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Installazione di antenne di telefonia ed autorizzazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

03/10/2003

La Corte Costituzionale dichiara anticostituzionale il D.Lgs. 198/2002.

Con la sentenza 303/2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Il decreto, noto come “decreto Gasparri”, avrebbe dovuto velocizzare la installazione di infrastrutture tlc ritenute strategiche per lo sviluppo (in particolar modo quelle di telefonia mobile).
Ricorsi sulla costituzionalità del decreto erano stati presentati da varie Regioni (tra le quali Emilia Romagna, Umbria), la Consulta lo ha ritenuto anticostituzionale per “eccesso di delega”.

Si legge nella sentenza: “L'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, che figura nel titolo del decreto legislativo impugnato ed è richiamata nel preambolo, ha conferito al Governo il potere di individuare infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti.
I criteri della delega, contenuti nell'art. 2, confermano che i decreti legislativi dovevano essere intesi a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati a mezzo di un programma.

Di tale programma non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie. Ogni considerazione sulla rilevanza degli interessi sottesi alla disciplina impugnata non può avere ingresso in questa sede, posto che tale disciplina non corrisponde alla delega conferita al Governo e non può essere considerata di questa attuativa.”

La sentenza è consultabile qui.
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