazio, â Indicazioni operative per lâapplicazione del D.Lgs. 81/08 e smi - Titolo IX â Sostanze pericolose Capo III â Protezione dai rischi connessi allâesposizione allâamiantoâ, documento elaborato da un gruppo di lavoro regionale laziale di ASL (Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) e approvato lâ11 ottobre 2010 (formato PDF, 445 kB).
RTM
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: roberto | 01/08/2012 (15:09:59) |
| complimenti per l'impegno | |
| Rispondi Autore: Lia Santi | 18/04/2024 (11:36:03) |
| Molto interessante. Vorrei sapere se le guarnizioni originali dei bruciatori delle caldaie (es: Caldaia a condensazione VAILLANT Kit ricambi 0020025929) contengono ancora fibre di amianto. Gli operatori che giornalmente le sostituiscono non usano alcuna precauzione e mi hanno detto di smaltirle nell'indifferenziata. | |
