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Novità sul sistema informativo della formazione e registro attestazioni
Roma, 9 Lug – Ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e ai fini della raccolta e del rilascio, nell’ambito del Fascicolo elettronico del lavoratore, delle informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento degli individui per gli ambiti di interesse del Ministero del lavoro e diversi dall’istruzione scolastica e universitaria, si è in attesa di un provvedimento di istituzione del Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA).
Nelle “more della definizione del provvedimento”, si rende necessario “anticipare ai soggetti titolari delegati di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi informativi e tecnico amministrativi idonei a consentire l’avvio delle attività di analisi, progettazione e adeguamento dei rispettivi sistemi informativi”.
A sottolinearlo, intervenendo nel delicato tema della tracciabilità e registrazione delle competenze e anticipando alcune specifiche tecnico-amministrative, è una recente Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Circolare n. 7 del 1° luglio 2026 che ha in oggetto: “anticipazione delle specifiche tecnico amministrative funzionali all’adeguamento dei sistemi informativi dei soggetti titolari delegati ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115”.
La circolare ricorda che l'architettura del costituendo SFeRA è “orientata alla valorizzazione della cooperazione applicativa e dell'integrazione delle basi informative già esistenti, secondo il principio della raccolta unica del dato e del suo riutilizzo per finalità istituzionali multiple, al fine di ridurre progressivamente le duplicazioni informative e gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti conferenti”. E la circolare ha, dunque, un “carattere ricognitivo e preparatorio, è volta esclusivamente a consentire ai soggetti destinatari di avviare le opportune misure di analisi e progettazione per l’adeguamento dei propri sistemi alla futura alimentazione di SFeRA, con particolare riferimento agli elementi che incidono sulla strutturazione delle banche dati, sulla gestione delle anagrafiche, sulla codifica dei percorsi, sulla raccolta dei dati individuali di frequenza e sulla registrazione delle attestazioni”.
Nel presentare la circolare, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: i soggetti destinatari
- Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: la finalità del sistema
- Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: le tempistiche di conferimento
Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: i soggetti destinatari
Partiamo innanzitutto dai soggetti destinatari, i soggetti titolari delegati ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115.
Si fa riferimenti, in particolare, a:
- i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente;
- l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente;
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. con riguardo ai seguenti ambiti di competenza:
- per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transnazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe nonché le misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Tali soggetti sono chiamati a “verificare la coerenza dei propri sistemi informativi rispetto agli standard tecnici anticipati con la presente circolare, ai fini del successivo conferimento dei dati e delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni rilasciate negli ambiti di rispettiva competenza”.
Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: la finalità del sistema
Queste le indicazioni della circolare sulle finalità del Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA):
- assicurare una base informativa unitaria per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione delle politiche della formazione e delle politiche attive del lavoro;
- supportare la piena operatività del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), mettendo a disposizione informazioni strutturate relative ai percorsi formativi, agli esiti degli stessi e alle attestazioni conseguite;
- costituire il registro nazionale delle attestazioni rilasciate nell'ambito dei percorsi formativi e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riconducibili agli ambiti di titolarità richiamati al paragrafo 1;
- alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore e il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, garantendo la disponibilità di informazioni certe, verificabili, interoperabili e costantemente aggiornate sui percorsi di apprendimento e sulle competenze acquisite;
- favorire la progressiva digitalizzazione delle attestazioni e la loro portabilità attraverso gli strumenti nazionali di identità e portafoglio digitale, inclusa l'area personale dell'IT-Wallet;
- rendere disponibili informazioni standardizzate e confrontabili ai fini dell'analisi dei fabbisogni professionali, della progettazione degli interventi formativi e della valutazione della loro efficacia;
- assicurare la piena interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti pubblici titolari, degli enti titolari delegati e degli ulteriori soggetti coinvolti nell'erogazione di servizi formativi e di certificazione delle competenze.
L'implementazione di SFeRA – continua la circolare - è orientata alla “progressiva riduzione degli adempimenti amministrativi, alla semplificazione dei processi di scambio informativo tra amministrazioni, al miglioramento della qualità dei dati disponibili e alla personalizzazione dei servizi rivolti a cittadini, lavoratori e imprese”.
Inoltre, ai fini della futura alimentazione di SFeRA, “i sistemi informativi degli enti titolari delegati dovranno essere predisposti per la gestione delle seguenti componenti informative:
- Scheda percorso, relativa al percorso formativo o di apprendimento offerto;
- Scheda frequenza, relativa all’avvio, allo svolgimento, alla conclusione e agli esiti di partecipazione al percorso da parte del singolo individuo;
- Scheda attestazione, relativa alle attestazioni rilasciate all’individuo in esito al percorso.
La circolare fornisce una anticipazione relativa agli standard tecnici e descrittivi dei contenuti informativi minimi relativi alle tre schede che saranno oggetto del piano tecnico del decreto istitutivo di SFeRA.
Circolare n. 7 del 1° luglio 2026: le tempistiche di conferimento
Concludiamo accennando alle tempistiche di conferimento.
Infatti, ferma restando la disciplina definitiva che sarà indicata nel futuro decreto istitutivo di SFeRA, i sistemi informativi “dovranno essere predisposti per consentire conferimenti periodici e aggiornamenti tempestivi dei dati relativi:
- all’avvio dei percorsi;
- alle variazioni intervenute durante lo svolgimento;
- alla conclusione del percorso;
- alla frequenza individuale;
- al rilascio delle attestazioni.
In particolare i soggetti destinatari della presente circolare “dovranno, conferire, in cooperazione applicativa, i dati a SFeRA con cadenza giornaliera e comunque almeno entro quindici giorni dalla data di avvio dei percorsi formativi e di apprendimento autorizzati o finanziati e dalle successive variazioni di frequenza intercorse e sino a completamento del percorso stesso con i dati relativi alle attestazioni, con eccezione dei percorsi di durata inferiore alle trenta ore o alle due settimane e dei percorsi di formazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i quali l’invio dei dati relativi al percorso, alla frequenza e all’attestazione si realizza, anche in invio unico, con cadenza giornaliera e comunque almeno entro quindici giorni dalla conclusione dei percorsi stessi”.
Inoltre “per tutti percorsi formativi e di apprendimento che concorrono alla realizzazione di un patto di servizio personalizzato come definito all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il conferimento a SFeRA si realizza con cadenza periodica giornaliera e comunque entro quindici giorni dalla data di avvio di frequenza del percorso formativo e di apprendimento autorizzato o finanziato e dalle successive variazioni di frequenza intercorse e sino a completamento del percorso stesso”.
Segnaliamo, infine, che la Circolare ministeriale riporta indicazioni relative a vari altri temi:
- struttura informativa di riferimento
- scheda percorso
- scheda frequenza
- scheda attestazione
- regole di conferimento, modifica e aggiornamento
- anagrafica enti titolati
- modalità di trasmissione
- classificazioni e standard di riferimento
- digitalizzazione e portabilità delle attestazioni
- adempimenti richiesti ai soggetti destinatari
- disposizioni finali
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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