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Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione degli eventi

Nuovi modelli procedurali per l’organizzazione degli eventi
Stefano Farina

Autore: Stefano Farina

Categoria: Valutazione dei rischi

20/07/2018

Il Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2018 ha emanato una nuova direttiva che detta indicazioni per garantire alti livelli di sicurezza nelle pubbliche manifestazioni. Articolo a cura di Lara Calanni Pileri, Antonella Grange, Stefano Farina.

Dopo oltre un anno di dibattiti e discussioni, eventi cancellati e malumori, in data 18 luglio 2018 il Ministero dell’Interno con una direttiva a firma del Capo di Gabinetto Prefetto Matteo Piantedosi, ha cercato di dare indicazioni concrete ed attuabili, nonchè modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche

 

Tale direttiva nasce dal monitoraggio degli esiti applicativi e dal confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

 

Un presupposto al lavoro fatto è legato alla necessità di superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale nel luglio 2017 ed allegato Circolare Morcone di data 28 luglio 2017.

Di fatto la prima differenza si esplica nel non trovare più la tabella di valutazione del rischio, dall’esito della quale si dovevano desumere azioni più o meno gravose.

 

Le nuove indicazioni - che tengono luogo delle precedenti (ad esempio la Circolare Gabrielli e la Direttiva Morcone) – sono intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

 

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, viene precisato che l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

 

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

 

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Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

 

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety, di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

 

Saranno poi i soggetti deputati, una volta acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, a sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

 

In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

 

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” – che allegato alla direttiva – diventa un utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.

 

Potrà comunque essere valutata l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

 

Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 (vedasi note finali) del R.D. n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

 

Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

 

Alla direttiva sono poi allegate le linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità nelle quali, in dieci punti, vengono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione  e   il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in  manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti,   non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (ndr. teatro o di un luogo di pubblico spettacolo)

 

Viene anche precisato che per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

 

 

Vediamo ora nel dettaglio i 10 punti delle Linee Guida.

 

1.   NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

 

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

 

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

 

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

 

2.   REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA

  • Accessibilità mezzi di soccorso:

     -        larghezza: 3.50 m.

     -        altezza libera: 4.00 m.

     -        raggio di volta: 13 m.

     -        pendenza: non superiore al 10%

     -        resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)

  • Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso   per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all’area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

 

3.   PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

 

a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso d’emergenza;

oppure

 

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

 

4.   CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

 

Per le aree destinate alle manifestazioni dovrà essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L’affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo.

Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

 

Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

 

5.   SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

 

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

  • i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
  • lungo   la   delimitazione   della   suddetta   zona   di   separazione   si   dovranno   prevedere   degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
  • le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
  • lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m

La direttiva riporta inoltre uno schema esemplificativo che costituisce un’ipotesi di suddivisione dell’area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l’allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

 

L’esigenza di dover delimitare l’intera area interessata dall’evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

 

 

6.   PROTEZIONE ANTINCENDIO

 

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore.

 

In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

 

7.   GESTIONE DELL’EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

 

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

 

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:

  • le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
  • le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;
  • le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
  • le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;
  • le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.

 

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza.

Si dovrà altresì prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

  • alimentazione elettrica con linea dedicata;
  • livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;
  • presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.

 

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.

 

Nell’installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicure zza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.

 

8.   OPERATORI DI SICUREZZA

 

Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

  • assistenza all’esodo;
  • instradamento e monitoraggio dell’evento;
  • lotta all’incendio.

 

Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

 

1.  Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2.  Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

 

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

 

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i.  il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Vengono pertanto confermati quali operatori sia coloro che con un percorso di volontariato strutturato o un percorso professionalizzante hanno acquisito competenze utili ai fini del ruolo da ricoprire, sia coloro che hanno ricevuto una formazione specifica in materia di assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento. Affiancati inevitabilmente da addetti alla lotta all’incendio in numero congruo e con formazione da DM 10 marzo 1998 completa di abilitazione.

In riferimento ai volontari della Protezione Civile occorrerà raccordarsi a quanto stabilito dalle indicazioni regionali già emanate per l’attivazione degli stessi.

 

9.   MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

 

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

  • Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
  • Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
  • Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
  • Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.

 

10. CASI PARTICOLARI

 

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

 

Naturalmente quella che abbiamo dato è una prima lettura di questa importante direttiva, ci riserviamo successivi passaggi su alcuni degli aspetti ancora necessitano di approfondimento.

