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Giubbotti e bretelle ad alta visibilità: fissate le caratteristiche tecniche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

08/01/2004

I conducenti dei veicoli avranno tempo fino al primo aprile 2004 per dotarsi di prodotti conformi.

E’ finalmente chiarezza sulle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a scendere dall'auto in caso di emergenza(art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Con decreto del 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato tali caratteristiche, alla luce dei rilievi fatti dalla Commissione europea sullo schema di decreto inviato nell’autunno scorso.

L’art. 1 del decreto prevede che i giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbano essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e successive modifiche.
"Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 e successive modifiche, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE.[...]

Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilità devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata".

Per un acquisto sicuro è bene, quindi, guardare con attenzione l’etichetta dei giubbotti e delle bretelle; quelli con marchio CE e le cui bande retro-riflettenti siano conformi alle prescrizioni applicabili agli indumenti di classe seconda come definiti dalla norma armonizzata Uni En 471 rispondo ai requisiti del Codice della strada.

I conducenti dei veicoli avranno tempo fino al primo aprile 2004 per dotarsi di prodotti conformi a tali caratteristiche tecniche, in quanto l’originario termine del 1 gennaio 2004 è infatti stato prorogato di 4 mesi dall’art. 5 del Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n.355.

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