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Sostanze psicoattive e lavoro: la normativa e gli obblighi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

09/06/2009

Disponibile on line una relazione che esprime il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in merito a sostanze psicoattive e luoghi di lavoro. La normativa, le mansioni a rischio e gli adempimenti e gli obblighi del datore di lavoro.

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Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara ha raccolto in questi anni sul suo sito un notevole numero di documenti sulla sicurezza sul lavoro.
Dopo aver presentato i progetti relativi alle aziende a rischio di incidenti rilevanti e alla sicurezza macchine nel comparto metalmeccanico, continuiamo individuando nel sito suddetto altri documenti che possono interessare i nostri lettori.
 
 
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È il caso, ad esempio, della relazione che la Dott.ssa Anna Adriana Centonze ha tenuto il 3 Marzo 2009 all'Associazione degli Industriali di Novara sul tema “Valutazione stress lavoro correlato e controllo di alcolemia e droghe”.
 
L’intervento, dal titolo "Sostanze psicoattive e lavoro: il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in capo al Datore di lavoro”, parte dall’affermazione che “ogni intervento legislativo dovrebbe essere preceduto da una attenta valutazione del fenomeno e dei mezzi per contrastarlo senza indulgere, come in tanti settori della legislazione, a stati emotivi dettati dal verificarsi di casi che scuotono l’opinione pubblica con eco ampliata dai mezzi di informazione”.
 
Fatta questa premessa analizza la normativa di riferimento in relazione alle sostanze psicoattive.
Sia riguardo a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, che nel precedente D.P.R. 309/90 e in particolare nell’Intesa della Conferenza Unificata del 30 Ottobre 2007 che all’art. 1 c. 1 recita :
 
Art. 1.
Mansioni a rischio
  1. Le mansioni che comportano rischi  per  la  sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione  solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle  inerenti  attività  di  trasporto,  anche quelle individuate nell'allegato I,  che  forma  parte integrante della presente intesa. Per  tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(…)
 
Quali sono le mansioni a rischio indicate nell’allegato?
 
Allegato I
1)  Attività  per  le  quali  è  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego  di  gas  tossici  (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione  e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto  6 maggio  1940,  n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione  tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti  di  veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso  della  patente  di  guida categoria C, D, E, e quelli per i quali  è  richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero  il  certificato  di  formazione  professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla  sicurezza  dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di camera e di mensa;
d) personale  navigante  delle  acque  interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale  addetto  alla  circolazione  e  a sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale  marittimo  di  prima  categoria  delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti  l'equipaggio  di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale  marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti  alla  guida  di  macchine di movimentazione terra e merci.
 3)  Funzioni  operative  proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento,  della  detenzione,  del trasporto e della vendita di esplosivi.
 
Ricordando che “la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate”, l’intervento continua facendo riferimento agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori secondo il D.Lgs 81/2008 e con riferimento specifico all’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sancito nella seduta del 18 settembre 2008 e al Decreto 30/12/2008 N. 207.
 
In particolare il datore di lavoro deve “comunicare per iscritto al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell’Allegato”.
La comunicazione “dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure per tutti i lavoratori” addetti a queste mansioni e, “successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che abbiano cessato di svolgere mansioni a rischio”.
Si ricorda che “per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica” e che “non sono lecite inclusioni ‘per analogia’ o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato”.
 
Il documento continua elencando gli altri adempimenti in relazione:
- agli accertamenti pre-affidamento della mansione da svolgere;
- agli accertamenti periodici;
- agli accertamenti per ragionevole dubbio;
- agli accertamenti dopo un incidente;
- alla gestione dei risultati dell’accertamento.
 
Infine viene analizzata la legge 30 Marzo 2001 n.125, legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (articolo 15 della legge 125/2001) per le attività individuate dal provvedimento del 16 marzo 2006.
Si ricorda che il divieto è esteso anche a tutti i lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
 
 
ASL 13 Novara. S.Pre.S.A.L., "Sostanze psicoattive e lavoro: il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in capo al Datore di lavoro” a cura della Dott.ssa Anna Adriana Centonze (formato PDF, 1.17 MB).
 
 


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