 

 

Note Finali

REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA’ PUBBLICA

 

CAPO I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

[…]

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

 

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 80

 

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

 

 

Articolo a cura di

Lara Calanni Pileri, Referente Progetto AiFOS Eventi

Antonella Grange - Referente Progetto AiFOS Montagna - Consigliere Nazionale AiFOS 

Stefano Farina - Referente Progetto AiFOS Costruzioni - Consigliere Nazionale AiFOS 

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Rispondi Autore: Natascia Sodani - likes: 0
20/07/2018 (14:23:07)
interessante
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
24/07/2018 (11:02:08)
La circolare NON modifica nulla. Non dice niente di concreto e diverso da tutt le norme, leggi, decreti, circolari, direttive Morcone, esistenti. Complica semmai le cose introducendo il discorso degli idranti nelle manifestazioni (ma quando sono previsti ? e quando mai li abbiamo visti nei concerti ? ) o "mezzo antincendio messo a disposizione dall'organizzatore (?? una autobotte con idranti ?? ). A volte è meglio che pensino 3 volte prima di scrivere il nulla. A complicare le cose sono capaci in tanti , la vera semplificazione ...è molto ...complicata. Alla circolare manca una cosa molto semplice: uno schema essenziale dove si dica che una sagra con un complesso o cantante che suona/canta e contemporaneamente tanta gente che mangia fino a 1000 persone contemporanee (stimate dall'organizzatore NON stimate sulla capienza di 2 persone /mq...perchè basta un "cortile" o un tendone di 1000 mq per avere 2000 persone "calcolate") la COMPETENZA RIMANE AL SINDACO.... Se si supera 1000 persone per uno spettacolo/cantante/concerto/ballo con orchestra (solo se c'è uno spettacolo con gente che vada allo spettacolo e non gente che vada a mangiare stia seduta al tavolo e "senta" da lontano uno che canta tra la polenta e la luganega...) allora potrebbe essere di competenza delle commissioni comunali o provinciali... Facciamo migliaia di commissioni per la sagra del coniglio scampato, delle lumache lente, del prosciutto di quaglia dove suona il complessino QUATTRONOTEINCOMPAGNIA del paese vicino con spese pubbliche (gettoni ai funzionari VV.F.- AZIENDE SANITARIE-ESPERTI ELETTROTECNICI) enormi....MA DOVE VIVONO QUESTI "ESPERTI" ? mandi
Autore: Luca Atzeni
27/03/2019 (20:44:47)
Ho bisogno di chiederle informazioni. Posso contattarla in privato?
Rispondi Autore: Walter Corazza - likes: 0
28/07/2018 (16:58:05)
Scrive chi ha appena provato l'esperienza di un PGSS per un grande evento che ha coinvolto 90.000 persone in 4 ore, e ha svolto funzioni di coordinatore del C.O.C. intercomunale per il medesimo.
La nuova linea guida (che come la precedente non è norma) prova ad introdurre alcuni elementi di chiarezza distinguendo, per esempio, chi fa safety da chi compone la squadra antincendio e sicurezza, e prova a dare alcuni consigli come quelli sui settori e sull'uso di transenne non continue; nel contempo scarica ulteriori responsabilità autorizzative ai sindaci. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che le linee guida susseguitesi dopo i tragici fatti non solo di Torino, discendono da un apparato normativo che è riferito agli spazi chiusi che spesso è stato disatteso: forse per questo chi le ha scritte ha mantenuto flessibilità d'attuazione, lasciando all'organizzatore dell'evento/manifestazione - che è il primo responsabile civile e penale di ogni accadimento - la definizione di un piano della gestione safety e security sulla base della tipologia, del sito di svolgimento, della densità e della logistica sempre necessaria. Ma di ciò non dobbiamo aver paura, e per le sagre può essere fatto anche un piano speditivo in relazione alle presunte presenze. Capisco che sotto le 200 persone tutto è tanto impegnativo, ma ormai dobbiamo entrare nell'ordine di idee che come nell'edilizia si definiscono degli oneri per la sicurezza che normalmente vanno dal 4 al 6% , così dove essere fatto anche per le manifestazioni pubbliche.
Resta, tuttavia, il problema della security che non è in capo solo all'organizzatore e nel caso di più di 5000 presenze richiede il coinvolgimento della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo, che di concerto con la Prefettura stabilisce l'entità degli addetti comprendendo anche il presidio sanitario necessario in sito.
Buon lavoro
Rispondi Autore: Amerigo, Antonio Sponcichetti - likes: 0
23/04/2019 (09:42:56)
Qualcuno potrebbe chiarire se il progettista del piano di safety e security deve possedere requisiti specifici? Deve essere necessariamente un Ingegnere abilitato ai sensi del D.P.R. 151/2011(antincendio)?
Grazie a tutti.
Rispondi Autore: Francesca P - likes: 0
10/05/2019 (14:18:26)
Qualcuno sa’ dirmi se il piano si emergenza deve essere redatto da un tecnico ingegnere o se per manifastazioni di paese ( non oltre le 200 persone ) basta un piano di emergenza redatto dagli organizzatori ?
Rispondi Autore: pietro concas - likes: 0
02/08/2019 (09:53:20)
qualcuno sa dirmi come fare i corsi per diventare esperto in safety e security grazie

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