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I quesiti sul decreto 81/08: quali obblighi per il committente?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

16/09/2009

Quali obblighi deve rispettare un committente datore di lavoro che intende affidare dei lavori a terzi? In che sequenza? A cura di G. Porreca.

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Chiarimento circa gli obblighi a carico del committente datore di lavoro nel momento in cui intende affidare dei lavori un appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione al fine di ottemperare correttamente all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
Nel voler ottemperare in modo completo alle disposizioni contenute nei primi tre commi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 quale sequenza deve essere rispettata? In particolare l'obbligo di fornire informazioni da parte del Committente datore di lavoro (comma 1, lett. b) deve essere ritenuto un obbligo precedente alla redazione del contratto al quale và allegato il DUVRI e quindi un obbligo precedente al DUVRI o può essere considerato un obbligo che può essere assolto all'interno del documento di interferenza dei rischi?
 
Risposta
La sequenza degli obblighi che il committente datore di lavoro deve seguire nel momento in cui intende affidare dei lavori un appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione al fine di ottemperare correttamente all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si può così come di seguito riassumere:
 
- effettuazione, prima di affidare i lavori in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, di una verifica tecnico-professionale sia delle imprese che dei lavoratori autonomi (comma 1 lettera a), in relazione appunto dei lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, mediante l’esibizione e l’esame della documentazione prevista dallo stesso decreto ed indicata nell’Allegato n.  XVII (iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, elenco dei DPI forniti ai lavoratori, ecc.);
 
- informazione alla ditta appaltatrice ed ai lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente  in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di protezione e di emergenza adottate  in relazione alla propria attività (comma 1 lettera b);
 
- acquisizione delle informazioni sui rischi eventualmente apportati dalle ditte appaltatrici e dai lavoratori autonomi al fine di individuare e di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte e degli autonomi nella esecuzione dell’opera complessiva (comma 2 lettera b);
 
- elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare  ed eliminazione o, ove ciò non è possibile, riduzione al minimo dei rischi da interferenze, documento da allegare al contratto di appalto o d’opera  (comma 3);
 
- stipulazione del contratto di appalto o di somministrazione nel quale devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 
- affidamento dei lavori e promozione della cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell’appalto (comma 2 lettera a) nonché coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione  dai rischi  cui sono esposti i lavoratori (comma 2 lettera b).
 
Per una corretta e completa  applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è necessario, altresì, che gli obblighi sopra riportati  siano rispettati ed attuati nella sequenza indicata anche da tutti coloro che, avendo ricevuti dal committente dei lavori in appalto, li trasferiscono in subappalto ad altre imprese o lavoratori autonomi in quanto in tal caso gli stessi assumono la figura di subcommittente. 
 

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Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
16/09/2009 (08:28)
Si fa notare che la verifica dei requisiti tecnico professionali come da All. XVII è richiesta dall'art. 90 - Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili, quindi in ambito di cantiere edile, di lavori edili o di ingegneria civile.
L'art. 26 non richiede tale sistema di verifica, bensì richiede che ciò avvenga secondo modalità di un decreto ancora da emanare, in mancanza del quale si devono acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità di cui al DPR 445/2000.
Rispondi Autore: Francesco Cattari - likes: 0
16/09/2009 (09:31)
Tutto ciò si applica anche se a casa mia chiamo un elettricista per sostituire l'antenna TV?
Grazie per l'eventuale chiarimento.
Francesco Cattari
Rispondi Autore: Salvatore Pinto - likes: 0
16/09/2009 (10:46)
Più che un commento, una domanda:
Le procedure nei confronti del sub-appaltatore, sono a carico del Committente o dell'Appaltatore?

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