Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Interpello: il coordinatore senza l’aggiornamento non può esercitare

Interpello: il coordinatore senza l’aggiornamento non può esercitare
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

14/01/2014

Un coordinatore non può esercitare se non ha frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non abbia completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.

Interpello: il coordinatore senza l’aggiornamento non può esercitare

Un coordinatore non può esercitare se non ha frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non abbia completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.

Roma, 14 Gen – Un recente interpello pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) offre indicazioni chiare riguardo all’attività dei coordinatori che non si erano aggiornati nei tempi indicati dalla normativa (entro il 15 maggio 2013). L’interpello sottolinea che non può esercitare l'attività di  Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori chi non abbia frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non completi il monte ore mancante.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Facciamo un passo indietro e ricordiamo brevemente la normativa relativa agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza, con riferimento all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e, nel dettaglio, all’Allegato XIV dello stesso decreto (entrato in vigore il 15 maggio 2008).
 
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
(...)
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
 
La scadenza del 15 maggio 2013 è passata e, anche sul nostro giornale, si sono susseguiti quesiti, risposte, a volte anche polemiche; ad esempio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio o sulla possibilità di computare ore di aggiornamento in più rispetto alle 40 previste nel quinquennio successivo.
Anche il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) era intervenuto sul tema con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 “ Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI". Circolare che sottolineava che un coordinatore senza il prescritto aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non era abilitato a ricoprire il suo ruolo questo fino a quando non avesse espletato gli aggiornamenti previsti. Si poneva inoltre il dubbio che il mancato aggiornamento nei tempi previsti potesse annullare la formazione acquisita, con la conseguenza di dover seguire, al termine dei 5 anni, non il corso da 40 ma da 120 ore.
 
L’interpello n. 17/2013 della Commissione per gli interpelli, con risposta del 19 dicembre 2013 all'istanza inviata dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ( CNAPPC) fuga vari dubbi accumulati in questi mesi in merito ai corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Con istanza di interpello il CNAPPC chiedeva il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- “il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
- un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive”.
 
Al riguardo la Commissione premette che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV.
In particolare l'aggiornamento “deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio”.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
 
- “l'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che ‘l’ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività’. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso”.
 
Ciò premesso – continua l’interpello - la Commissione ritiene che “quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
E dunque “coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
 
E riguardo al secondo quesito la Commissione ritiene che “la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 17/2013 con risposta del 19 dicembre 2013 al Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori - Prot. 37/0022146/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: fabio cittati immagine like - likes: 0
15/06/2018 (13:59:11)
IL CSP o il CSE una volta assegnato l'incarico possono operare anche se nel corso dei lavori scadono i tempi per l'aggiornamento delle 40 ore, e quindi devono sospendere le lavorazioni, o possono concludere l'incarico?
grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Capire un infortunio per prevenirlo: la sicurezza diventa indagine

Sicurezza sul lavoro: corso a Milano per diventare facilitatori LEGO® Serious Play®

Formazione obbligatoria per l’uso dell’IA: requisiti minimi e normativa

La nuova formazione del BarCamp: le due edizioni nel mese di maggio 2026


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

27APR

Al via la libera consultazione delle norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
28/04/2026: DECRETO N. 332 del 13 aprile 2026 - Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
28/04/2026: Osservatorio Olympus - Al crocevia fra orario di lavoro, tutela della salute e malattie professionali: il caso dei lavoratori “senza tempo” - Gabriella Leone
27/04/2026: Inail – I database in tossicologia: fonte informativa di importanza crescente per la tutela della salute pubblica e occupazionale – edizione 2026
27/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 13041 del 29 marzo 2023 - Rottura della fune del carroponte e infortunio mortale del lavoratore schiacciato durante la movimentazione di una trave in legno.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


APPALTI E COSTI DELLA SICUREZZA

Prevenzione infortuni negli appalti: il quaderno Inail con le buone pratiche


RISTORAZIONE E TURISMO

Le malattie professionali nelle attività alberghiere e della ristorazione


MEDICO COMPETENTE

La sicurezza e la differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità