Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico

La valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

21/09/2015

Un documento Inail sulla valutazione del rischio incendio riporta un esempio di valutazione relativa a un istituto alberghiero statale. La relazione introduttiva, le fasi della valutazione e le misure di sicurezza individuate.

Roma, 21 Sett – In concomitanza con la prossima apertura delle scuole in Italia e per favorire una prevenzione degli incendi in questi luoghi che ogni giorno ospitano diversi milioni di lavoratori e studenti, torniamo oggi a parlare di  valutazione del rischio incendio con riferimento al contenuto del documento Inail “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”.
 
Il documento - precedente all’emanazione del  nuovo Codice di Prevenzione Incendi che entrerà in vigore il 18 novembre 2015 – dedica in particolare un intero capitolo ad un “caso di studio” che può fornire utili indicazioni alle scuole in merito alla valutazione/gestione del rischio incendio e delle emergenze correlate.

Pubblicità
Emergenza e piano di evacuazione - Versione Scuola - DVD
DVD per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza - Versione Scuola

In “Un caso di studio - La valutazione del rischio incendio in un Istituto scolastico” sono riportate indicazioni tratte dalla valutazione del rischio di un Istituto Alberghiero Statale del Sud Italia.  
Il DVR incendio, come elaborato nella versione del 4 febbraio 2014, è suddiviso in diverse sezioni:
- Sezione 1: ANAGRAFICA AZIENDALE;
- Sezione 2: RELAZIONE INTRODUTTIVA;
- Sezione 3: DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ;
- Sezione 4: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO;
- Sezione 5: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
- Sezione 6: MISURE DI SICUREZZA.
 
Ad esempio nella Relazione introduttiva, redatta in base al D.M. 10 marzo 1998, si indica che il DVR Incendio costituisce “parte specifica ed integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dovrà essere periodicamente verificato, dal S.P.P., a seguito di:
- nuove realizzazioni;
- modifiche organizzative e funzionali;
- adeguamenti strutturali;
- adeguamenti impiantistici;
- attivazione di cantieri all'interno dell'immobile”.
 
La valutazione del rischio d'incendio è preceduta dalle seguenti fasi:
a) “acquisizione delle informazioni generali dell'immobile;
b) descrizione delle attività svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi”.
Nella valutazione si deve poi tener conto, “in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non dipendenti ma occasionalmente presenti (genitori degli alunni, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.)”.
Per la valutazione si è proceduto “all'analisi di dettaglio, con la suddivisione dell'immobile in diverse aree”.
E per ogni area omogenea” si è provveduto alla:
- individuazione dei pericoli d'incendio esistenti (i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; le sorgenti d'innesco);
- identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.);
- valutazione dell'entità del rischio accertato: “è stata effettuata la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto a stabilire dei criteri per ridurre i pericoli d'incendio esistenti, avendo in obiettivo l'eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es.: sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi, ecc.). Si è pervenuto quindi all'individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto anche della presenza di attività soggette al controllo dei W.F., in base all'elenco allegato al d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, definendo, alla fine del processo, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, il livello di rischio residuo”;
- verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie, in relazione a “vie di esodo e uscite di emergenza; sistemi di rivelazione e allarmi incendio; attrezzature e impianti di estinzione; controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; informazione e formazione”.
 
Concludiamo riportando le misure di sicurezza individuate, che “costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario dell'immobile, dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. I tempi per l'attuazione di tali misure restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della gravità della situazione”.
 
Queste le misure di tipo tecnico individuate nell’Istituto Alberghiero:
1) “per l'impianto elettrico dell'immobile è necessario mantenere aggiornata la documentazione tecnica (schemi elettrici, certificazioni, ecc.);
2) per l'impianto elettrico e l'impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche periodiche mirate, tra l'altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi;
3) l'impianto di terra e l'impianto di protezione contro i fulmini dovranno essere sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente” (...);
4) “l'esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel ‘Registro delle manutenzioni’ da mantenere aggiornato nell'Istituto scolastico;
5) i quantitativi di materiali infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza debbono essere depositati in appositi locali o aree destinate unicamente a tale scopo;
6) i materiali di pulizia, se combustibili, debbono essere tenuti in appositi ripostigli o locali;
7) i generatori di calore dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (es.: l'impiego di oli e grassi negli apparecchi di cottura presenti nella cucina didattica);
8) i condotti di aspirazione delle cucine e dei forni debbono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri;
9) sarà evitata l'ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
10) nel caso debba provvedersi ad un'alimentazione provvisoria di un'apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti”.
 
