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Appalti: obblighi e responsabilità del datore di lavoro - committente
Urbino, 22 Ott – Gli appalti interni sono spesso una realtà diffusa nelle aziende. Le attività di manutenzione, pulizia, logistica e vari servizi tecnici possono essere affidati a ditte che operano all’interno degli stessi spazi produttivi.
In queste situazioni lavorative, la sicurezza dei lavoratori dipende anche dall’organizzazione complessiva del committente. Il datore di lavoro-committente deve garantire che le imprese esterne siano qualificate, informate sui rischi e coordinate tra loro, così da evitare rischi da interferenze. Tuttavia, se si verifica un infortunio, non sempre è automatico attribuire la responsabilità al committente.
A parlarne e ad affrontare il delicato tema della responsabilità del committente è il contributo “Dagli obblighi alla responsabilità del datore di lavoro-committente negli appalti interni: interruzione del nesso di rischio e inesigibilità della condotta doverosa” pubblicato sul numero 1/2025 della rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicazione online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il saggio, a cura di Daniele Piva, professore associato di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Roma Tre, è tratto dall’intervento svolto il 13 marzo 2025 al Corso “Catena degli appalti e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, sede di Scandicci.
L’articolo, che presenta brevemente il saggio, si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il datore di lavoro-committente: definizioni, obblighi e normativa
- Il datore di lavoro-committente: delimitare l’imputazione
- Il datore di lavoro-committente: orientamenti e responsabilità
Il datore di lavoro-committente: definizioni, obblighi e normativa
Il saggio propone innanzitutto una ricostruzione “integrata” degli obblighi in caso di appalti interni.
Si indica che sul piano normativo, la posizione del datore di lavoro, in caso di appalto intra-aziendale, è “disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, sebbene diversi siano i profili di sovrapposizione con la disciplina di cui al titolo IV del medesimo decreto”, e non sempre ricostruibili in termini di norma generale e norma speciale.
Si ricorda che la definizione di committente si rintraccia nell’art. 89, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 “che lo identifica in colui per conto del quale l’intera opera è realizzata. Un soggetto che, salvo la sua degenerazione in datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 per ingerenza o impegno ad apprestare garanzie tecniche, non interferisce nelle attività svolte dall’appaltatore con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.) ma si limita ad affidare i lavori, anche se non da proprietario o in assenza di mandato a contrarre o delega di funzioni, come dimostra pure la stessa previsione dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008” (Testo Unico).
Inoltre, “a differenza degli obblighi relativi alla nomina dei coordinatori che scattano solo in caso di compresenza, anche non contemporanea, originaria o sopravvenuta, di più imprese esecutrici (art. 90, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008), nel titolo IV vi sono disposizioni come quelle relative alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della documentazione prevista, inclusa ora la patente a punti di cui all’art. 27, del d.lgs. n. 81/2008 che, in quanto riferite anche al caso di affidamento dei lavori a unica impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008), risultano complementari a quelle dettate dall’art. 26, comma 1, lett. a), in caso di appalto interno di lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X, per conseguente assimilazione dei luoghi aziendali al cantiere di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008”.
E non può escludersi “un’applicazione congiunta delle due discipline ove all’interno dell’azienda si svolgano contemporaneamente lavori di cantiere e appalti di diverso oggetto, come si evince dall’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 in base al quale l’accettazione del PSC e la redazione del POS da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici equivale sì all’adozione del DVR” e del Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), “ma ‘limitatamente al singolo cantiere interessato’”.
Del resto – continua il saggio - il rischio rientrante nella competenza del committente “è sempre quello interferenziale dipendente dal contatto tra il personale di organizzazioni diverse operanti nello stesso contesto”, sia esso “un’azienda o sua unità produttiva ovvero un cantiere temporaneo o mobile nel quale “agiscano, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici”.
Il committente può essere chiamato a rispondere del “mancato intervento, sia pur nei termini del richiamo al rispetto delle misure di prevenzione nell’ambito delle verifiche in corso d’opera di cui all’art. 1662 c.c., a fronte di situazioni rischiose di ‘immediata percepibilità’ nelle quali si pone l’esigenza di stabilire nel caso concreto il confine tra obbligo di intervento e indebita ingerenza”.
