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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'"Io scelgo la sicurezza", n. 1/2009
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Pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Focus di questo numero, disponibile on line nel sito della regione Piemonte dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, è dedicato alla valutazione dei rischi lavorativi e, in particolare, a quanto previsto dal Dlgs 81/08 in tema di protezione dei lavoratori dal rischio connesso all’esposizione alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e agli agenti chimici.
“Le misure per la tutela dei lavoratori dai rischi vibrazioni e campi elettromagnetici sono comprese nel titolo VIII del decreto. Il principio generale, esplicitato all’art. 182, è quello della supremazia degli interventi alla fonte per la loro eliminazione o riduzione al minimo e del divieto di superamento dei valori limite di esposizione.
L’importanza dell’analisi delle possibilità di ridurre il rischio alla fonte, nel caso specifico delle vibrazioni meccaniche, risulta di particolare rilevanza in quanto non esistono dispositivi di protezione individuale anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente i lavoratori e contenere, comunque, i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dal decreto.
Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata nell’articolo 306 e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’applicazione degli specifici principi di prevenzione e protezione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del decreto, ha subito uno slittamento temporale di 4 anni. L’entrata in vigore è prevista, quindi, per il 30 aprile 2012.
Si sottolinea, tuttavia, il principio generale contenuto nell’art. 28, e ribadito relativamente agli agenti fisici nell’art. 181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
Anche per la tutela dei lavoratori dal rischio chimico (Titolo IX, Capo I), il Dlgs 81/08 individua come misure prioritarie quello degli interventi alla fonte per la loro eliminazione o riduzione al minimo. La principale novità introdotta dal decreto è contenuta nell’art. 224 comma 2, che modifica la definizione del cosiddetto livello d’azione del rischio che da “moderato” diventa “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. I criteri con cui sarà possibile determinare il rischio, come prima inteso, saranno contenuti, secondo l’art. 232 comma 3, in uno o più decreti da emanare e dovranno essere messi in relazione al tipo, alle quantità e all’esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dall’Unione Europea.”
Il sommario del numero:
- La gestione del rischio chimico
- Le novità introdotte dal dlgs 81/08 sul rischio vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Legge sull'amianto
- Rapporto annuale INAIL 2007
- Le proroghe al D.lgs. 81/08
- Impiego di rifiuti recuperabili nei cicli produttivi: un rischio da valutare
Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza”, mese di marzo 2009(formato PDF, 330 kB).
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