Veniamo poi alle misure di tipo organizzativo e gestionale:
1) “i locali dell'Istituto scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, sarà realizzato un programma delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti;
2) è istituito il ‘Registro delle manutenzioni’ in cui inserire l'esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da osservare;
3) saranno predisposti corsi di formazione e di informazione professionale del personale sull'uso di materiali o attrezzature pericolose ai fini antincendio;
4) saranno effettuate, con la periodicità prevista nel Piano di Emergenza (almeno semestrale), delle esercitazioni antincendio che prevedano la partecipazione di tutte le persone presenti nell'Istituto;
5) dovrà essere osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
6) dovrà essere prestata massima attenzione agli addetti alla manutenzione;
7) alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio;
8) i lavoratori addetti alla prevenzione incendi debbono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a tal proposito è opportuno predisporre idonee ‘liste di controllo’;
9) i lavoratori debbono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza;
10) i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, vani scala, disimpegni)”.
 
Concludiamo segnalando che nel documento Inail sono riportati diversi allegati del DVR Incendio:
- Allegato I - personale addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- Allegato II - informazione e formazione dei lavoratori - verbale di formazione;
- Allegato III - procedure di sicurezza;
- Allegato IV - piano di emergenza - indicazioni procedurali.
 
 
 
INAIL, Settore Ricerca Dipartimento Tecnologie di Sicurezza “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”, a cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014 (formato PDF, 7.98 MB).
 
 
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Sicurezza antincendio e valutazione dei rischi”.
 
 
RTM
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: M MARIO - likes: 0
21/09/2015 (08:40:47)
Ma il documento di valutazione dei rischi , deve essere redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione o da un consulente, che non appartiene al Servizio P.P.? Mi sembra che il D.Lgs. 81/08 attribuisce al Servizio Prevenzione e protezione le competenze, (RSPP e ASPP eventualmente integrate e chiamate a collaborare). La progettazione , intesa costruzione, è altra cosa, ed è in riferimento a quelle attività che già il legislatore le classifica ad alto rischio. Mi sembra che con questa storia dell'antincendio si stia creando una grossa confusione tra D.Lgs. 81/2008 e le altre norme.
Rispondi Autore: carmelo - likes: 0
21/09/2015 (10:09:53)
Mi sembra che in effetti si fa un po di confusione in quando il servizio di prevenzione effettua la sua valutazione, ma nel campo antincendio acquisisce tutta una serie di documenti e valutazioni fatte a monte da chi ha progettato l'edificio e che secondo l'analisi dei vari materiali affollamento compartimentazione stabilisce il tipo di rischio presente nell'edificio. Il servizio di prevenzione talvolta non ha a disposizione tutti gli elementi ma ha solo la copia del CPI e se va bene una copia del progetto con annessa relazione tecnica dove in effetti se fatta bene dovrebbero essere indicati tutti gli elementi della valutazione incendio che vengono utilizzati per redigere i piani di emergenza con annessa relazione tecnica descrittiva.
Rispondi Autore: M.Gili - likes: 0
21/09/2015 (12:26:33)
essendo praticamente obbligatorio il CPI per tutte le scuole perché rifare un attività di valutazione del rischio incendio con annessi e connessi quando la stessa attività è sicuramente già stata effettuata per il progetto antincendio? peraltro nelle scuole dove gli importi medi per gli incarichi RSPP sono ridicoli dove si immagina di reperire i fondi per duplicare un progetto antincendio? Forse gli spicci rimasti in dotazione alle scuole meglio indirizzarli alla formazione oppure alla manutenzione. Mi pare che la teoria sia oramai troppo lontana dalla realtà. il mio punto di vista è raccolta documenti già presenti e piano di emegenza. buona giornata

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!