A questo proposito il documento ricorda che il “personale che interviene nelle operazioni di
estinzione degli incendi boschivi è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite, abrasioni, malori, danni all’apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi, morsi di animali e punture d’insetti”.
E dunque è necessario che tutti gli operatori siano “dotati di specifica preparazione professionale, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”.
Questi
dispositivi devono consentire lo svolgimento dell’attività propria dell’operatore, “non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione”.
Ad esempio i
D.P.I. dovranno rispondere alle seguenti
esigenze:
- “copertura di tutte le zone corporee;
- protezione differenziata delle zone di più elevato valore funzionale ed estetico, quali ad esempio occhi, viso, arti inferiori e superiori;
- isolamento termico che consenta un trasferimento graduale del calore percepibile dall’operatore in quanto, date le elevate temperature di fiamma e le quantità di calore trasmesse per irraggiamento e convenzione in un
incendio boschivo, gli effetti per l’uomo possono essere fatali;
- permettere l’operatività in ambienti ad orografia accidentata e condizioni climatiche difficili;
- avere una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche dell’ambiente di intervento per evitare danneggiamenti e lacerazioni che lascerebbero alcune parti prive di adeguata protezione, quali ad esempio il capo, gli arti inferiori;
- consentire una perfetta visibilità all’operatore, anche in condizioni di scarsa visibilità, per facilitarne l’immediata individuazione anche in caso di
emergenza, utilizzando ad esempio bande rifrangenti e/o fluorescenti;
- consentire la possibilità di effettuare controlli di efficienza, per verificare nel tempo il permanere delle caratteristiche protettive, conformemente alle indicazioni fornite dal costruttore;
- adeguata comodità di impiego derivante da una corretta scelta di materiali, dallo studio accurato della modellistica, dalla conoscenza dell’attività a cui è indirizzato e degli scenari operativi in cui tale attività si svolge”;
- essere classificati secondo la specifica categoria.
Alla
prima categoria appartengono i
D.P.I. “di progettazione semplice destinati a salvaguardare le persone da rischi di danni fisici di lieve entità (lesioni superficiali, urti lievi, fenomeni atmosferici, contatto con oggetti caldi a non più di 50° C)”; alla
terza categoria i
D.P.I. di “progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (contatto con fiamme, materiali fusi, temperature superiori a 50° C, respirazione di aerosol solidi e gas)”; alla
seconda categoria i
D.P.I. che non rientrano nelle precedenti categorie.
Si ricorda inoltre che nell’acquisto e nella scelta dei
D.P.I. “il datore di lavoro dovrà individuare quanto di meglio offra il mercato in relazione allo specifico rischio da evitare o da ridurre”.
Segnaliamo infine che il documento riporta anche alcune linee guida per la predisposizione della valutazione del rischio da incendio boschivo.