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Gli obblighi e i rischi da interferenza negli appalti e subappalti

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione del rischio incendio

22/10/2012

Analisi degli obblighi di sicurezza tipici delle esternalizzazioni in generale e degli appalti in particolare. Gli obblighi del committente, la redazione del DUVRI, il concetto di interferenza e la responsabilità solidale per danno differenziale.

Gli obblighi e i rischi da interferenza negli appalti e subappalti

Analisi degli obblighi di sicurezza tipici delle esternalizzazioni in generale e degli appalti in particolare. Gli obblighi del committente, la redazione del DUVRI, il concetto di interferenza e la responsabilità solidale per danno differenziale.

 
 
Modena, 22 Ott – È indubbio che uno degli aspetti più delicati su cui è necessario intervenire, per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è quello relativo ai rischi di interferenza e, più genericamente, ai problemi connessi ai contratti di appalto e subappalto.
Per approfondire l’argomento ci soffermiamo su un documento contenuto nel Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” realizzato dalla Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’ Università di Modena e Reggio Emilia.
 
In “ Sicurezza sul lavoro: obblighi e rischi da interferenza negli appalti” [1], a cura di Davide Venturi (ricercatore Adapt – CSMB), l’autore analizza, anche con l’ausilio di interpretazioni giurisprudenziali e amministrative, “i contenuti degli obblighi di sicurezza che sono tipici delle esternalizzazioni in generale, e degli appalti in particolare”, laddove abbia operatività il regime previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo 81/2008, Testo unico sicurezza (TUSIC). Si trattano i temi connessi “ai doveri di informazione, all’obbligo del committente di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e alla responsabilità solidale per danno c.d. ‘differenziale’”. La realtà del decentramento produttivo è oggi “una modalità organizzativa sempre più utilizzata per la produzione di beni e di servizi”. L’impresa “sceglie di concentrarsi sul proprio core-business, e quindi decentra parte del processo produttivo rivolgendosi ad operatori specializzati presenti sul mercato”. Processi organizzativi che trovano normalmente attuazione “attraverso lo strumento contrattuale dell’appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c.”.
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento ci soffermiamo su alcuni aspetti trattati dall’autore.


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Dopo aver ricordato che il TUSIC concentra nell’art. 26 “la regolazione, per la generalità dei settori produttivi, del sistema organizzativo della sicurezza sul lavoro in caso di esternalizzazione (‘outsourcing’) realizzato mediante contratto di appalto, contratto d’opera (art. 2222 c.c.), o di somministrazione (art. 1559 c.c.), l’autore ricorda che gli obblighi per il committente ai sensi dell’art. 26, comma 1, TUSIC riguardano:
- “la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi a cui egli si affida. Ciò significa che il committente deve acquisire il certificato di iscrizione alla CC.I.AA. della propria controparte contrattuale e una autocertificazione da parte della stessa della propria idoneità tecnico-professionale rispetto alle lavorazioni oggetto del contratto;
- la informazione dettagliata ai propri partners commerciali in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi andranno ad operare in esecuzione del relativo contratto”.
Inoltre il comma 2 del medesimo articolo “precisa che i singoli datori di lavoro coinvolti nell’esternalizzazione (il concetto di datore di lavoro ai fini prevenzionistici è assai più ampio rispetto a quello di riferimento generale in materia di diritto del lavoro, ed è contenuto nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, TUSIC), compresi i subappaltatori, devono:
- cooperare tra loro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 
- coordinarsi tra loro nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività poste in essere dai soggetti coinvolti nel processo produttivo realizzato mediante esternalizzazione di parte delle attività produttive da parte del committente”.
 
Dopo essersi soffermato sulle tipologie sanzionatorie, il documento continua ricordando che il comma 5 dell’art. 26 prevede un importante obbligo: “a pena di nullità del contratto di appalto, subappalto o somministrazione, le parti devono esplicitare nel testo contrattuale i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione, o quanto meno per la massima possibile riduzione, dei rischi interferenziali. Non si tratta dunque dei costi per la sicurezza intesi come costi generali che l’impresa affronta per la ordinaria gestione della sicurezza dei propri lavoratori, ma piuttosto di quelli che in particolare si riferiscono alla gestione dei rischi interferenziali in relazione allo specifico appalto”. Costi che non sono soggetti a ribasso e, in caso di subappalto, “non possono essere soggetti a riduzione nell’ambito del subcontratto e devono essere evidenziati a parte nel relativo testo contrattuale (così esplicitamente prevede la Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici)”. Nella prassi è invalso “l’uso di inserire i costi della sicurezza, col dettaglio delle specifiche voci di costo, nell’ambito del DUVRI e non nel regolamento contrattuale, facendo però in quest’ultimo espresso richiamo alla determinazione dei costi effettuata nel DUVRI, che comunque viene allegato al contratto”.
 
