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Ulteriori chiarimenti sulla sanzione in caso di DVR senza data certa

D.lgs. 81/08: in base a quale articolo viene sanzionata la mancanza di data certa sul documento di valutazione dei rischi? Redarre un documento senza la data certa equivale alla mancata valutazione dei rischi? A cura di R. Dubini.

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Un lettore ha richiesto ulteriori chiarimenti circa l’articolo “La giurisprudenza sull’obbligo della data certa” che affrontava l’obbligo, in vigore dal 16 maggio, di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi:
 
Gentile Avv. Dubini, ho letto con interesse il Suo commento alla problematica in oggetto ma necessito di un chiarimento: in base a quale articolo viene sanzionata* (15000 euro, 3750 in misura ridotta) la mancanza della data certa, visto che l'art. 55 c. 1 lett. a del DLgs 81/08 sanziona l'omessa valutazione dei rischi ovvero l'adozione del documento in assenza degli elementi di cui alle lettere a, b, d, f, mentre l'assenza della data certa non è esplicitamente sanzionata? In altre parole, la mancanza della data certa, pur in presenza di un documento cartaceo (detenuto in azienda ed immediatamente esibito a richiesta dell'organo di vigilanza) può essere equiparato alla mancata valutazione dei rischi?
  
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La risposta. A cura di R. Dubini
Esemplifico, devo indagare su un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 maggio 2009, e del quale per motivi che qui non interessano, io U.p.g. della Asl territorialmente competente ne vengo a conoscenza alla fine di giugno 2009. Chiedo al datore di lavoro la prova di aver valutato il rischio relativo alla mansione di cui all'infortunio attraverso il DVR: il datore di lavoro mi consegna un DVR datato 16 maggio 2009, firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e per avvenuta collaborazione di cui all'art. 29 (non per presa visione, la sola presa visione è una violazione dell'art. 29 medesimo) del medico competente e dal RLS per avvenuta consultazione.
Apparentemente il documento è in regola, in quanto redatto prima dell'infortunio. In realtà il documento è privo di data certa (necessaria a provarne l’esistenza)  in quanto manca la firma autenticata dei sottoscrittori, non è stato inviato con posta certificata, o con timbro postale attestante la data certa come da disposizione delle poste italiane n. 93/2007.
 
La conseguenza è che l'U.p.g.  deve redigere verbale di prescrizione attestando che il documento era legalmente inesistente prima della data dell'infortunio, non essendo stata data la prova della data certa del 16 maggio, ma essendo stata prodotta all'U.p.g.  della Asl in data 20 giugno 2009, la data certa risulta essere quella in cui il documento viene prodotto all'U.p.g.
E dunque una data posteriore all'infortunio. Andrà quindi contestata al datore di lavoro la mancata elaborazione del DVR prima del 20 maggio 2009, e il contravventore, che peraltro ha redatto il DVR, andrà ammesso al pagamento di 1/4 dell'ammenda con la prescrizione "ora per allora". L'U.p.g. comunicherà al PM che il DVR non ha data certa, e non risulta redatto prima della data dell'infortunio, essendo privo del requisito della data certa.
 
 
* L’articolo 17 del d.lgs. 81/08 indica gli obblighi non delegabili del datore di lavoro:
 
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
 
  1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
La sanzione prevista per il comma 1 lettera a) dell’art. 17 è riportata nell’ art. 55 c. 1 l. a) ed è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro
 
Art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
 
1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
    a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
[…]
 
 

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Rispondi Autore: Alessandra - likes: 0
21/05/2009 (00:21)
Domanda: ma la "data certa" può essere anche il 18 maggio? se io apro la mia attività il il 10 luglio come faccio
grazie
Rispondi Autore: Gennaro Papallo - likes: 0
21/05/2009 (08:08)
Gentile Avv.to,
ho letto le sue interpretazioni sulla data certa, ma quello che non sono riuscito a capire è: se ho un DVR con data certa al 20/05/09 e ho un ispezione dell'ASL (senza infortuni) il 21/05/09 un datore di lavoro può essere sanzionato "ora per all'ora" per non aver data certa al 16/05/09?
Rispondi Autore: roberto - likes: 0
21/05/2009 (10:39)
Buongiorno Avv. Dubini, ritengo che la sua visione sia un po' troppo "talebana".
In caso di contestazione da parte dello Spisal ( che credo comunque difficile anche alla luce delle nuove disposizioni legislative in corso di revisione) sulla non presenza di data certa certificata ritengo comunque di poter tranquillamente giustificare e certificare la data con la testimonianza di almeno 3 persone (RLS,RSPP e M.C.) con ovviamente il datore di lavoro dichiarando di aver approvato e firmato il DVR con data specificata prima dell'ipotetico infortunio.
Creo che ci debba essere sempre la predominanza del "buon senso" cercando di tutelare il cittadino con "prevenzione" e non con "repressione".
Nei chiarimenti che il Garante fa' a proposito della "data certa" dichiara infatti che la data certa eseguita con l'apposizione dei timbri postali, il ricorso alle amministrazioni pubbliche con l'adozione dell'atto deliberativo, la marca temporale su doc. informatico, l'autentica con atto notarile e la registrazione del documento presso l'ufficio pubblico sono solo degli strumenti idonei ma non esaurienti a redigere la data certa.


Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
21/05/2009 (17:10)
L'avvocato ha ragione, la legge è legge, per quanto spesso poco chiara e incompleta.
Tutti sappiamo come sia facile (soprattutto in Italia) che tre persone testimonino che un documento è stato redatto in una "certa data", sia che la cosa sia vera oppure no.
Forse per questo motivo il testo unico richiede la data certa formalizzata, non si tratta certo di repressione. Non è una cosa così difficile da fare, basta inviare il documento con PEC e non bisogna neanche uscire dall'ufficio... inoltre bastano 5 minuti.
Dato che la parte difficile è la redazione del DVR, non capisco perchè fare tante storie per l'invio di una mail.
Mi sembra molto più complicato convincere "tranquillamente" l'ASL o lo Spisal che il documento è in regola anche senza data certa.
Ricordo inoltre a tutti che certi controlli sono spesso successivi a infortuni, quindi avvengono in un momento delicato durante il quale l'azienda deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che qualcuno si facesse male.
In conclusione consiglio chiunque non ha ancora fatto la data certa di mettersi in regola, in modo da evitare problemi.
Naturalmente (per rispondere ad Alessandra) le nuove aziende devono presentare il DVR con data certa fin dal primo giorno di attività, non certo prima dell'esistenza dell'azienda.
Rispondi Autore: massimiliano - likes: 0
22/05/2009 (10:58)
Abbiamo 4 persone estranee fra loro, incensurate che firmano un documento con una data. Evidentemente chi ci governa pensa che siamo un popolo di truffatori, imbroglioni, ecc. per cui la mia dichiarazione e quella delle altre persone non vale nulla. Perchè il funzionario di turno non ci accusa anche di associazione a delinquere visto che siamo 4 persone che dichiarano la stessa cosa falsa? Perchè in Italia la forma supera sempre la sostanza? In caso di infortunio se io modifico il DVR cosa risolvo? Il morto risuscita?Se realizzo, ammesso e non concesso,un DVR perfetto e poi non verifico la pratica applicazione da parte dei lavoratori siamo bravi e a posto? E anche verificassi posso asserire che ho valutato TUTTI i rischi?.
La prova del nove è il non infortunio non il timbro dell'ufficio postale.
Ho partecipato a dibattiti pubblici sul tema e ho telefonato allo SPISAL della mia città in entrambe le occasioni è stato ribadito che le firme delle figure richiamate dal TU 81 / 08 sono sufficienti. Qualche magistrato intelligente ha evidenziato che lo spirito della della legge è quello di un miglioramento della sicurezza e della salute e quindi se giustamente controllo deve essere fatto questo deve riguardare la valutazione dei rischi, le informative di sicurezza, i corsi di formazione, ecc. tutte situazioni oggettive, concrete e utili. Ma questo richiede da parte di chi controlla preparazione, voglia di fare, desiderio di trasmettere le proprie esperienze agli altri e giustamente poi eventualmente sanzionare gli inadempienti. Se invece preferiamo dare una pistola ad un cretino...
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
22/05/2009 (13:04)
Il problema consiste nell'eventuale sanzione per non aver dato data certa al documento e non nell'eventuale mancanza del documento sulla valutazione dei rischi. Qui parliamo di diritto penale del lavoro con una serie di garanzie tra le quali la presunzione di innocenza (codificata) al di là di ogni ragionevole dubbio. Se la situazione fosse quella descritta da Dubini saremmo in presenza di un'inversione dell'onere della prova. A mio modesto parere spetta quindi all'u.p.g. dimostrare tramite indagini o incongruenze presenti nel documento che questo non esisteva e la data è fittizia; il datore di lavoro, in un ipotetico processo rappresenterebbe il convenuto.
Rispondi Autore: Dino - likes: 0
25/05/2009 (22:11)
Gentile Avv.to
come mai alcuni SPISAL accettano come data certa la firma degli attori coinvolti alla stesura del documento?
Inoltre con l'apposizione della data certa mediante posta certificata o timbro postale, il documento non può diventare un documento statico e non dinamico com'è nello spirito del decreto? questo vale in particolar modo per la PMI-
Rispondi Autore: massimo zucchiatti - likes: 0
05/06/2009 (07:47)
Caro Punto Sicuro...ho letto il chiarimento di Dubini sulla data certa con un esempio di infortunio...
Volevo porre allo stesso Dubini poche domande di altri esempi su un caso di infortunio ipotizzato:

1) infortunio il 20 giugno 2009 , il documento di VdR presente in azienda datato antecedente al 20 giugno MA senza data certa a firma SOLO del D.L. e del RSPP non c'è il RLS perché non deciso dai lavoratori, non serve il M.C.. Arriva l'U.P.G. ed il documento gli viene consegnato al momento..ci sarebbe sanzione?

