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Edilizia e sicurezza: le caratteristiche dell’istituto del distacco
Milano, 13 Gen – Uno degli aspetti di particolare rilievo nell'ambito della prevenzione, soprattutto per i quesiti e le incertezze che può generare nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, riguarda l’istituto del distacco.
A questo proposito, è bene ricordare che, secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (“ Il distacco: responsabilità del distaccante e del distaccatario”).
Per approfondire il tema del distacco, con particolare riferimento al mondo dei cantieri e, in particolare, i cantieri delle grandi opere, possiamo fare riferimento alle “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione n. 3679/2024.
Di distacco si parla nel capitolo dedicato all’“Idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi”.
Nell’articolo riprendiamo alcuni contenuti del documento affrontando i seguenti argomenti:
- L’istituto del distacco: interesse e requisiti del distacco
- L’istituto del distacco: condizioni di lavoro e distacco transnazionale
- L’istituto del distacco: obblighi del datore di lavoro distaccante
L’istituto del distacco: interesse e requisiti del distacco
Nel paragrafo dedicato al “Distacco dei lavoratori” il documento regionale sottolinea che l’interesse di cui si parla nell’articolo 30 indicato sopra “deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico”.
E nel distacco si individuano tre attori: il lavoratore, il datore di lavoro “distaccante” e il datore di lavoro distaccatario.
Si segnala poi che:
- “la titolarità del rapporto di lavoro rimane sempre in capo al datore distaccante”;
- “il lavoratore può rendere la propria prestazione lavorativa presso il distaccatario anche solo parzialmente; quindi, non è necessario che l’intero monte ore lavorate sia eseguito presso il soggetto distaccatario, ovviamente secondo le specifiche modalità definite nella documentazione contrattuale”;
- il datore di lavoro “è tenuto a comunicare il distacco entro cinque giorni per via telematica al Ministero del Lavoro”.
Ma quali sono i requisiti del distacco?
Si indica che ai fini della legittimità del distacco “è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- temporaneità del distacco: la norma non prevede una durata minima o massima del distacco, ma impone che lo stesso abbia durata temporanea e non indeterminata;
- interesse di tipo produttivo proprio del datore di lavoro distaccante affinché venga svolta l’attività lavorativa presso un soggetto terzo”.
Si indica poi che il lavoratore distaccato “deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante e non a generiche attività”.
L’istituto del distacco: condizioni di lavoro e distacco transnazionale
Riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione durante il periodo di distacco si indica che al lavoratore distaccato in Italia “devono essere garantite le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che operano nel luogo in cui si svolge il distacco, tra cui:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
- indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.
Nel documento regionale si parla anche del distacco transnazionale.
In particolare, il D.Lgs. 136 del 17 luglio 2016 “trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro che distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa (anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario) a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato”.
Sono segnalate, a titolo esemplificativo, le tre principali casistiche di distacco transnazionale:
- “distacco tra un’azienda avente sede in uno Stato dell’Unione Europea presso una propria filiale in Italia o presso un’azienda appartenente al medesimo gruppo societario;
- distacco tra un’azienda avente sede in uno Stato dell’Unione Europea nell’ambito di un contratto di natura commerciale con un committente avente sede in Italia;
- distacco di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato dell’Unione Europea presso un’impresa utilizzatrice avente sede in Italia”.
L’istituto del distacco: obblighi del datore di lavoro distaccante
Veniamo, infine, agli obblighi del distaccante.
Il datore di lavoro “distaccante” deve:
- designare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e, per il periodo di distacco, di un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali;
- inoltrare la comunicazione preventiva per via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro le 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco:
- comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro cinque giorni, le eventuali modifiche di quanto indicato nella comunicazione preventiva, ad eccezione della variazione della data di inizio;
- conservare durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, predisponendone copia in lingua italiana, i seguenti documenti:
- il contratto di lavoro o altro documento analogo;
- i prospetti paga;
- i prospetti circa l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero
- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti;
- la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore.
Si ricorda anche che il regime della solidarietà retributiva e contributiva disciplinati dalla normativa statale “si applica anche nella materia dei distacchi transnazionali. L’impresa utilizzatrice in Italia è quindi obbligata in solido con l’impresa distaccante per eventuali irregolarità commesse dalla medesima, in relazione alle retribuzioni e ai contributi dovuti ai lavoratori impegnati nel distacco”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle linee di indirizzo regionale che si soffermano anche sulla durata del distacco, sul contratto di rete e sulla codatorialità nell’ambito delle reti di imprese.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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