L’autore si sofferma poi sulla principale differenza col titolo IV del Testo Unico che consiste “nel riferimento dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 al datore di lavoro e non al committente domestico il quale, nonostante sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale” non avendo un’organizzazione “che interferisce con un’altra, è chiamato a rispondere sulla base del diverso livello di rischio e della competenza concretamente esigibile sotto il profilo della mala electio dell’appaltatore, dell’omesso controllo sulle lavorazioni e, tanto più, di mancata ingerenza a fronte di situazioni di pericolo”.
Rimandiamo alla lettura delle altre considerazioni con cui l’autore ricostruisce la fisionomia del datore di lavoro-committente di appalti interni.
Il datore di lavoro-committente: delimitare l’imputazione
Per comprendere meglio gli obiettivi di questa ricostruzione possiamo fare anche riferimento all’abstract del saggio dove si ricorda che la posizione del datore di lavoro-committente negli appalti intraziendali (art. 26 del d.lgs. n. 81/2008), “come ricostruita a partire dalle intersezioni con la disciplina dei cantieri temporanei o mobili (art. 88 ss. del d.lgs. n. 81/2008), è contraddistinta da obblighi relazionali (per lo più di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento) la cui rilevanza, vuoi per individuazione di una posizione di garanzia plurisoggettiva ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., vuoi per l’“intreccio” caratterizzante la cooperazione nel delitto colposo ai sensi dell’art. 113 c.p., si traduce nell’imputazione per omesso impedimento dell’infortunio”.
Tuttavia “al fine di garantire il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale” (che stabilisce che ciascun individuo è responsabile penalmente solo per le proprie azioni e non può essere punito per un reato commesso da altri) tale imputazione andrebbe invece delimitata “in considerazione della possibile interruzione del nesso di rischio interferenziale con l’evento e della concreta esigibilità della singola condotta doverosa”.
Il datore di lavoro-committente: orientamenti e responsabilità
A questo proposito ci soffermiamo su uno degli ultimi punti trattati dall’autore (La mancanza della misura soggettiva della colpa per inesigibilità della condotta doverosa: dal committente-modello al committente-persona).
Il saggio indica che di fronte all’estensione dei “contenuti ipernormativizzati” del dovere cautelare in contesti relazionali come quello della sicurezza sul lavoro “si assiste da tempo ad una crescente apertura giurisprudenziale nei confronti della misura soggettiva della colpa datoriale che presuppone un giudizio personalizzato sulla base dei fattori situazionali (riferibili al contesto) e individuali (riferibili alle capacità e condizioni personali)” ai quali viene attribuita efficacia non più solo con riguardo al quantum (alla durata, all’entità della pena) ma anche al fatto se la pena debba essere applicata.
Si registra dal 2019 “un orientamento soggettivizzante della Quarta Sezione della Corte di Cassazione volto a contrastare l’applicazione di formule automatiche di imputazione dell’infortunio mediante il richiamo all’inesigibilità del puntuale rispetto degli obblighi prevenzionali che conduce all’annullamento di condanne pur inflitte in sede di merito. Analizzando le principali casistiche di riferimento, possono allora individuarsi quelle d’interesse per il committente, in quanto riferibili alla gestione non solo del rischio specifico (ad es. per utilizzo improprio di macchinari, mancato utilizzo di dispositivi di protezione, violazione di prescrizioni o comportamento comunque scorretto da parte del singolo lavoratore), ma di quello interferenziale”.
