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D.Lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva?
Roma, 22 Ott – Gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183 - recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – sono entrati in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015.
Uno di questi decreti riguarda in particolare l’attività ispettiva.
Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
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La prima cosa che dobbiamo domandarci è se dal 24 settembre sono cambiati i termini e risolte le criticità delle ispezioni in Italia... Cosa realmente avvenuto e che cosa avverrà?
Innanzitutto, siamo chiari, al di là dei titoli dei decreti, al di là del più volte utilizzato termine di Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, che Massimo Peca indicava nei mesi passati come qualcosa che “ si può fare, si deve fare”, non solo per le ispezioni in materia di salute e sicurezza non ci saranno sensibili cambiamenti, ma in realtà di “agenzia unica” (le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze) non si può ancora parlare...
Come ricordava ai nostri microfoni il Dott. Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’emanazione di questo decreto abbiamo la nascita dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assume il nome di Ispettorato nazionale del lavoro. E le finalità sono relative alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia “per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non avremo modifiche: al momento questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail. Nell’ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008”.
Ricordiamo a questo proposito le competenze in materia di salute e sicurezza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro come indicate dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 13 – Vigilanza (...) 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. (...) |
Dunque nessun cambiamento, ad oggi, per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie Locali. Sottolineerei, tuttavia, “ad oggi”, perché come dice Piegari stesso “è evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”.
Un primo passo che passa chiaramente attraverso le conseguenze della riforma costituzionale sulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, riforma che è stata appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera per l’ultima lettura definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal Governo (con tempi che non potranno essere brevi).
Dopo aver presentato alcune bozze del testo non ancora pubblicato in Gazzetta, ci soffermiamo ora sul testo definitivo del D.Lgs. 149/2015, ad esempio per quanto riguarda l’articolo 1 che fa riferimento al nuovo "Ispettorato nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istitutoal fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
E l'Ispettorato svolgerà le attività ispettive “già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL”.
Dunque il 24 settembre 2015 è nato il nuovo “Ispettorato nazionale del lavoro”?
Beh, anche sui tempi serve un po’ di chiarezza...
Se infatti andiamo a leggere i vari articoli del D.Lgs. 149/2015 troviamo l’articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) che indica che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre l’articolo 2 indica a sua volta che “entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo”.
In poche parole saranno questi decreti attuativi a dare il via effettivo al nuovo “Ispettorato nazionale del lavoro” e con quale tempi è difficile dirlo visto l’italica brutta abitudine di rispettare poco le scadenze che la normativa esprime invece in modo chiaro...
Per concludere questo articolo, che vuole mantenere alta l’attenzione sulle novità presenti e future in materia di attività ispettiva, riportiamo, sempre dall’articolo 2 del decreto, lefunzioni e attribuzioni assegnate all’Ispettorato:
a) “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi”.
Ricordiamo infine alcuni articoli già pubblicati da PuntoSicuro sul Jobs Act, sul tema delle competenze e delle attività ispettive:
Tiziano Menduto
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