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PMI: è possibile valutare i rischi senza procedure standardizzate?
Milano, 28 Nov – La Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 ha recentemente pubblicato le risposte ad alcuni quesiti in merito a diversi temi:
- “valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate;
- disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro;
- valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori;
- requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione;
- formazione degli addetti al primo soccorso;
- aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione”.
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Ci soffermiamo oggi sull’interpello n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre relativa al quesito sottoposto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) in merito alla valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate.
In particolare la CNA aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (...) 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). (...) |
Ricordiamo che il termine del 30 giugno 2012 è stato prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 - convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101 - ai tre mesi successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle "procedure standardizzate" di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
E il decreto relativo alle procedure standardizzate ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012.
A questo quesito la Commissione risponde indicando che la previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 “è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento — le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi — che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29”.
Inoltre il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserito a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 106/2009, puntualizza che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
E “va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di ‘tutti i rischi’ sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di ‘modifiche del processo produttivo ...’ e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni”.
E dunque “ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR” è evidente come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi “possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ne consegue che a breve il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi” di cui ai suddetti articoli 17, 28 e 29.
Resta comunque inteso che “qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura ‘dinamica’ del DVR”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Chierichetti - likes: 0 | 28/11/2012 (08:21:29) |
Ottima decisione, precisa e chiarificatrice. |
Rispondi Autore: Rosetta - likes: 0 | 28/11/2012 (09:16:04) |
Buongiorno. Da questo articolo sembra che tutte le aziende con meno di 10 addetti possano fare la valutazione dei rischi anche non seguendo le procedure standardizzate. Leggendo l'articolo 29 del D.Lgs.81/08 si nota una differenza tra il comma 5 ("effettuano sulla base di dette procedure..." per le aziende fino a 10 lavoratori) ed il comma 6 ("possono..." per le aziende fino a 50 lavoratori): tale differenza è stata spiegata anche da precedenti articoli di Punto Sicuro (22/05/2012). Fino a stamattina avevo questa "convizione"...ma adesso non sembra più così! Qual'è la giusta interpretazione? Grazie e buon lavoro |
Rispondi Autore: Chierichetti - likes: 0 | 28/11/2012 (18:59:04) |
Io interpreto che un Datore di Lavoro, con una ditta con meno 10 dip. nella quale si effettuano lavorazioni che implichino pericoli, con uso di sostanze e con presenza di rumore, deve passare ad una Relazione "estensiva" e non procedurata. A mio parere vale sempre il principio che l'applicazione di una estensività pone nel giusto. Buona serata |
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0 | 29/11/2012 (06:33:21) |
Mi spiace continuare a vedere che le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livell di sicurezza continuino ad essere interpretate come il programma delle "cose da fare" per rispettare la normativa e sanare situazioni di non conformità (che peraltro porterebbero a revisioni continue del DVR), anzichè misure di controllo periodico della applicazione delle misure di prevenzione predefinite nel DVR ed atte a rilevare situazioni di non conformità e quindi a produrre miglioramento della sicurezza |
Rispondi Autore: chierichetti - likes: 0 | 29/11/2012 (08:49:37) |
Sono d'accordo con enzo raneri, nel dvr deve essere formulato un capitolo relativo al programma dei miglioramenti (pianificazione cronologica dei correttivi e delle cose da fare, su più annualità, in base alle priorità) e un capitolo sulla pianificazione della formazione dei lavoratori con periodicità basate sui valori di rischio rilevati nella valutazione. Per dire dvr che inplichino un seguito di concretezza e non descrizioni e aria fritta. Sono comunque sempre dell'avviso che la Sicurezza deve diventare una precisa e certa componente nel bilancio di ogni azienda. |
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0 | 29/11/2012 (13:07:10) |