Il saggio fa riferimento a diverse situazioni: al “breve lasso di tempo dall’assunzione della posizione di garanzia, all’ampiezza dei locali aziendali o alla complessità e variabilità delle attività ivi svolte che potrebbe non consentire al committente l’individuazione di tutti i rischi dell’ambiente di lavoro da comunicare all’appaltatore o delle possibili interferenze da ricomprendere nel proprio DUVRI”. Si fa riferimento al fatto che il committente “si affidi alla competenza specialistica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione o di altro consulente o alle risultanze di attività di audit specifici” ovvero si rimetta alle valutazioni dell’esperto incaricato per sovrintendere la cooperazione e il coordinamento nei settori a basso rischio di cui all’art. 29, comma 6-ter, del d.lgs. n. 81/2008 sottratti all’obbligo di elaborazione del DUVRI”. E poi si sottolinea l’impossibilità di una “vigilanza diretta e continua sulle attività in appalto (o sull’espletamento degli obblighi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 eventualmente delegati)” o la “prolungata e consapevole inerzia dei preposti che non metta in condizione il committente di attivarsi immediatamente per rimediare a un rischio da interferenze sopravvenuto oppure di riconoscere, anche solo potenzialmente, l’emergere di situazioni di emergenza, l’insorgenza di prassi operative incaute o pericolose (specie ove finalizzate a maggiore produttività o riduzione di tempi o costi) o, tantomeno, di singole condotte elusive delle misure stabilite nel DUVRI (ad esempio sull’interdizione all’accesso in determinali locali, sul rispetto di precisati orari per attività concomitanti o sull’utilizzo di precauzioni aziendali)”.
Senza dimenticare “l’eventuale occulta o fraudolenta violazione del divieto di subappalto da parte dell’appaltatore il quale, senza autorizzazione del committente richiesta dall’art. 1656 c.c., introduca nei luoghi di lavoro soggetti non formati o adeguatamente istruiti sui rischi interferenziali e nondimeno muniti di apposito tesserino di riconoscimento”.
In tutti questi casi – “nonostante l’obiettiva riscontrata violazione degli obblighi prevenzionali da parte del committente” – “dovrebbe escludersi la sua responsabilità per l’evento infortunistico nel quale si sia pur concretizzato un rischio interferenziale ogniqualvolta, per effetto dei predetti fattori situazionali-temporali oggetto di puntuale accertamento, venga meno la possibilità di esigere da parte sua la conoscenza o conoscibilità di una effettiva situazione di rischio o comunque la capacità di provvedere in senso conforme allo standard cautelare nelle costanti intersezioni con l’attività dell’appaltatore”.
Concludiamo segnalando, tuttavia, che “a correggere il tiro rispetto alla inesigibilità di una vigilanza momento per momento da parte del committente sullo svolgimento dei lavori in appalto si registra tuttavia l’ambigua casistica del mancato intervento a fronte di una situazione di pericolo ‘immediatamente percepibile’, inteso come quello rilevabile senza particolari indagini o competenze ovvero tempestivamente segnalato (ad esempio dai preposti)”. E a questo riguardo “occorrerebbe distinguere la mancata eliminazione o riduzione al minimo di un rischio pur sempre interferenziale (connesso, ad esempio, ad incompleta informazione, alla difettosa gestione dei luoghi di lavoro o ad omessa segnaletica) dalla mancata o inadeguata prevenzione di un rischio specifico del singolo appaltatore (relativo, ad esempio, all’adozione di macchinari difettosi o alla mancata dotazione di dispositivi di sicurezza o alla diffusioni di prassi contra legem nel rispettivo ambito lavorativo)”.
Se nel primo caso potrebbe “accertarsi una grave sottovalutazione di rischi, sia pur sopravvenuti, ab origine rientranti nella propria competenza, nel secondo caso si finisce con l’imporre ex novo al committente un dovere di ingerenza che, se diverso dall’esercizio di prerogative contrattuali (come la sospensione delle attività o la risoluzione del rapporto) ne snatura la posizione, ove anche non si raggiunga il limite estremo della posizione di datore di lavoro di fatto”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del saggio di cui riportiamo il sommario:
- Una ricostruzione “integrata” degli obblighi in caso di appalti interni: tra verifica, informazione, promozione della cooperazione e del coordinamento e vincoli contrattuali.
- Dalla moltiplicazione delle cautele relazionali ai possibili criteri di delimitazione.
- La dimensione organizzativa dei poteri e doveri del datore di lavoro-committente.
- L’interruzione del nesso causale dal rischio interferenziale al rischio eccentrico.
- La mancanza della misura soggettiva della colpa per inesigibilità della condotta doverosa: dal committente-modello al committente-persona.
- L’incognita dei rischi di “immediata percepibilità” tra obbligo di intervento e divieto di ingerenza.
Tiziano Menduto
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