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COMUNICAZIONE AIFOS: INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI RSPP

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/03/2006

Indirizzi e requisiti dei corsi RSPP nell’accordo Stato Regioni. Aifos commenta una parte importante dell’Accordo

COMUNICAZIONE AIFOS: INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI RSPP

Indirizzi e requisiti dei corsi RSPP nell’accordo Stato Regioni. Aifos commenta una parte importante dell’Accordo

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Comunicazione Aifos.

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Il complesso normativo delineato dall’Accordo pur non essendo di semplice applicazione deve essere inteso nella sua giusta logica di “indirizzo”. Nell’articolazione dei percorsi formativi mentre il modulo “A” costituisce il corso di base risulta evidente che i moduli “B” e “C”, con i loro crediti formativi, possano essere svolti non conseguenti uno all’altro. E’ chiaro il contesto dei moduli e delle ore. Resta evidente che, la pur giusta logica di 24 ore di corso per il modulo “A”, non trova purtroppo corrispondenza nell’analogo corso per Datori di Lavoro di cui al D.M. 16.01.97 per i quali sono “sufficienti” 16 ore di corso.

Ciò, però, non impedisce di sviluppare una azione di indirizzo da parte degli enti organizzatori di corsi tendente, non al minimo ma, alla coerenza formativa sviluppando anche per i Datori di Lavoro corsi di 23 ore simili al modulo “A”. Il Modulo “B” con l’adozione dei macro-settori ATECO, nella sua prima ed assoluta introduzione, rappresenta una grande novità ed un nuovo sviluppo della formazione collegata ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro e, pertanto la sua applicazione pratica non sarà semplice ma, richiederà, senza dubbio una fase di sperimentazione e di messa a punto da parte dei vari soggetti formatori con una innovazione progettuale ed una attenta verifica.

Una mera applicazione burocratica dello sviluppo formativo del modulo “B” può non valutare con la dovuta attenzione la possibilità che un Responsabile del Servizio possa, ad esempio, poter svolgere corsi per più macrosettori e, qualora, siano in contemporanea alcuni aspetti specifici possano risultare simili. Sarà la serietà, la capacità e l’esperienza dell’ente organizzatore autorizzato a sviluppare una progettazione ed un percorso formativo che risponda sia ai requisiti normativi sia a quelli sostanziali e di effettività che l’Accordo tende a perseguire.

Un giudizio positivo viene espresso per la valutazione che, attraverso le verifiche intermedie e finali, consentono un ruolo attivo del gruppo dei docenti e dei formatori. Si tratta di un primo e valido segnale che unitamente alla esperienza biennale dei formatori costituiscono un timido tentativo di valorizzazione del ruolo dei formatori. È superfluo ricordare come il ruolo dei formatori, nonché della metodologia didattica, sia estremamente importante per lo sviluppo dei corsi di formazione. Il monitoraggio individuato nella fase transitoria potrebbe essere utile occasione di una attenta verifica del ruolo dei formatori che, unitamente agli enti organizzatori dei corsi, costituiscono l’asse portante ed attuativa dell’Accordo.

Resta poi la situazione relativa agli “Attestati” ove si vanno delineando due tipologie di “Attestazioni”. Da un lato vi saranno quelli rilasciati a livello nazionale dai soggetti individuati dall’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e , poi, quelli rilasciati dalle Regioni. Per questi ultimi sarebbe oltremodo utile ed urgente che ne sia redatto a livello di “coordinamento tecnico delle regioni” il modello di verbale, la sua trasmissione e soprattutto il sistema di certificazione che deve essere rilasciato dalle rispettive Regioni.

Si osserva che tale operazione deve essere svolta con senso di responsabilità e non come adempimento burocratico. Mentre alcune Regioni non avrebbero difficoltà organizzative per altre, basti pensare alle più grandi, questa attività si tradurrebbe in un vero e proprio esercizio di compilazione manuale di attestati. Del resto, ormai, non solo nella scuola pubblica ma anche numerose regioni hanno delegato alle province la mera compilazione dell’attestato.

Si auspica che le Regioni ne dettino regole e contenuti demandando agli enti da esse accreditati la possibilità dell’emissione dell’attestato. In questo senso vi sono già numerosi precedenti deliberazioni regionali in base alle quale i corsi per Coordinatori art. 10 del D.Lgs. 494/96 demandato all’ente organizzatore la compilazione dell’attestato stesso.

 

 

 

 

 


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