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Come e quando avvengono i controlli nelle aziende?
Treviso, 16 Feb – Parlare di vigilanza e dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro – vigilanza esercitata specialmente, ma non solo, dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e, secondo le competenze riportate nel Testo Unico, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro – non è mai semplice. È un tema delicato, destinato spesso a suscitare opinioni e riflessioni divergenti sulla quantità, sull’efficacia, sui risultati delle ispezioni realizzate. E su quelle che si sarebbero potute realizzare se fossero maggiori le risorse disponibili, se aumentasse il coordinamento e uniformità di strategie e metodi, se si superasse l’attuale frammentazione dell’attività ispettiva.
Proprio per la delicatezza del tema e la necessità di far conoscere, con semplicità e chiarezza, le caratteristiche dell’attività di vigilanza, è da sostenere il tentativo di alcune Aziende Sanitarie di aumentare la trasparenza in questo ambito attraverso la pubblicazione in rete di utili documenti.
È il caso ad esempio dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno spazio web destinato a chi vuole:
- conoscere le modalità con cui il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) effettua i controlli durante la vigilanza negli ambienti di lavoro;
- conoscere le norme che devono essere rispettate da parte dei datori di lavoro;
- autovalutare il grado di conformità alla normativa.
Un documento reso disponibile riguarda, ad esempio, le “Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro”.
La nota informativa è utile per “comunicare alle aziende le modalità con cui vengono effettuati i controlli miranti a verificare l’ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e agevolarle nel compito di attuare le misure di prevenzione conoscendo le modalità con cui sarà effettuato l’accesso ispettivo”.
Come avvengono i controlli?
Si ricorda in particolare che l’ attività di controllo e vigilanza “prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali”. E se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza “il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità”.
Quanti controlli vengono operati?
Il documento indica che il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale e modulato a livello regionale (chiaramente per l’ULSS9 si fa riferimento alla Regione Veneto) dalla Direzione Regionale Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art.7 del DLgs 81/08. E il numero di aziende da ispezionare “è calcolato nella misura del 5% delle posizioni assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato; per la ULSS 9 l’obiettivo si traduce in circa 1000 aziende all’anno da ispezionare (compresi cantieri e lavoratori autonomi)”. La selezione delle aziende avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato per l’Indirizzo di cui all’art. 5 del DLgs 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio”. E l’edilizia e l’agricoltura “rappresentano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni gravi e mortali e per questo motivo sono oggetto di piani nazionali di prevenzione; la regione fissa un numero minimo di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel territorio di ciascuna ULSS”.
Come sono scelte le aziende e i cantieri da controllare?
Lo Spisal indica che la selezione dei cantieri per i controlli avviene:
- “sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08;
- a vista, in quanto già dall’esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza;
- a campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio;
- per esposto da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati”.
Mentre la selezione delle aziende per i controlli avviene - oltre che per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza - per iniziativa del servizio (in base anche ai criteri già indicati nel documento):
- “per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi;
- per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella);
- per infortuni ripetitivi con le stesse modalità;
- per comparto produttivo (es. Agricoltura);
- per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, attrezzature pericolose, muletti etc.);
- a campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti”.
Senza dimenticare che lo SPISAL, per accertare eventuali violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi eventuali responsabilità, “effettua anche interventi di polizia giudiziaria in azienda a seguito di:
- Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte;
- Malattia Professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte”.
E inoltre “possono essere eseguiti interventi di promozione dell’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all’art. 30 del DLgs 81/08, con o senza concomitante attività ispettiva”.
Quali sono le modalità di intervento?
Si segnala che se l’ispezione viene effettuata dal personale SPISAL, che può avere diversi profili e competenze professionali (dirigenti medici del lavoro, laureati dirigenti non medici, tecnici della prevenzione, infermieri, assistenti sanitari, ...), all’accesso “partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro”.
Si sottolinea che “per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell’accesso ispettivo; soltanto se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso”.
Il personale inoltre “richiede la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se necessario per la tipologia di intervento, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che si procede anche in attesa del loro arrivo. Tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l’azienda di fornire successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la propria attività in tema di prevenzione”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma anche nel dettaglio sulla documentazione richiesta (“fermo restando che, per esigenze specifiche o per quanto emerso nel corso dell’ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l’azienda è tenuta ad esibire”), sul processo di ispezione (che si conclude con la compilazione del verbale di accesso) e sull’esito dell’ attività ispettiva.
Riguardo a quest’ultimo aspetto sono riportati i possibili esiti dell’ispezione:
- “se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; il personale relazionerà al direttore del servizio che archivierà il procedimento;
- se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all’azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di disposizione è quella prevista dall’art. 302-bis (del D.Lgs. 81/2008, ndr) in caso di adozione volontaria di norme tecniche e di buone prassi;
- se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l’azienda riceverà il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l’indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi. Se l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa, estinguendo così l’illecito;
- se vengono riscontrate violazioni di natura penale, l’azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del DLgs 758/94 (salvo il caso dei reati istantanei) ai fini della depenalizzazione. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter 758. Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L’azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore). Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta”. A pagamento avvenuto, “lo SPISAL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l’estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non ha ottemperato nei modi e nei tempi indicati e non ha pagato entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso”.
Lo Spisal ricorda infine che altre disposizioni in materia penale sono contenute nel titolo XII del D.Lgs. 81/2008.
Concludiamo la presentazione del documento segnalando che, nello spazio web dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso dedicato alla trasparenza, sono presenti altri documenti relativi alla documentazione richiesta e ad alcune check list utili per autovalutare il grado di conformità alla normativa.
ULSS 9 Treviso, “ Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro”, documento elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, Ver1 del 28/11/2013 (formato PDF, 32 kB).
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su vigilanza e controllo (anche con riferimento alle novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Borellarenzo - likes: 0 | 18/10/2019 (17:57:40) |
Come denuncia per lavoro in nero di pensionati nel mercato rionale |
Rispondi Autore: fabrizio - likes: 0 | 10/10/2021 (12:22:15) |
buon giorno volevo chiedere se è prassi avvisare 2 giorni prima di effettuare un controllo sulla sicurezza in magazzino perchè dove lavoro io succede tutte le volte , diventa difficile parlare di sicurezza se questa è la procedura... cordiali saluti |
Rispondi Autore: Io - likes: 0 | 10/10/2021 (19:55:54) |
Non vengono mai. È da quando inizio pandemia che nondisinfettano ambienti. Docce chiuse a chiave e noi siamo metalmeccanici. Disinfettiamo noi quando ci prende il tempo di farlo. Pulizie bagni una volta settimana. E tanto altro. |