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La valutazione dei rischi nel comparto autofficine

La valutazione dei rischi nel comparto autofficine
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

28/02/2017

Un manuale dedicato al comparto autofficine si sofferma sulla tutela della salute e sicurezza e riporta alcuni esempi di valutazione dei rischi. I rischi rumore e vibrazioni, l’esposizione ad agenti chimici e la movimentazione manuale dei carichi.


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Sicurezza Autofficine - Categoria Istat: G - Commercio all'ingrosso e al Dettaglio Riparazione di Autoveicoli e Motocicli

 

Vicenza, 28 Feb – La valutazione dei rischi è un momento importante in ogni azienda non solo per la conformità a quanto richiesto dalla normativa, ma specialmente perché la valutazione è il punto di partenza per ogni strategia e attività di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’attività lavorativa. E per migliorare le analisi dei rischi possono essere utili per le aziende alcuni documenti di guida, pubblicati dalle aziende sanitarie regionali, che riportano informazioni generali per operare un’efficace valutazione dei rischi e adottare idonee misure tecniche, procedurali ed organizzative.

 

Oggi ci soffermiamo su un documento nato per favorire la sicurezza nel comparto delle autofficine.  Un documento che offre utili spunti non solo per la valutazione dei rischi, ma, come abbiamo visto anche in un precedente articolo, utili suggerimenti per la prevenzione in moltissime fasi di lavoro nelle attività di autoriparazione.



In “Salute e sicurezza nelle autofficine. Manuale per la prevenzione nelle attività di autoriparazione”, un documento elaborato da Celestino Piz, Roberto Bronzato, Renzo Segato, Flavio Vidale, Franco Zanin, Pierantonio Zanon (SPISAL dell’ ULSS 6 di Vicenza), sono riportati utili esempi di valutazione di alcuni rischi per la salute potenzialmente presenti nelle autofficine con i relativi risultati.

 

Riguardo al rischio vibrazioni si ricorda che l'articolo 202 del D.Lgs. 81/2008 “prescrive l'obbligo di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro: viene ammesso che tale valutazione possa essere effettuata senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate”.

Queste informazioni permettono dunque di “effettuare la valutazione dei rischi e attuare immediatamente le azioni di tutela” prescritte dal D.Lgs. 81/2008, “senza dover ricorrere a misure spesso complesse”.

 

In particolare si segnala che nelle autofficine vengono adoperati “utensili che determinano vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” (ad esempio avvitatore elettrico, avvitatore pneumatico a percussione, trapano, ecc.). Invece “meno probabile è l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, quale si ha in genere nella conduzione di veicoli su superficie irregolare”. Qualora i livelli di vibrazione determinati dalle attrezzature manuali risultino ampiamente inferiori al Valore d’azione, la valutazione può basarsi su una dichiarazione, senza necessariamente ricorrere a misurazioni, che attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento del valore d’azione” e i conseguenti danni alla salute.

Se sono presenti attrezzature o utensili che “superano il valore d’azione è necessario tener conto, oltre che dell’intensità della vibrazione, anche del tempo di utilizzo massimo quotidiano, osservando le fasi e i metodi di lavoro”.

 

Viene riportato un esempio pratico.

Si indica che nella maggior parte delle autofficine “è presente un solo utensile che può superare il valore d’azione: l’avvitatore pneumatico”, i cui livelli di vibrazione consentono i tempi di utilizzo compresi nell’intervallo indicato nel documento.

Se l’uso dell’avvitatore pneumatico è inferiore al tempo indicato nell’esempio, si può indicare che non viene superato il valore d’azione e per l’azienda resta l’obbligo di:

- “attuare misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni (scegliere gli avvitatori con i più bassi livelli di vibrazioni, applicare impugnature con caratteristiche antivibranti, turnare il personale);

- assicurare l’informazione dei lavoratori sul rischio determinato dalle vibrazioni e sui mezzi per eliminarlo o ridurlo”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare è riportata una tabella relativa alla variazione del tempo di esposizione in rapporto al livello di vibrazioni trasmesse dalla sorgente al sistema mano – braccio”.

 

Parliamo ora di agenti chimici.

Il documento segnala che per la valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro deve determinare preliminarmente “l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi utilizzati (solventi, vernici, oli, ecc.) o generati (fumi e gas di combustione, polveri metalliche, ecc.) nell’attività lavorativa. Per i primi, le informazioni sulla pericolosità e sulle misure di prevenzione e protezione sono ricavabili dalla etichettatura e dalle relative Schede di sicurezza mentre per i secondi è necessario conoscere i prodotti che vengono generati con le operazioni lavorative (fumi, polveri, gas, aerosol, ecc.). La valutazione del rischio determinato dalle singole sostanze dovrà tener conto delle seguenti variabili:

a) le loro proprietà pericolose;

b) il livello, il modo e la durata della esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro e le sostanze che si possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale (VLEP) o i valori limite biologici (VLB);

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) i risultati, se disponibili, della sorveglianza sanitaria”.

