Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Confronto e proposte sul Testo Unico (2/2)

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

22/02/2005

Al seminario nazionale AIAS si sono confrontati rappresentanti istituzionali e delle parti sociali.

Confronto e proposte sul Testo Unico (2/2)

Al seminario nazionale AIAS si sono confrontati rappresentanti istituzionali e delle parti sociali.

Pubblicità


L’istituto della disposizione e la possibilità per il datore di lavoro di svolgere il ruolo di RSPP per le aziende fino a 50 dipendenti sono due dei temi cruciali affrontati nel corso del confronto sul Testo Unico svoltosi nel corso dell'ultimo seminario nazionale AIAS. [Si veda PuntoSicuro di ieri].

Riguardo al potere di disposizione, la bozza di Testo Unico prevede che “Gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all’art. 5 lett. l) e m), qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.”
Aspre critiche sono state sollevate da più parti, in particolare dai sindacati, riguardo alla reintroduzione dell’istituto della disposizione, in quanto porterebbe ad una depenalizzazione. [Si veda articolo dell’avv. Dubini].
Su questo tema, il dott Fantini, rappresentante del ministero del Welfare, ha rilevato che l’area in cui il potere di disposizione opera diversamente da quello di prescrizione è limitata. Si dovrebbe avere una violazione delle norme tecniche degli anni 50’ che non comporti una violazione della disposizione principale.
Secondo Fantini non si tratta di una depenalizzazione bensì di dare alle aziende più moderni parametri tecnici di riferimento per la sicurezza.

Il dott. Campanile, della CNA, ha rilevato che l’istituto della disposizione non è uno strumento di depenalizzazione dove esiste una ipotesi di reato, ma è un istituto che aiuta l’impresa a finalizzare le sue scelte di natura tecnica senza dover ricorrere sempre alla sanzione penale. L’istituto della disposizione è proporzionato alla natura dell’inadempienza, quando questa non ha conseguenze sulla sicurezza.

La dott.ssa Benedettini, del sindacato CGIL, ha rilevato come il sistema di generalizzare il rinvio alle norme tecniche comporti gravi conseguenze in quanto rimarrebbero scoperti rischi che non sono governabili con l’applicazione di una norma tecnica.

Secondo l’ing. Masi, del Comitato Tecnico Coordinamento fra le Regioni, l’istituto della disposizione è utile per le imprese che lavoro in modo regolare, non serve invece per le imprese che lavorano in “grigio”; per le quali bisogna rimanere nell’ambito penale.

Riguardo all’estensione, prevista dalla bozza di testo unico, alle aziende fino a 50 dipendenti della possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP, sono state sollevate numerose critiche, soprattutto riguardo alla formazione ed all’aggiornamento periodico.

Secondo l’ing. Bianchi, presidente dell’AIAS, in una tale ipotesi deve essere prevista la stessa formazione degli RSPP, non una formazione di livello inferiore.
Dello stesso avviso anche l’ing. Masi, del Comitato Tecnico Coordinamento fra le Regioni, che ritiene che le figure della sicurezza devono essere chiare. Il datore di lavoro che intende fare l’RSPP deve avere come gli altri RSPP una qualificazione professionale. Una scelta diversa esporrebbe ad una nuova condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per non aver definito capacità e attitudini degli RSPP.

Il dott. Sinardi dell’Inail ha rilevato come questa estensione rischia di svuotare il significato del D.Lgs. 195/2003; in tale estensione rientrerebbe il 98% delle aziende. Il rischio è che solo una parte degli RSPP verrebbe portata in formazione, con gli aggiornamenti periodici richiesti, mentre per i datori di lavoro che svolgono lo stesso ruolo è prevista una formazione una tantum.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Sicurezza antincendio: come gestire controlli e manutenzione degli impianti

FAQ ASR 59/2025: obblighi formativi per datore, preposti e dirigenti

Sicurezza sul lavoro: restyling della normativa e futuro della prevenzione

La sfida del cambiamento tra nuove regole e nuove tecnologie


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

16GIU

UE, via libera a nuove colture OGM per alimenti e mangimi

12GIU

Protocollo d’intesa tra Inail e Conflavoro PMI

10GIU

Seminario gratuito “Salute e sicurezza sul lavoro: esperienze a confronto”

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
16/06/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - New technologies and prevention of occupational risks related to climate change: the case of heat – 2026
16/06/2026: Imparare dagli errori – Le conseguenze degli incendi sui lavoratori – le schede di Infor.mo. 5349, 11254 e 17915
15/06/2026: Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2025) – articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – trasmessa il 30 aprile 2026
15/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 17208 del 26 aprile 2023 - Incendio durante l'accensione e il collaudo di un camino in ghisa. La responsabilità per colpa deve essere fondata sull'esigibilità del comportamento dovuto.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


ARTIGIANATO E PMI

Artigianato e PMI: le proposte per migliorare la sicurezza


RISCHIO CHIMICO

L'ECHA lancia la nuova piattaforma Chesar per la valutazione del rischio chimico


INFORTUNI IN ITINERE

L'ECHA lancia la nuova piattaforma Chesar per la valutazione del rischio chimico


APPALTI E COSTI DELLA SICUREZZA

Prevenzione infortuni negli appalti: il quaderno Inail con le buone pratiche


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità