Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Sulla funzione di vigilanza del CSE nei cantieri temporanei o mobili
Quando si tratta di individuare la responsabilità o meno del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un infortunio accaduto in un cantiere sottoposto alla sua vigilanza, il problema che si presenta è sempre lo stesso è cioè quello di decidere se il rischio che ha portato all’infortunio è stato fra quelli che si possono definire specifici delle imprese o quelli di natura interferenziale, principio questo del resto più volte suggerito dalla stessa giurisprudenza per giungere a una corretta conclusione (si consulti in merito una per tutte la sentenza n. 14179 del 15 aprile 2021 pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo "L’area di rischio di competenza del CSE e delle imprese") e questo avviene perché è spesso labile e incerto il limite fra di loro se gli stessi addirittura non si sovrappongono. È il motivo anche, a parere dello scrivente, per cui i giudici e la Corte di Cassazione, pur davanti a casi analoghi decidono ora in un senso e ora nell’altro, prendendo a riferimento e citando precedenti sentenze che in giurisprudenza è facile rinvenire. E a noi non rimane che fare sempre lo stesso commento anche esso a volte è condiviso e altre no.
Nel caso della sentenza in commento il rischio che ha portato all’infortunio di un lavoratore è stato quello di un colpo di calore che, secondo i punti di vista, ben si potrebbe fare discendere da una carente organizzazione del cantiere, sottoposta alla attività di programmazione e di vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, o da un rischio dell’impresa esecutrice per non avere preso in considerazione il rischio specifico derivante dalle influenze atmosferiche e per non avere utilizzato, come nel caso in esame, una zona boscata presente nel cantiere dove i lavoratori avrebbero potuto trovare riparo dal sole e dalla calura e non utilizzare invece una baracca ancor più calda e poco ventilata, come del resto disposto dal preposto di cantiere.
Portata come motivazione tale considerazione nel ricorso presentato per cassazione dal coordinatore, la suprema Corte lo ha dichiarato infondato, confermando di fatto la sua condanna, per non avere lo stesso verificata l’idoneità del POS dell’impresa e la sua attuabilità con riferimento alle concrete possibilità dell’impresa stessa.
Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.
La Corte di Appello ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza con cui il Tribunale, in esito al dibattimento, aveva dichiarato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato a un lavoratore lesioni personali gravissime, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il lavoratore, dipendente di una società, alla quale era stata commissionata la demolizione di un albergo, già avvenuta, e la costruzione di un nuovo complesso, si trovava in un cantiere e era impegnato nella posa di micropali. L'area di cantiere risultava interamente esposta al sole, senza zone di riparo, se non una baracca non climatizzata, e quindi con temperatura interna addirittura superiore, come emerso anche nella relazione dell'ATS, in un giorno nel quale si registrava la temperatura massima di 37 gradi ed un tasso di umidità pari all'88%.
La persona offesa aveva avvertito un malore, conseguente ad un colpo di calore, e veniva trasportata al vicino pronto soccorso, poi intubata e quindi ricoverata in terapia intensiva; all'esito, riportava le gravi lesioni di cui alla imputazione (encefalopatia in insufficienza multiorgano, con atassia, disartria e disfagia da colpo di calore, con conseguente polmonite ab ingestis ed epatopatia HCV correlata), con danno biologico permanente pari all'87%, e conseguente impossibilità a svolgere attività lavorativa. Tali lesioni sono state ritenute causalmente riconducibili alla condotta colposa del suo datore di lavoro e del coordinatore in fase di esecuzione del cantiere.
A quest'ultimo, in particolare, era stato addebitato di non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, nella parte in cui non prendeva in considerazione i rischi derivanti dalle influenze atmosferiche, ed in particolare dai colpi di calore, considerando i metodi di lavoro in uso (senza la previsione di turnazioni) e le conseguenti sollecitazioni fisiche per i lavoratori, che indossavano un elmetto e maneggiavano attrezzature in acciaio. I giudici di merito, inoltre, hanno escluso che il comportamento del lavoratore potesse ritenersi abnorme e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento; così come avevano ritenuto irrilevante, onde poter escludere l'addebito nei confronti del ricorrente, il fatto che il preposto dell’impresa non avesse sospeso le lavorazioni.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, fra l’altro, una erronea applicazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'accertamento del nesso causale. Era infatti emersa, in dibattimento, la prova della presenza di una zona boscata dove i lavoratori avrebbero potuto trovare riparo dal sole e dalla calura e inoltre che era stata il preposto dell’impresa a decidere di far cambiare i dipendenti non nella zona alberata ma in pieno cantiere. Nessun addebito quindi, secondo il ricorrente, poteva muoversi nei suoi confronti in qualità di coordinatore per la sicurezza che non deve essere sempre presente in cantiere. Spettava al preposto pertanto vigilare affinché i lavoratori non si esponessero a rischi di sorta.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa, con riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla presenza sul cantiere di una zona boscata, accertata nel processo, che sarebbe stata tale da escludere il nesso di causa tra la condotta colposa e l'evento lesivo e che fosse stato il preposto a decidere che i dipendenti, dopo la pausa pranzo, dovessero cambiarsi in pieno cantiere e che tale condotta imprudente avesse avuto un ruolo esclusivo nella causazione dell'infortunio, ha osservato che i rilievi difensivi non si erano confrontati realmente con la trama argomentativa delle conformi decisioni di merito, poiché fondati su di una diversa ricostruzione in fatto, già motivatamente negata dai giudici territoriali attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato oltre che dagli stessi tecnici della prevenzione.
Il ricorrente, quindi, ha così proseguito la suprema Corte, pur deducendo formalmente la violazione della legge penale sostanziale, in realtà ha sollecitata innanzitutto una non consentita rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. La suprema Corte ha ricordato in merito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non può infatti ascriversi alla Corte di Cassazione il compito di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione.
Con riferimento poi a quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui esulava dai suoi compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quello di procedere al puntuale controllo delle singole attività lavorative, compito demandato invece ad altre figure operative (il preposto), alla cui condotta doveva pertanto imputarsi l'evento, la suprema Corte ha fatto osservare che l'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, tra l'altro, che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Se è vero infatti che al coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene riconosciuta una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, nondimeno la figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Ma il controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza, ha così proseguito la Sezione IV, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, poiché si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa. Nel caso in esame l'infortunio era da ricondurre a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili, l'opera consisteva infatti nella demolizione e successiva ricostruzione, proprio nel periodo estivo, e la baracca, unico riparo presente, non era climatizzata.
Sicché, le fonti di pericolo non cautelate sono apparse, secondo la Corte di Cassazione, riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; solo di questi ultimi, infatti, il coordinatore non risponde e come precedente ha citato il contenuto della sentenza n. 3288 del 23/01/2017, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “La vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
