Rumore e valutazione del rischio
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Conto alla rovescia per l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, che abroga il capo IV del DLgs 277/91 e introduce nel D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis).
Il D.Lgs. 195/2006 entrerà in vigore il 14 dicembre 2006, da tale data la valutazione del rischio rumore effettuata secondo i disposti del DLgs 277/91 deve essere riveduta e corretta.
La valutazione del rischio rumore dovrà essere compresa nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art.4 del DLgs 626/94; quindi non sarà più necessario possedere un documento di valutazione dedicato al rischio rumore, come prevedeva invece il D.Lgs. 277/91.
Il D.Lgs. 195/2006 introduce i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione: sostanzialmente i valori inferiori e superiori d’azione sono gli stessi del DLgs 277/91 (80 e 85 dB(A)), superati i quali deve scattare l’”azione”, cioè la procedura prevenzionistica e sanitaria prevista dal decreto.
Il valore limite d’esposizione pari a 87 dB(A), contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/91, non deve mai essere superato.
Diversamente dal D.Lgs. 277/91, dove il livello di esposizione personale (Lep) doveva essere calcolato considerando esclusivamente le effettive esposizioni al rumore, il nuovo Decreto richiede la verifica del rispetto del valore limite tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore.
Se, a seguito della valutazione del rischio rumore, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti, in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
Valutazione e misurazione devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Riguardo alle misure di protezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le misure indicate nell’art. 49-sexies del D.Lgs. 626/94 (es. scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile, progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro, adeguata informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro, …).
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono trovarsi esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Tali aree devono essere circoscritte e l'accesso alle stesse deve essere limitato. Se, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo, in questi locali il rumore è ridotto ad un livello compatibile con il loro scopo.
Indicazioni sull’uso dispositivi di protezione individuali (DPI) sono contenute nell’art.49-septies del D.Lgs 626/94, introdotto dal D.Lgs. 195/2006.
Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori, il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento agli argomenti indicati nell’art. 49-nonies (es: natura dei rischi; misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore; valori limite di esposizione e valori di azione; risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore, insieme con una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito).
Per un approfondimento ed un supporto sul tema, ricordiamo che il CPT (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro) di Torino ha messo a dispostone on line alcuni documenti, fra i quali un foglio di calcolo e una bozza di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi relativamente alla protezione dal rumore.
Si veda PuntoSicuro n.1584.
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