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La prevenzione nella realizzazione di infrastrutture strategiche

La prevenzione nella realizzazione di infrastrutture strategiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

11/07/2017

Le linee di indirizzo della Regione Lombardia per la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità riportano indicazioni sul sistema della prevenzione nei lavori relativi a infrastrutture strategiche.

La prevenzione nella realizzazione di infrastrutture strategiche

Le linee di indirizzo della Regione Lombardia per la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità riportano indicazioni sul sistema della prevenzione nei lavori relativi a infrastrutture strategiche.

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Milano, 11 Lug – Nei cantieri edili per la costruzione di grandi opere infrastrutturali, generalmente di elevata complessità organizzativa e gestionale e con molti lavoratori e imprese coinvolte, è necessario un adeguato sistema di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

E proprio per garantire idonei livelli di tutela all’interno dei cantieri per la realizzazione di opere di grandi dimensioni e rilevante complessità, quali infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, la Regione Lombardia ha realizzato le “ Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche”, approvate in Regione con il Decreto n. 3221 del 12 aprile 2016.

 

Dopo aver già presentato, in un precedente articolo di PuntoSicuro, le finalità e i principali temi affrontati dalle linee di indirizzo, cerchiamo oggi di descrivere alcuni aspetti del sistema della prevenzione nei lavori relativi a infrastrutture strategiche adottato in Lombardia a seguito del Decreto del 12 aprile 2016.

 

Nel documento sono riportate innanzitutto alcune regole generali e si indica che la modalità di realizzazione delle grandi opere pubbliche avviene attraverso due istituti giuridici:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale.

In particolare il progetto preliminare o definitivo “deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori” (RL).

E nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.

 

Si segnala poi che, riguardo alla notifica preliminare, anche per i cantieri relativi alla realizzazione di grandi opere pubbliche vige l’obbligo (art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per il committente o il responsabile dei lavori di “presentare la notifica on-line di inizio lavoro ed i successivi aggiornamenti, da inviare alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti” (si fa riferimento in Lombardia al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14 settembre 2009).

 

Veniamo ora ai piani di sicurezza e al riconoscimento dei costi della sicurezza.

 

Si ricordano i principali strumenti di Piano: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); Piano Operativo di Sicurezza (POS), con funzione di piano complementare di dettaglio del PSC.

E si indica che i Piani di Sicurezza formano “parte integrante del Contratto di Appalto o di Concessione, e i relativi oneri evidenziati in sede di Gara non possono essere soggetti a ribasso. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza”. Si segnala poi che “gravi e ripetute violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sono ritenuti gravi inadempimenti contrattuali e di conseguenza possono comportare la risoluzione del Contratto d’appalto”.

 

E per la vigilanza e il controllo dei contenuti dei piani di sicurezza?

Le linee di indirizzo indicano che il committente/responsabile dei lavori, l’impresa affidataria, le imprese esecutrici, i subappaltatori, il direttore/ responsabile di cantiere (dirigenti), gli assistenti (preposti), il CSE, il DL, ciascuno secondo il proprio ruolo e le competenze possedute e secondo gli obblighi e responsabilità agli stessi conferiti dalle disposizioni normative ed elencati tra gli adempimenti contrattuali, vigilano e controllano il rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza. Il soggetto che sottoscrive il contratto d’appalto con il Committente è l’impresa affidataria, fatta eccezione per i consorzi diversamente disciplinati dall’art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

 

Dopo aver ricordato che i contenuti minimi dei piani di sicurezza sono indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08, il documento approvato dalla Regione Lombardia si sofferma sulle verifiche sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul Fascicolo dell’opera.

 

Ad esempio si indica che prima dell’appalto dei lavori è necessario “applicare la procedura di verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento; il RL (RUP) procede in contraddittorio con il CSP, il CSE se già nominato, e il progettista/i a verificare la conformità alla normativa vigente del piano stesso, allegato al progetto esecutivo”.

Ricordiamo che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il soggetto, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici, “sotto la cui diretta responsabilità e vigilanza sono eseguite le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di ogni singolo lavoro appaltato”.

 

Sempre in merito alla verifica si segnala che in caso di appalto integrato “la verifica ha per oggetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto definitivo. La verifica riguarda fra l’altro:

a) la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

b) la congruenza con le scelte progettuali in materia di sicurezza, valutando l'idoneità dei criteri utilizzati e l’efficacia delle soluzioni adottate in termini di eliminazione o riduzione dei rischi;

c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati grafici e descrittivi, previsti dalle norme cogenti, con particolare riferimento al lay-out di cantiere ed alle attività interferenti che richiedono supporto grafico- descrittivo;

d) la presenza della stima analitica dei costi complessivi della sicurezza, suddivisa e correlata alle singole categorie di lavoro (prevalenti, scorporabili, subappaltabili) così come definite nel capitolato speciale d’appalto, al fine di consentire l’individuazione delle aliquote dei costi della sicurezza collegate ai singoli lavori e far sì che il Committente/RL (RUP) possa assicurare quanto previsto all’art. 100, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

e) la rispondenza del fascicolo tecnico alle future esigenze di manutenzione e gestione dell’opera”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle linee di indirizzo – che in materia di sistema della prevenzione si soffermano anche su molti altri aspetti (qualificazione imprese, accesso in cantiere, redazione del POS, regolarità contributiva, attività di RLS e RLS di Sito Produttivo, …) – e concludiamo con un accenno al sistema di registrazione di incidenti che non determinano danni alle persone.

 

Si indica che deve essere adottato un “sistema di segnalazione e registrazione degli incidenti e/o degli eventi pericolosi, intesi come quelli che solo casualmente non hanno determinato danni alle persone ( infortuni mancati), con successiva analisi delle modalità di accadimento degli stessi secondo metodologie condivise (ad esempio, infor.mo /sbagliando s’impara, albero delle cause, ecc.). Il sistema deve prevedere, a fine turno, l’inoltro della segnalazione da parte dei lavoratori, direttamente o tramite i RLS, ai preposti, al RSPP e al DDL, perché siano adottate rapidamente eventuali misure correttive”.

 

Segnaliamo, infine, che in materia contratti e appalti pubblici, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Un decreto su cui PuntoSicuro si è soffermato recentemente anche con una specifica intervista realizzata durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna.

 

 

Regione Lombardia - Decreto n. 3221 del 12 aprile 2016 - Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

 

 

Tiziano Menduto



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