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Il piano di emergenza negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Il piano di emergenza negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Valutazione del rischio incendio

04/03/2019

La valutazione analitica del rischio incendio e relativa gestione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Testo Unico di Prevenzione Incendi, negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

Il piano di emergenza negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

La valutazione analitica del rischio incendio e relativa gestione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Testo Unico di Prevenzione Incendi, negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

Al fine di scongiurare o quanto meno ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti, la Legge 1° dicembre 2018 n.132 ha stabilito disposizioni urgenti in materia di sicurezza e specificamente per la gestione delle emergenze negli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

 

Con tale provvedimento viene stabilito l’obbligo di predisporre:

 

  • il Piano di Emergenza Interna di competenza del Gestore dell’impianto
  • il Piano di Emergenza Esterna a carico del Prefetto

 

Chi ha l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza Interna?

Il Gestore dell’impianto, esistente o di nuova costruzione, ha l’obbligo di predisporre il PEI.

Una volta redatto il Piano di Emergenza Interna occorre trasmettere alla Prefettura competente le informazioni utili per la redazione del Piano di Emergenza Esterna, a cura della Prefettura stessa entro un anno dalla ricezione del PEI.

 

Il Piano di Emergenza Interna deve essere riesaminato ed aggiornato ogni qualvolta l’organizzazione attua un cambiamento che possa impattare sulla gestione dell’impianto o al più con frequenza triennale.

Le linee guida impongono che l’aggiornamento del piano deve essere effettuato previa consultazione del personale che lavora nell’impianto.

 

Mitigazione dei danni dovuti agli incidenti

Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

 

  • Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni
  • Mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze negative di incidenti rilevanti
  • Informare in maniera adeguata i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti
  • Provvedere al ripristino e alla decontaminazione dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.

 

Quando predisporlo?

Occorre trasmettere alla Prefettura indicativamente entro il 4 marzo 2019 o immediatamente dopo copia del PEI elaborato oppure un estratto da cui si evinca l’organizzazione aziendale, la tipologia di impianto e gli scenari incidentali previsti con relative misure di sicurezza.

 

Contenuti minimi del Piano

Le linee guida PRIME INDICAZIONI PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI del 13 febbraio 2019 riportano le informazioni minime da includere nel Piano di Emergenza Interna:

 

 

  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza
  • Dati dell’impianto, descrizione dell’attività svolta e planimetria dell’area
  • Nominativi delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza
  • Tipologia e quantità di rifiuti gestiti
  • Misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze
  • Misure atte a limitare i rischi per le persone presenti nel sito

 

Cos’è, invece, il Piano di Emergenza Esterna?

Il piano di Emergenza Esterna viene predisposto con l’obiettivo di limitare gli effetti dannosi che possono scaturire da un incidente rilevante. Tale piano viene redatto dal Prefetto d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, sulla base di tutte le informazioni utili trasmesse dal gestore.

 

Così come previsto per il documento a carico del Gestore anche il Piano di Emergenza Esterna va riesaminato, sperimentato e aggiornato, previa consultazione della popolazione, ad intervalli appropriati non superiori a tre anni.

 

La gestione delle emergenze con l’ausilio di uno strumento informatico

In tema di Prevenzione Incendi Blumatica ha sviluppato una suite che consente di effettuare la valutazione analitica del rischio incendio e la relativa gestione ai sensi del D. Lgs. 81/08, del Codice di Prevenzione Incendi nonché della Legge 1° dicembre 2018 n.132.

 

Nello specifico è possibile redigere gli elaborati previsti per legge mediante:

 

  • l’identificazione delle attività lavorative ai sensi del DPR 151/2011
  • il censimento di materiali e sostanze pericolose e/o infiammabili, delle attrezzature pericolose, di eventuali sorgenti di innesco nonché dei lavoratori e di altre persone particolarmente esposte al rischio (diversamente abili, ecc.)
  • le misure necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la valutazione del rischio residuo d’incendio
  • il calcolo dettagliato del carico d’incendio specifico e specifico di progetto
  • la determinazione della classe dell’edificio
  • la valutazione dell’adeguatezza delle misure di sicurezza con particolare attenzione a: misure tese alla riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi, vie di esodo, rivelatori ed allarmi di incendio, impianti di estinzione incendi.

 

Blumatica Antincendio offre la possibilità di elaborare un dettagliato Piano di Emergenza ed Evacuazione anche mediante l’integrazione del modulo CAD per l’importazione degli elementi caratteristici e degli apprestamenti.

 

 

Clicca qui per ulteriori dettagli

 

 


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Rispondi Autore: Gianni Caprioni immagine like - likes: 0
04/03/2019 (10:42:12)
Buongiorno. In virtù di queste nuove modifiche legislative, l'utilizzatore (o ditta) che usufruisce di un determinato impianto per lo smaltimento dei propri rifiuti è tenuta ad effettuare controlli supplementari (oltre, cioè, a quelli standard) sull'effettiva adeguatezza del sito e quindi, nello specifico argomento, anche all'eventuale possesso del PEI? Grazie. Saluti.
Autore: Blumatica
05/03/2019 (09:37:46)
Buongiorno, sì sarebbe opportuno che la verifica requisiti includesse la documentazione prevista dalla Legge 132/2018.

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