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Rischi di incidente rilevante in aziende che trattano rifiuti

 Rischi di incidente rilevante in aziende che trattano rifiuti

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Categoria: Rischio di incidente rilevante

24/02/2016

I gestori di queste aziende devono valutare l'assoggettabilità o meno alla normativa sui rischi di incidente rilevante Seveso III.

 
Le aziende di gestione rifiuti di piccole/medie dimensioni solitamente non rientrano tra gli stabilimenti che la norma definisce a “rischio di incidente rilevante”, quelli cioè in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore a determinate soglie. Tuttavia, avendo presente sia la definizione di incidente rilevante fornita dalla norma (art. 3, comma 1, lett. “o” D.Lgs 105/2015) sia i numerosi incidenti avvenuti all'interno di aziende di gestione di rifiuti, si rileva l’opportunità di adottare misure di prevenzione e stima a priori degli effetti di possibili incidenti – che hanno caratteristiche di rilevanza, come sopra indicato – con le metodologie impiegate per gli stabilimenti “Seveso”.


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Un esempio di incidente presso uno stabilimento per il trattamento di rifiuti
La stampa racconta così l’esplosione del 26/06/2008 presso l'impianto Agrideco Srl, in località La Botte di Scarlino – Grosseto: “......una nuvola nera e densa, di plastiche evaporate, vola verso il cielo. Sono le 14, si sentono le grida, gente che scappa: lo stabilimento di Botte di Scarlino, in provincia di Grosseto è avvolto dalla nebbia scura provocata dalla combustione di pneumatici, legno, carta, bombolette e altri materiali stoccati. Si respira male, si alza una nube tossica, si fanno evacuare le fabbriche vicine, circa 150 persone, un cantiere navale, una ditta di tubi refrigeranti, vengono chiuse le strade nel raggio di due chilometri. Il sindaco di Scarlino manda in giro le auto dei vigili con un megafono per dire alla popolazione di stare chiusa in casa: così a Scarlino Scalo ed a Bagni di Gavorrano, cioè dove si dirige il fumo nocivo guidato dal vento di maestrale. A Grosseto in Prefettura si riunisce la protezione civile in collegamento telefonico col comandante dei VV.FF e col sindaco di Scarlino: «La paura di una nube tossica è durata più di due ore, poi i VV.FF. mi hanno detto che l´allarme era cessato ed abbiamo detto alla gente che poteva uscire di casa. L’Agrideco è una società che tratta rifiuti speciali non pericolosi, è nel nostro territorio da due anni, prima era Follonica. Solo tre giorni prima aveva avuto la certificazione ambientale ISO 14001».....”.
L'incendio, che ebbe conseguenze molto pesanti, tra cui un morto ed un ustionato grave, si verificò a seguito della triturazione di bombolette spray che causò la fuoriuscita di gas esplosivi ed infiammabili, da cui divamparono le fiamme. Il Sostituto Procuratore contestò all’azienda l'inosservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni e la mancanza di:
  • un'idonea valutazione dei rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate;
  • un'adeguata informazione sui rischi specifici cui erano esposti;
  • un addestramento specifico anche rispetto alle conoscenze linguistiche;
  • la mancata prevenzione della formazione di atmosfere esplosive;
  • il rinnovo tempestivo del certificato di prevenzione incendi.
 
Variazioni nella Classificazione dei Rifiuti e possibili legami con la Seveso III
Una sostanza o una miscela sono “pericolose” se è possibile attribuire loro un'indicazione di pericolo H, secondo i criteri definiti dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Informazioni sulla pericolosità delle sostanze sono ottenibili sia sulla base delle classificazioni armonizzate, che costituiscono la classificazione minima attribuita ad una sostanza, sia sulla base delle classificazioni definite dal responsabile dell’immissione in commercio del prodotto sulle Schede Dati di Sicurezza, se disponibili, o tra le classificazioni “notificate” dell’Inventario delle Classificazioni ed Etichettature.
I rifiuti sono esplicitamente esclusi dalla normativa relativa alle sostanze pericolose, tuttavia sono costituiti da sostanze o, più frequentemente, da miscele di sostanze, alcune delle quali possono essere pericolose e pertanto presentare per le loro proprietà intrinseche un rischio “rilevante” per la salute delle persone e per l’ambiente.
Di recente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti, che vanno nella direzione dell’allineamento con quanto previsto per le sostanze e le miscele “non rifiuti”. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
Il Regolamento, ad esempio, per attribuire la HP6 Tossicità acuta, definisce un limite di concentrazione per l’assegnazione della proprietà pericolosa ed una concentrazione soglia, al di sotto della quale una sostanza non viene presa in considerazione ai fini della raggiungimento del limite di concentrazione sopra indicato.
 
Verifica di assoggettabilità degli impianti di gestione rifiuti alla Direttiva Seveso
La normativa Seveso III, in modo più esplicito che nel passato, inserisce giustamente anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) ai fini del raggiungimento delle soglie che attivano l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. In particolare, nella nota 5 all'Allegato 1, è riportato che “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento CLP, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”.
I gestori degli stabilimenti in questione hanno quindi l’obbligo di valutare l’assoggettabilità alla normativa “Seveso” attribuendo alle sostanze pericolose potenzialmente presenti la categoria più simile contemplata nella citata normativa. Eventi incidentali, come quello descritto, sembrano giustificare dettagliate analisi al riguardo e l’adozione di metodologie di prevenzione e stima degli eventi incidentali già impiegate negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
 
Diletta Mogorovich, Andrea Villani e Francesco Marotta
 
Fonte: ARPAT



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