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Regione Lombardia: un altro passo avanti per la formazione e-learning

Regione Lombardia: un altro passo avanti per la formazione e-learning
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

15/11/2013

Pubblicato il Decreto 10087 della Regione Lombardia che riconosce la validità della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità: i fattori di rischio e gli elementi qualificanti di un sistema e-learning.

Regione Lombardia: un altro passo avanti per la formazione e-learning

Pubblicato il Decreto 10087 della Regione Lombardia che riconosce la validità della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità: i fattori di rischio e gli elementi qualificanti di un sistema e-learning.

 
Milano, 15 Nov – Nei giorni scorsi la Regione Lombardia ha inserito un nuovo tassello normativo nel percorso di valorizzazione della modalità e-learning per la formazione alla sicurezza.
 
Dopo la circolare regionale 29 luglio 2013 n. 17, relativa alla realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning, il 6 novembre 2013 la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha emanato il Decreto n. 10087 relativo al “Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità”.
 
Il Decreto approva infatti il documento “Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità”, elaborato dal laboratorio "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità", come riconoscimento e valorizzazione delle esperienze condotte da diverse strutture della sanità pubblica e privata sul territorio regionale relativamente alla formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning.
 
L'ambito sanitario si connota per peculiari esigenze di ordine organizzativo che “hanno trovato un elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione e-learning”.
Ad esempio con riferimento a:
- “elevata numerosità della popolazione lavorativa;
- crescente richiesta di flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree dipartimentali/intensità di cura;
- pluralità contrattuali dei soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08, alcuni dei quali caratterizzati da periodi di permanenza brevi;
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione ai rischi anche molto differenti, con conseguente determinazione di una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità;
- presenza di competenze ad elevato profilo professionale arruolabili nella funzione di docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
- trasversalità di alcune aree tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
- necessità di fare emergere nell'ambito del sistema di gestione dell'azienda ‘la gestione specifica della formazione’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di eccedenza delle disposizioni di cui all' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a garanzia di vincolo rispetto alla esigibilità di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- “pronta fruibilità di corsi che si rendano vincolanti al fine di rafforzare l'adozione di misure di autotutela del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente”.
 

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Segnalando che comunque la corretta realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning per la formazione generale e l'aggiornamento dei lavoratori “deve rispettare i criteri generali individuati dalla citata circolare regionale n. 17/2013”, il documento approvato fornisce gli elementi qualificanti della formazione specifica dei lavoratori in sanità con riferimento particolare a: caratteristiche della piattaforma, profilo di rischio dei lavoratori, articolazione e contenuti dei corsi, indicatori di controllo e risultato.
 
Si indica inoltre che i corsi erogati sono dotati di verifiche intermedie e finale anche in presenza telematica (da intendersi con verifica on line tramite test), come previsto nella circolare regionale 17/2013 per i progetti di formazione sperimentale, e non invece di verifica in presenza come richiesto per gli altri corsi.
 
Il documento sottolinea che gli elementi qualificanti di un sistema di e-learning sono:
- “massima flessibilità nell'accesso e nella fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori azienda e tramite dispositivi personali);
- alta flessibilità nei contenuti e nella costruzione degli ambienti, per permettere un rapido e poco oneroso aggiornamento;
- massima facilità di utilizzo, per abbattere le barriere derivanti dal digital gap spesso presente in ampie fasce di popolazione coinvolta;
- utilizzo nello sviluppo dei corsi di linguaggi semplici e diretti, che sottolineino gli aspetti essenziali legati ai comportamenti necessari per la prevenzione dei rischi, evitando processi di acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;
- utilizzo alternato di metodologie didattiche differenti (es. immagini, brevi testi, voce fuori campo, animazioni, quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare il ritmo e la modalità di fruizione e favorire l'apprendimento e la memorizzazione a lungo termine;
- preferenza verso moduli brevi e incisivi, eventualmente concatenati per creare percorsi più lunghi e articolati;
- ampio coinvolgimento degli esperti interni nella costruzione o condivisione dei contenuti dei corsi riferiti ai singoli rischi;
- forte coinvolgimento dei responsabili dei diversi servizi per la massima diffusione della piattaforma, dell'offerta formativa presente e dei corsi di volta in volta sviluppati;
- creazione, nell'ambito della piattaforma, di ambienti di knowledge management e di scambio di esperienze e know-how nei quali inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali e non (es. normativa, procedure interne, articoli di approfondimento scientifico, ecc.) inerenti”.
 
Riportiamo, a titolo esemplificativo, un elenco degli argomenti sviluppati in ambito sanitario in modalità e-learning e relativi ai fattori di rischio propri dei profili mansionali più ricorrenti:
- “rischio da esposizione ad agenti biologici;
- rischio da movimentazione manuale dei pazienti;
- rischio da esposizione ad agenti chemioterapici antiblastici;
- rischio da esposizione a gas anestetici;
- rischio da esposizione a stress lavoro-correlato;
- rischio di esposizione a laser ottico;
- rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- rischio da esposizione a VDT”.
 
In relazione al trasferimento delle conoscenze, il documento segnala inoltre che le esperienze formative di maggior successo “mettono in evidenza l'efficacia di un sistema impostato su coinvolgimento e responsabilizzazione della struttura gerarchica aziendale e dei lavoratori, direttamente o mediante i loro rappresentanti (RLS)”.
 
Ad esempio “le figure responsabili controllano lo stato di iscrizione ai corsi e ne verificano l'effettiva fruizione da parte dei lavoratori, inoltre assumono un ruolo di facilitazione nel processo di ‘reclutamento attivo’ degli stessi al fine di una autonoma iscrizione”. Le figure responsabili partecipano inoltre ai “meccanismi di verifica sulle cause che hanno condotto a processi fallimentari di fruizione dei corsi (es.: superamento del tempo previsto per la fruizione completa del corso/mancato superamento delle verifiche di apprendimento), verificano sul campo le competenze acquisite e raccolgono le eventuali ulteriori necessità formative”.
 
Concludiamo la presentazione del decreto con una breve riflessione che riprende il tema, sollevato nelle interviste realizzate da PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro di Bologna, relativo alle disomogeneità di alcune posizioni delle Regioni in materia di salute e sicurezza.
 
Non in tutto il territorio nazionale è attribuito lo stesso valore didattico e la stessa efficacia alla formazione sui rischi specifici in e-learning. Eppure la metodologia, laddove qualitativamente ineccepibile, può avere gli stessi elementi qualificanti rilevati in Lombardia e in altre regioni. Una metodologia che se efficace nel mondo variegato e complesso della sanità lombarda, si può ben adattare ad una miriade di attività lavorative meno complesse e a minor livello di rischio.
 
 
 
Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto n. 10087 del 6 novembre 2013 - Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità.
 
RTM




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Rispondi Autore: Carlo Tramontano immagine like - likes: 0
19/11/2013 (16:40:15)
Vorrei capire, come sia realisticamente possibile che i lavoratori di una RSA, di una clinica o di un ospedale, possano svolgere sia le 4 ore di formazione generale sia le 8/12 di specifica in modalità e-learning,durante l’orario di
lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori stessi.

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