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La valutazione dei rischi per le attività svolte presso terzi
Roma, 10 Lug – PuntoSicuro si è già soffermato più volte, anche con interviste relative a buone prassi lavorative, sulle situazioni che si creano quando un lavoratore, inviato dal proprio datore di lavoro, si reca fuori dalla propria sede per svolgere una specifica attività lavorativa.
In queste situazioni spesso il soggetto terzo non è conosciuto e il datore di lavoro mandante non è mai certo dell’avvenuta applicazione delle norme di sicurezza nel sito ospitante e della corretta attuazione delle misure di prevenzione relative all’attività svolta dal dipendente.
Per ribadire che la necessaria azione di preventivo coordinamento con il datore di lavoro (DL) ospitante, “costituisce obbligo primario del DL mandante nei riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, l’Inail (Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza) ha pubblicato nell’aprile del 2014 un documento dal titolo “Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza).
Riguardo alle attività svolte verso terzi, con riferimento al D.Lgs. 81/2008, il documento sottolinea che la preventiva valutazione dei rischi “resta di competenza del DL mandante che rimane sempre responsabile nei confronti del lavoratore inviato presso terzi”.
E dunque, come già preannunciato, la “necessaria azione di preventivo coordinamento con il DL ospitante costituisce pertanto obbligo primario del DL mandante”.
Sono ricordate alcune attività tipiche svolte fuori sede presso siti di altri DL ospitanti:
- le manutenzioni (“extra DUVRI”, cioè le attività in cui manca il presupposto della presenza di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione mediante il quale il DL affida ad un soggetto esterno dei lavori, servizi o forniture);
- le installazioni e i montaggi;
- il post vendita;
- le verifiche e le ispezioni di tecnici di Enti Pubblici
- le attività di ricerca nell'ambito scientifico;
- le certificazioni (witness).
Si indica che “sono da disciplinare a parte, in quanto soggetti a specifici obblighi normativi, i lavori nei cantieri temporanei o mobili ricadenti nel Titolo IV del dlgs. 81/08 e, più in generale, nelle fattispecie previste dall'art. 26 del medesimo decreto, riconducibili alle problematiche inerenti la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”.
Riguardo alla programmazione dell'attività si segnala che “nell'ambito delle necessarie attività preliminari di coordinamento e d'interfaccia con il responsabile dell'Azienda o unità produttiva ospitante, il lavoratore incaricato dell'effettuazione di attività presso terzi deve acquisire, da questi, tutte le notizie afferenti ai possibili rischi relativi al luogo di lavoro nel quale si troverà ad operare e alle misure di prevenzione e protezione predisposte”.
Dunque una delle prime condizioni è “la conoscenza degli ambienti e l'individuazione di rischi interferenziali che possono insorgere dal fatto che in uno stesso contesto vengono a operare addetti con mansioni diverse (addetti dell'attività di produzione, installazioni, manutenzioni edilizie, impiantistiche, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. Dato che si potrebbe operare, in taluni casi, in condizioni difficoltose, ad esempio entro vani tecnici, in piani interrati, ecc., è raccomandabile che l'attività sia sempre effettuata congiuntamente ad un incaricato dell'Azienda ospitante”.
E si sottolinea che, in linea generale, per le attività fuori sede, svolte presso ambienti di lavoro esterni a quelli propri del lavoratore, “si fa riferimento, oltre ai principi generali di prevenzione e igiene del lavoro di competenza del DL mandante, oggetto del DVR aziendale, alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure, mezzi e disposizioni inerenti l'unità produttiva del soggetto terzo, che sono state esaminate nella valutazione dei rischi effettuata dal DL ospitante”.
A questo proposito il DL mandante, “prioritariamente all'effettuazione dell'attività presso terzi, formalizza una procedura, di preaccesso, mediante la quale fornisce al lavoratore le necessarie conoscenze cui si accennava. A tale scopo, in collaborazione con la struttura del DL ospitante, il DL mandante perviene alla stesura di un'informativa a beneficio dei propri lavoratori in relazione agli specifici rischi del sito da visitare”.
Il documento riporta i contenuti minimi di tale informativa:
- “le misure di prevenzione e le disposizioni generali adottate nell'Azienda ospitante;
- un estratto del Piano di Emergenza dell'Azienda ospitante, di cui al dm 10.03.98;
- i rischi generali e specifici esistenti negli ambienti dove gli operatori sono destinati ad operare;
- le norme da rispettare nell'Azienda ospitante per l'esecuzione degli interventi in sicurezza;
- le istruzioni ambientali”.
Il DL mandante è in ogni caso il “responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell'Azienda di appartenenza. Ad esempio lo è anche nel caso di lavoratori trasferisti. E il DL mandante dovrà attivarsi “per ottenere dal DL ospitante tutte le informazioni necessarie sui rischi dell'ambiente nel quale il personale in trasferta dovrà prestare la propria opera, per trasferirle al lavoratore interessato”.
Si ricorda che in linea di principio il lavoratore ospite “potrebbe essere informato anche dai dipendenti dell'Azienda ospitante all'atto del suo ingresso (quando gli si illustra, ad esempio, il piano di emergenza); tuttavia, in ogni caso, le informazioni ottenute in precedenza occorrono al DL mandante in quanto soltanto la conoscenza preventiva dei rischi gli permette di fornire al lavoratore i DPI appropriati”.
Sono ricordati nel documento i luoghi ad elevato rischio, per i quali debbono essere acquisite e fornite informazioni le più dettagliate possibili (siti industriali, ambienti ospedalieri, ...) e i luoghi con minori problematiche (ad esempio gli uffici).
Riguardo infine al ruolo del Datore di Lavoro ospitante viene ricordata la Sentenza n. 42647 del 17 ottobre 2013 della Corte di Cassazione.
Sentenza che ha stabilito che il “DL ospitante può rispondere per un infortunio che dovesse accadere nei luoghi di lavoro della propria Azienda anche a una persona estranea, se lo stesso è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DL di un'Azienda, sostiene la suprema Corte, può rispondere anche per un infortunio che dovesse accadere nel luogo di lavoro ad una persona estranea all'organizzazione. Perché si configuri un profilo di colpa, ha precisato la stessa Corte, non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore”.
Concludiamo ricordando che nel documento è presentato un esempio di informativa di preaccesso e la buona prassi validata in data 23 gennaio 2013 relativa alla valutazione dei rischi in attività svolte presso terzi.
L’indice generale del documento:
LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI
1.1 GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ
1.2 LE ATTIVITÀ TIPICHE
1.3 L’ACCESSO A “CASA D’ALTRI”
1.4 IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO OSPITANTE
1.5 UNA POSSIBILE TRACCIA PER L’INFORMATIVA DI PREACCESSO
I RISCHI SPECIFICI INERENTI LE ATTIVITÀ ESTERNE
2.1 QUALI RISCHI?
2.2 L’INFORTUNIO IN ITINERE
2.3 L’AUTO COME ATTREZZATURA DI LAVORO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1 L’ART. 26 E IL DUVRI
3.2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI
3.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON NORMATI
3.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3.6 LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEI RISCHI: UN CASO ESEMPLIFICATIVO
3.7 LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI
3.8 I DPI SPECIFICI
LE BUONE PRASSI PER I LAVORATORI CHE OPERANO FUORI DALLA SEDE AZIENDALE
4.1 IL DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
4.2 UNA POSSIBILE APPLICAZIONE DELLE BUONE PRASSI
4.3 L’ESPORTABILITÀ DEL MODELLO
BIBLIOGRAFIA
Inail - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza), edizione aprile 2014 (formato PDF, 5.46 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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