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C’era una volta - Trattato teorico pratico di COSTRUZIONI - Prima parte
Recentemente ho ritrovato il “Trattato teorico pratico di COSTRUZIONI civili, rurali, stradali ed idrauliche”, si tratta dell’ottava edizione del volume primo scritto dall’Ing. Levi e pubblicato da ULRICO HOEPLI EDITORE nel 1928.
Come sempre all’interno della rubrica "C'era una volta", andando ad analizzare il volume ci soffermeremo prevalentemente agli aspetti legati alla sicurezza.
In questo caso gli elementi per noi peculiari sono presenti all’interno del Capitolo “Disposizioni di Legge e regolamenti, dove il primo rilievo interessante è indicato in calce al capitolo, dove troviamo il riferimento alle fonti:
“Le varie leggi e regolamenti sono pubblicate in fascicoletti separati da diverse Ditte: vedi ad esempio
- la Biblioteca legale Pietrocola (Napoli),
- la Collezione legislativa “portafoglio” della Società editrice libraria (Milano),
- la Collezione legislativa della Gazzetta del Popolo (Torino), ecc.
Per una raccolta sistematica di tutte le disposizioni legislative che hanno attinenza coll'ingegneria vedi Nuovo codice dell'ingegnere dell'avv. E. NOSEDA (Hoepli, Milano)”.
Riferimenti che ci evidenziano come già al tempo gli aspetti normativi erano frammentati in più disposizioni e che la conoscenza delle norme richiedeva una sistematica ricerca ed attenzione.
Nell’approfondimento di oggi ci soffermeremo sul paragrafo dedicato ad “Igiene del suolo e dell’abitato”.
Numerose disposizioni legislative riguardanti i prestiti ai Comuni per costruzioni di opere riguardanti la pubblica igiene, facilitano ai Comuni il conseguimento dei mezzi necessari per migliorare le condizioni igienico-edilizie locali; a guidare i Comuni in tali miglioramenti, mirano le Istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato, approvate dal Consiglio Superiore di Sanità (Circolare 20 giugno 1896 n. 20900), contenenti importanti norme, che sono in armonia coi dettami della scienza moderna, e vengono quindi seguite dalle Amministrazioni municipali nella compilazione dei rispettivi regolamenti igienico-edilizi.
Per ciò che riguarda più specialmente i fabbricati, sono di tali istruzioni da tenersi presenti:
- Il Titolo III «dell'igiene del suolo pubblico negli aggregati urbani» in cui si tratta dei piani regolatori degli aggregati urbani, dell'orientazione preferibile per le strade, della larghezza di queste in relazione alla loro importanza ed a quella del centro abitato a cui servono, e della pulizia.
- Il Titolo IV «dell'igiene delle case di abitazione negli aggregati urbani» in cui si tratta della concessione di costruire e della vigilanza sanitaria relativa, dell'altezza delle case e numero dei loro piani, delle norme relative ai terreni scoperti di proprietà privata (vie private, cortili, pozzi di luce, ecc.), della fondazione degli edifici, dei requisiti più importanti cui devono soddisfare i locali di abitazione, e dei particolari e degli annessi delle case di abitazione.
- Il Titolo V in cui si tratta «dell'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile e domestico», e sono date le norme relative alle condotte d'acqua e serbatoi, pozzi, cisterne, lavatoi, ecc.
- Il Titolo VI in cui si tratta «dell'allontanamento dalle case e dagli aggregati urbani dei rifiuti domestici e delle acque immonde», e sono date le norme relative ai canali di fogna e di scarico delle acque luride delle case, ai pozzi neri, bottini, ecc.
- Il Titolo VII «dell'igiene dell'abitato rurale» in cui si tratta della vigilanza sulla costruzione ed abitabilità delle case rurali, e dei requisiti cui debbono soddisfare i vari locali e le dipendenze delle case stesse.
- Il Titolo VIII in cui si tratta «del permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione, e dichiarazione di inabitabilità per quelle pericolose nei riguardi igienici e sanitari».
Una serie di elementi concreti che portavano alla valutazione dei rischi per le persone, partendo direttamente dalle loro abitazioni ed ai pericoli presenti.
E visto che la lettura di questo testo, rimanda ad una specifica circolare, mi sono incuriosito e sono andato a cercarne i contenuti e devo dire che la ricerca non è stata vana.
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All’interno della Circolare tanti spunti di riflessione che ci permettono di ragionare in modo concreto relativamente agli obblighi ed alle prescrizioni, ma anche riguardo alle prevenzioni in ambito abitativo ed in parte lavorativo.
Riporto di seguito il testo dell’articolo 60, che in periodo di nuova disciplina delle autorizzazioni all’uso di locali sotterranei, fa molto riflettere.
Art.60.
I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc.) dovranno avere:
a) pavimento di 1 metro più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;
b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiere metalliche, ecc.), contro l'umidità del suolo;
c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno m.1,60;
d) le finestre di superficie superiore ad 1/10 della superficie del pavimento, con m.0,80 di altezza sul livello del terreno circostante ed aprentesi all'aria libera.
La prossima puntata sarà dedicata specificatamente a questa circolare che emanata quasi 130 anni fa, ci permette di conoscere determinate regole, magari ancor oggi non sempre o correttamente applicate, che erano già presenti allora.
L’analisi del volume “Trattato teorico pratico di COSTRUZIONI” dell’ing. C. Levi verrà ripresa successivamente in varie puntate con l’analisi dei paragrafi dedicati
- alla costruzione di edifici scolastici, teatri, opifici per industrie insalubri e pericolose,
- alle disposizioni di legge per le costruzioni nelle regioni soggette a terremoto,
- alla prevenzione degli infortuni.


A cura Geom. Stefano Farina
Fonte: www.sicurezza-ceraunavolta.it
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