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Sull’omessa elaborazione del DVR e l’omessa designazione dell'RSPP

Sull’omessa elaborazione del DVR e l’omessa designazione dell'RSPP
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

15/06/2018

Una sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema delle responsabilità per l’omessa elaborazione del DVR e per l’omessa designazione dell'RSPP in relazione all’operatività di una società in fase di liquidazione.

  

Roma, 15 Giu – Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che in questi anni si sono soffermate sulle responsabilità per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o per carenze nel processo di valutazione.

Ad esempio, possiamo ricordare:


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Una recente sentenza della Corte di Cassazione – la Sentenza n. 11204 del 13 marzo 2018 – ha affrontato il tema dell’individuazione delle responsabilità, in questo caso sia per l’omessa elaborazione del DVR che per l’omessa designazione dell'RSPP, in relazione all’operatività di una società durante la fase di liquidazione.

 

L’evento infortunistico e il ricorso in Cassazione

La Cassazione indica che con la sentenza del 7 aprile 2016, “il tribunale di Roma dichiarava il C. colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro oggetto di contestazione (omessa elaborazione del DVR e omessa designazione dell'RSPP) e, riconosciute al medesimo le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di € 5.000,00 di ammenda, in relazione a fatti contestati come accertati in data 27.07.2011”.

 

L’imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.

 

Con tale motivo si evoca il vizio relativo alla “ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato e correlato vizio motivazionale della sentenza per non avere escluso la responsabilità dell'imputato in ragione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo o di quello soggettivo”. In sintesi – continua la Cassazione - si sostiene che “nella sentenza si sarebbe compiuto un accertamento meramente cartolare e, attraverso l'esame di alcuni documenti” - tra cui il provvedimento 22.06.2011 scaturito da un reclamo presentato dalla XXX (di cui l'imputato risultava titolare all'epoca del fatto) – “si sarebbe erroneamente pervenuti ad affermare la responsabilità dell'imputato; la sentenza sarebbe quindi caratterizzata dal ricorso ad una valutazione intuitiva dei fatti e non ad una calibrata ricostruzione degli avvenimenti”.

 

Nel ricorso si censura il fatto che il giudice “non avrebbe attribuito la giusta efficacia probatoria alle dichiarazioni del teste escusso ed alla documentazione depositata” e si censura “l'illogicità manifesta laddove la sentenza afferma la responsabilità del ricorrente solo sulla documentazione depositata”. E quanto alla deposizione del teste d'accusa L., “avrebbe fornito una valutazione priva di rigore probatorio, in quanto pure essendo solo formalmente ed in apparenza attivo il punto vendita, di fatto l'attività era cessata, donde il teste non avrebbe fornito alcuna prova in merito al fatto che fosse in corso al momento dell'ispezione un'attività commerciale, anzi chiarendo il teste che vi erano delle difficoltà” per la XXX perché “avrebbe dovuto restituite la società, cosa poi verificatasi ben presto; il giudice, quindi, non avrebbe spiegato come sia stato possibile affermare la responsabilità del ricorrente basandosi unicamente sul dato fattuale del provvedimento a seguito del reclamo”, non essendovi prova che al momento dell'accertamento la XXX fosse operativa.

E non sarebbe poi corretta l'affermazione secondo cui, essendo stato richiesto il reclamo il 22.06.2011 con cui era stata revocata l'ordinanza di rilascio del plesso aziendale, “l'attività commerciale fosse in atto e quindi il ricorrente avrebbe dovuto rispondere delle violazioni accertate; infine, si censura l'assenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non spiegando il giudice se nei fatti fosse ravvisabile il dolo o colpa e, in quest'ultimo caso, difetterebbe qualsiasi argomentazione in ordine alla sua sussistenza”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Riguardo al ricorso si indica che dall'esame della sentenza “risulta palese la genericità del motivo”.

Infatti già il tribunale confuta le argomentazioni esposte nel motivo di ricorso - "replicato" nel ricorso in cassazione “senza apprezzabili elementi di critica innovativa rispetto a quanto già oggetto di doglianza davanti al primo giudice” - indicando le ragioni per le quali l'imputato “doveva essere ritenuto responsabile del reato contestato, specificando da quali elementi di prova diretta e logica” fosse desumibile che all'atto dell'ispezione la XXX, di cui il ricorrente, era titolare, ancora conducesse l'attività commerciale.

 

Ed è in realtà sufficiente la lettura della sentenza per rilevare “l'assoluta assenza di pregio delle argomentazioni difensive; il giudice dà atto che a seguito dell'ispezione presso il punto vendita della società gestita dal ricorrente all'epoca del fatto, era stata rilevata:

  • l'assenza del DVR e la mancata designazione dell'RSPP da parte del medesimo, quale datore di lavoro;
  • che il punto vendita in questione era attivo al momento dell'ispezione ma che si trovava in difficoltà anche perché l'attività aveva successivamente chiuso;
  • che dalle visure camerali in atti risultava che il punto vendita in questione risultava una sede secondaria” della XXX di cui il ricorrente era liquidatore, nominato con atto del 18.04.2011;
  • che la società “risultava condurre in affitto l'attività commerciale ceduta con scrittura privata del 16.10.2002” dalla YYY s.r.l., poi ZZZ S.p.A., rilevandosi in tale atto che legale rappresentante della XXX fosse proprio l'odierno ricorrente;
  • che, infine, “ad eliminare qualsiasi dubbio sulla responsabilità del ricorrente, era stato valorizzato il provvedimento 22.06.2011, con cui il tribunale di Roma revocava su richiesta del ricorrente, legale rappresentante alla data della richiesta del 28.03.2011” della XXX, l'ordinanza di rilascio del plesso aziendale in questione in favore della ZZZ S.p.A., elemento da cui il giudice desumeva logicamente che all'atto dell'ispezione del 28.06.2011 la XXX ancora conduceva l'attività commerciale.

Secondo la Corte è evidente come le censure prospettino una “critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dal giudice di merito”, non consentito in sede di Cassazione. Infatti “gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente”.

 

In particolare – come abbiamo ricordato anche nella presentazione di altre sentenze – si sottolinea che il controllo di legittimità sulla motivazione è “diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923)”.

 

La Corte di Cassazione osserva poi “come sia del tutto manifestamente infondato il profilo di doglianza afferente all'asserito difetto di prova”.

È infatti “pacifico” che incombendo sul datore di lavoro – “nella specie, all'imputato quale liquidatore nominato in data 18.04.2011, presupponendo la liquidazione l'operatività della società e quindi la necessità del rispetto degli obblighi normativi, tra cui quelli in materia prevenzionistica” - l'obbligo di redigere il DVR e di designare l'RSPP in base alle norme di cui si contestata la violazione - “l'aver totalmente omesso di adempiere agli obblighi di legge integrava le violazioni contestate quantomeno sotto il profilo della semplice colpa, senza necessità di alcuna specificazione espressa da parte del giudice, trattandosi di reato contravvenzionale indifferentemente punibile a titolo di dolo o di colpa. A ciò va aggiunto, onde confutare la doglianza difensiva, che la prova della mancanza di colpa nel reato contravvenzionale deve essere data dall'imputato il quale ha anche l'obbligo di dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (v., in termini: Sez. 1, n. 2935 del 12/11/1981 - dep. 18/03/1982, SCARDAVILLI, Rv. 152835)”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sez. VII – Sentenza 13 marzo 2018, n. 11204 - Omessa elaborazione del DVR e omessa designazione dell'RSPP. Individuazione del responsabile delle violazioni nel datore di lavoro



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