Veniamo ora alle indicazioni relative al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
 
Il TUSIC prevede che la valutazione dei rischi da interferenza venga formalizzata in un documento che ha come oggetto non la valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni del committente o di quelle specifiche dell’appaltatore/somministratore, ma “la valutazione dei rischi da interferenza, intendendosi per tale qualsiasi possibile interazione/contatto, derivante da attiguità/sovrapposizioni (spaziali e/o funzionali), che le attività dei soggetti coinvolti nell’esternalizzazione possono di fatto determinare”.
Con riferimento agli obblighi prevenzionistici che ricadono sul committente, “risulta piuttosto evidente che, scegliendo di realizzare una esternalizzazione produttiva attraverso il ricorso allo schema contrattuale dell’appalto o della somministrazione, il committente ha un reale e concreto interesse a scegliere un interlocutore commerciale affidabile, la cui corretta organizzazione imprenditoriale risulti anche adeguata in termini di sicurezza per i propri dipendenti. L’interesse del committente, dunque, è nel senso di realizzare, attraverso lo strumento del DUVRI, una vera e sostanziale azione di coordinamento e di informazione nei confronti della propria controparte contrattuale”.
In questo senso il DUVRI non è solo un obbligo penalmente sanzionato, ma è “un importante strumento in mano al committente per effettuare una reale valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e dell’appaltatore”.
 
Il documento riporta poi alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema di nesso di causalità tra mancato rispetto di obblighi di sicurezza ed eventi infortunistici.
 
Viene ad esempio riportata una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n. 5420/11, che affronta il nesso di causalità tra mancata elaborazione del DUVRI da parte del committente ed infortunio occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice.
Secondo la Suprema Corte “la mancata elaborazione del DUVRI si pone rispetto all’infortunio come antecedente logico dell’evento, e dunque la mancata elaborazione del documento, nel caso in cui essa fosse obbligatoria, costituisce elemento di fatto configurabile in nesso eziologico rispetto all’evento infortunistico. Di conseguenza la mancata elaborazione del DUVRI (o la non previsione del rischio da interferenza nel documento stesso) può determinare rispetto all’infortunio una ipotesi di ‘cooperazione colposa’ ex art. 113 c.p.”.
 
Tra l’altro la Cassazione abbraccia “un concetto sostanziale e non formale di ‘interferenza’, che non si riferisce soltanto ai ‘contatti rischiosi’ che possono intercorrere tra dipendenti del committente e dipendenti dell’appaltatore per la contiguità fisica nell’esercizio delle operazioni di rispettiva competenza, ma abbraccia e ricomprende anche le ipotesi di ‘interferenza’ di tipo funzionale, che riguarda anche il susseguirsi logico-temporale delle operazioni svolte dai diversi soggetti economici che intervengono, anche in momenti diversi, nelle lavorazioni”.
Il concetto di interferenza della Corte di Cassazione supera il concetto di “interferenza” elaborato in via amministrativa dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) nella Determinazione n. 3/2008, “che al contrario proponeva una definizione più limitata”.
 
Infine ricordiamo che il documento si sofferma anche sulla responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro nei contratti d’appalto.
 
Infatti l’art. 26, comma 4, del D.Lgs 81/2008 prevede “una ipotesi di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, in caso di infortunio del lavoratore dipendente dell’appaltatore, per il danno da questi subito. Tale specifico regime di responsabilità solidale precisamente riguarda il c.d. danno differenziale, vale a dire quella parte delle voci di danno liquidate in via giudiziale che tuttavia superano l’importo indennizzato dall’Inail”.
 
Anche questa è una norma “la cui finalità è quella di spingere il committente a scegliere come partner commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti”. Si tratta insomma “di uno strumento risarcitorio che vale a contrastare il ‘rischio morale’ del committente di ricorrere ad una impresa che, decidendo di non effettuare investimenti nella sicurezza dei propri dipendenti, offre i propri servizi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato”. Ricordando che questa è una norma che “non riguarda la tradizionale forma di responsabilità diretta da fatto illecito di cui il committente risponde se nel corso dell’esecuzione dell’appalto il dipendente dell’appaltatore subisca un infortunio sul lavoro”.
Ilregime di responsabilità solidale di cui all’art. 26, comma 4 prescinde infatti “dalla responsabilità diretta del committente nell’evento infortunistico occorso al dipendete dell’appaltatore o del subappaltatore, e pertanto può di fatto avvenire che il committente sia chiamato a rispondere in via solidale dei danni subiti dall’infortunato, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, indipendentemente da una propria responsabilità diretta sull’evento infortunistico”.
 
 
“ Sicurezza sul lavoro: obblighi e rischi da interferenza negli appalti”, a cura di Davide Venturi [2] (ricercatore Adapt – CSMB), documento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” (formato PDF, 275 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 
 
 
 



[1] Documento pubblicato anche su Il Giurista del lavoro, maggio 2012, pagg. 32 ss.
[2] Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.



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