2) infortunio il 20 giugno 2009 il documento VdR presente in azienda con data certa del 10 giugno 2009 (data posteriore al 16 maggio 2009...già passato) ci sarebbe sanzione?

3) le AUTOCERTIFICAZIONI per aziende inferiori a 10 lavoratori...sono (erano ) soggette alla data certa? O solo dopo il 2012? O solo dopo che verranno date le semplificazioni per le ditte minori ?

4) un D.L. che da data certa alla VdR dopo il 16 maggio 2009 è sanzionabile ? ...potrebbe dire che ha rivisto tutta la valutazione rischi dopo il 16 maggio...è credibile?

5) Entro il 16 maggio dovevo fare la valutazione dello stress lavoro correlato...allora aggiorno la mia VdR (fata il 30 dicembre ma non datata certamente)...la RIDATO 15 MAGGIO 2009 e le dò DATA CERTA del 15 maggio o 16 maggio...Ho aggiornato la VdR il 15 maggio con lo STRESS, l'ho ristampata oppure o rifatto la mia AUTOCERTIFACAZIONE perchè inf. a 10 dipendenti l'ho datata 15 maggio perchè sarei sanzionabile ??

Grazie per l'attenzione

Massimo zucchiatti

Rispondi Autore: Dott. Curione - likes: 0
05/06/2009 (16:36)
Precisazione per Luigi.
In un processo penale è vero che è l'accusa che deve provare la colpevolezza dell'imputato e questo per una maggiore garanzia per il presunto colpevole, tuttavia in materia di sicurezza sul lavoro, abbiamo la c.d. inversione dell'onere della prova, quindi è il datore di lavoro, del quale non possiamo parlare di convenuto in quanto non siamo in un processo civile, che dimostrare e dare la prova contraria per andare esente da responsabilità.
Rispondi Autore: simone musu - likes: 0
03/06/2013 (13:13:03)
Salve,
vorrei sapere se il fatto che il DVR debba recare data certa sia già diventato obbligatorio. Non pensa il legislatore che così facendo si rischia di affondare ancor più le PMI?
Grazie
Rispondi Autore: Salvatore Ruffino - likes: 0
14/06/2013 (12:03:40)
Scusate se cito (articolo 28 comma due):"...di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento.... nonché, ai soli fini della prova della data,
dalla sottoscrizione del .....".

Non si parla di autenticazione, in qualsiasi modo, delle firme apposte sul documento di valutazione dei rischi.

Si mette in dubbio anche la firma del medico competente ( ore previsto ) che ha collaborato alla redazione del D.V.R.?
Rispondi Autore: Oscar La Farciola - likes: 0
07/08/2014 (11:30:18)
Un chiarimento. Se provvedo alla valutazione dei rischi e, conseguentemente, redigo il DVR, provvedendo ai sensi del D.Lgs 106/2009 a far sottoscrivere lo stesso a tutte le figure (Rspp, Rls e anche medico competente) senza quindi recarmi in posta per la data certa, ma lo faccio adesso, quindi dopo più di un anno rispetto al termine ultimo fissato (maggio 2013)e la data di sottoscrizione del documento evidenzierà questo ritardo sono sanzionabile?
Rispondi Autore: PATRIZIA VECCHI - likes: 0
17/11/2014 (09:59:34)
CREDO A MIO AVVISO CHE:SE NON è CAMBIATO NULLA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE SI PUOI FARE , è STATO PERO'FORTUNATO CHE NON CI SONO STATI INFORTUNI NEL PERIODO IN CUI MANCAVA LA DATA CERTA, E PENSO CHE DIPENDA ANCHE DAL BUON SENSO DI CHI AVVIA UN PROVVEDIMENTO.
Rispondi Autore: filippo cufari - likes: 0
21/03/2018 (11:28:41)
Gentile Dubini,
vorrei segnalare che dal 1 aprile 2016, Poste Italiane non effettua più il servizio "Data Certa", consistente nel fare apporre presso un ufficio postale il timbro sul documento (DVR) avente corpo unico.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Alessandra D'Antonio - likes: 0
08/01/2021 (10:08:27)
E se il RLS si rifiuta di firmare il DVR?

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