scusa Chierichetti, ma non mi sono spiegato bene: tutti i famigerati software per la redazione di un DVR riportano la necessità di avere questo benedetto capitolo sui miglioramenti, ove in genere si intenderebbe dfinire quali sono gli interventi di miglioramento: ebbene per me, pensarla così è sbagliato, in quanto si determinerebbe la necessità di aggiornamenti continui del DVR, in base a misure che mano a mano nel tempo vengono attuate o divengono da atture. Qello che volevo dire è che preferisco (e io faccio così) individuare nel DVR le misure che si attagliano a quella data realtà lavorativa e in un capitolo successivo le misure di controllo sula attuazione delle misure individuate, al fine di garantirne la attuazione, con definizione delle frequenze di controllo variabili secondo il grado di rischio. Il "miglioramento nel tempo" così significa che se nel mio DVR non metto un vetro rotto,a matto che tuui i vetri devono essere integri, al primo controllo rilevo il miglioramento da effettuare (la sostituzione del vetro) Nel modo "classico" (che io non condivido)se non ho vetri rotti e nel frattempo se ne rompe uno, non avrò modo di programmarlo mai. Il fatto è che nei DVR "classici" non viene mai messo il capitolo sul controllo della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, sulle frequenze di effettuazione del controllo e sulle responsabilità di effettuazione del controllo suddetto, che secondo me è l'unico modo per "garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".In tal modo il programma dei miglioramenti è un documento a valle del DVR, che nasce dalla esecuzione dei controlli e che va aggiornato ad ogni rilevazione di non conformità (non attuazione della misura di prevenzione e protezione) e ad ogni avvenuta attuazione del miglioramento precedentemente in esso riportato. |
Rispondi Autore: chierichetti - likes: 0 | 29/11/2012 (21:05:09) |
Per me un dvr deve obbligatoriamente comprendere i capitoli specifici: Piano delle attuazioni degli interventi (sulla base delle priorità le scadenze programmate); piano formazione dei dipendenti; piano di riesame periodico e occasionale degli interventi; piano di mantenimento e verifica del livello di sicurezza. Chiaro è che ogni atto quotidiano deve basarsi principalmente sulla sorveglianza degli ambienti e delle attività. |
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0 | 29/11/2012 (22:23:52) |
scusa Chierichetti, ma qual'è l'articolo di legge che prevede, quello che tu definisci "Piano delle attuazioni degli interventi (sulla base delle priorità le scadenze programmate)" ? Guarda che sono animato da reale spirito di confronto e non di polemica preconcetta: se dovrò cambiare idea, lo faro, ma solo a ragion veduta, se avrai la pazienza di spigarmi bene come si fa a redigere un DVR in una Raffineria (ad esempio), in cui tutto evolve ogni giorno, compreso il famoso "Piano delle attuazioni degli interventi": accidenti ieri a Gela è morto un operaio della ditta con cui siamo in ATI e chi avrebbe potuto "pianificare" la misura (correttiva) in grado di evitare questo infotunio mortale (pare sia stato un cedimento di funi nella movimentazione di tubazioni) ? L'RSPP di quella ditta aveva incluso nel DVR la procedura di carico e scarico di merci pesantissime su automezzo ? ed il Committente nel suo PSC aveva richiesto all'impresa di esplicitare nel POS tale procedura complementare e di dettaglio ? Le funi erano sottoposte a controllo trimestrale da parte di personale competente ? Ecco le domande a cui il DVR deve dare preventiva risposta e non se la specifica fune era (o non era) da sostituire o declassare (anche perchè di funi e catene ce ne sarebbero centinaia da includere)... |
Rispondi Autore: chierichetti - likes: 0 | 30/11/2012 (10:30:11) |
vedo che hai anche tu delle belle gatte da pelare. a me non interessa a quale articolo di legge dovrebbe corrispondere il piano delle attuazioni degli interventi, so soltanto che la mia analisi sui rischi relative alle attività delle singole mansioni nei vari comparti, hanno evidenziato dei valori di rischio cioè indici di rischio, forniti dalle probabilità di accadimento che prevedo x le conseguenze potenziali (esposizioni a fenomeno chimico, uso m/sollevamento, rumore ecc). Se assegno dei valori ai due parametri, per incrocio individuo l'indice di rischio + o - grave. Se il mio compito finisse qui avrei imbrattato carta quindi, per essere concreto, dico che l'indice di rischio e' direttamente correlato alle priorità di intervento,da definire con azioni correttive e sorveglianze a breve/m/lu_termine. Il parametro, che rientra in fasce di priorità temporali che stabilisco, consente di definire azioni da correggere o subito interrompere. Stabiliti gli indici di priorità per ogni rischio esaminato individuo gli interventi migliorativi da adottare per abbassare i livelli di rischio (pericolo) a una soglia accettabile, stabilendo così delle date entro lae quali sono previsti gli interventi migliorativi e da chi devono essere svolti. A priorità alta l'intervento è immediato, a lungo termine per quella bassa. Parto dal mansionario, dall'attività connessa alla mansione, valuto l'attività quindi tutti i rischi ad essa correlati, stabilisco un piano di attuazione degli interventi. Per le funi lo scadenziario del controllo di chi qualificato, le periodicità della formazione, ecc. Chiaro è che tu ti trovi una realtà in continua modifica, ma di essa cambiano le mansioni dei dipendenti e le relative attività? Se sì, valuti la nuova attività se no la verifichi periodicamente e la sorvegli. Cosa pensi che farebbe al tuo posto chi dell'ente statale preposto al controllo? Buon lavoro. |
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0 | 30/11/2012 (18:06:26) |
è chiaro che quello che dici tu va bene, ma solo ad integrazione delle considerazioni obbligatorie basate sulla conformità legislativa, che possono e devono essere integrate, a seguito di valutazioni come quelle da te fatte. In pratica, ti chiedo: nel tuo piano di miglioramento figurerebbe una misura del tipo "sostituire il vetro rotto della stanza 678" oppure "effettuare la revisione dell'attrezzature XYZ" ? |