Si indica poi che il processo di valutazione può arrestarsi “qualora il DdL ravvisi l’assenza di sostanze pericolose o la loro presenza si concretizzi in quantità esigue (paragonabili a quelle presenti nell’ambiente domestico)”, conclusione che va “giustificata” nel documento di valutazione dei rischi.

Si ricorda poi che per una valutazione approfondita del rischio chimico per la salute si può invece far ricorso alla “misurazione della concentrazione nell’aria della sostanze pericolose e al successivo confronto di quest’ultima con il relativo VLEP oppure utilizzando algoritmi o modelli di calcolo che consentono la valutazione con criteri di giudizio senza misurazioni”.

 

A livello pratico si sottolinea che i principali rischi chimici per la salute nella maggior parte delle autofficine di piccole dimensioni “sono rappresentati da:

- l’inalazione dei vapori del solvente utilizzato per il lavaggio/sgrassaggio dei pezzi (ricordiamo che è vietato l’uso della benzina);

- l’inalazione di fumi di combustione dei motori (ad es. durante la prova degli stessi);

- il contatto con olii minerali lubrificanti”.

Il documento si sofferma poi su esempi dell’applicazione di algoritmi di valutazione con riferimento a singole attività.

 

Veniamo poi alla movimentazione manuale dei carichi (MMC).

Il manuale indica che “quando un’attività lavorativa comporta azioni di sollevamento e trasporto manuale di pesi superiori a 3 kg, con una frequenza media maggiore di 1 volta/ora, il DdL deve valutare se queste possono determinare nel tempo danni alla salute, specialmente a carico della colonna vertebrale, dei propri dipendenti. Qualora i pesi trasportati superino i 25 kg (nel caso di lavoratori maschi di età inferiore a 50 anni) vanno prioritariamente adottati sistemi di aiuto meccanico - quali paranchi, cavallette o manipolatori – che permettano di eliminare o diminuire il carico”.

E chiaramente “non si deve trascurare l’informazione la formazione e l’addestramento dei lavoratori per le corrette procedure di movimentazione. Anche le posizioni scomode di lavoro, quali ad esempio effettuare prolungate operazioni con tronco e braccia protesi in avanti (come può avvenire quando si lavora nel vano motore) contribuiscono alla comparsa di patologie osteoarticolari”.

A livello pratico si indica che normalmente le attività che vengono effettuate in una autofficina “non necessitano di un calcolo degli indici di rischio (ad esempio la determinazione dell’indice di sollevamento secondo il metodo NIOSH) se sono messi in atto gli interventi di prevenzione sopra descritti”.

Invece la valutazione del rischio specifico da MMC dovrà essere “compiutamente svolta laddove le azioni di sollevamento, trasporto, deposito di materiali costituiscano per uno o più lavoratori una significativa parte dell’impegno quotidiano, eccedente i riferimenti soprarichiamati (pesi superiori a 3 kg – che possono essere rappresentati da uno pneumatico, una batteria, una testata di motore - con una frequenza maggiore a una volta all’ora) ed in assenza di interventi preventivi di tipo tecnico, procedurale ed organizzativo. In questi casi, il riscontro di livelli di rischio non trascurabile” comporterà “l’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente”.

     

Concludiamo con qualche cenno al rischio rumore.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che tutte le aziende devono effettuare la valutazione del rumore e comunque ridurre al minimo il rischio. E se i valori superiori di azione sono superati, “saranno da attuare specifiche misure di prevenzione quali la sorveglianza sanitaria, l’elaborazione e l’attuazione di un programma di misure tecniche volte a ridurre l’esposizione a rumore. Si dovrà anche esigere che i lavoratori utilizzino i DPI per l’udito (tappi, cuffie)”. Nell’esempio pratico, che riporta anche utili informazione e tabelle sulla variazione del tempo di esposizione in rapporto al livello di rumore emesso dalla sorgente, si ricorda che “nella maggior parte delle autofficine (escluse le autocarrozzerie) sono presenti quattro fonti di rumore che possono superare 80 dBA”: avvitatore pneumatico, bilanciatura gomme, pistola ad aria compressa, prova motori per revisione automobili benzina.

 

 

 

ULSS 6 di Vicenza, “Salute e sicurezza nelle autofficine. Manuale per la prevenzione nelle attività di autoriparazione”, documento elaborato dal Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ULSS 6 di Vicenza e curato da Celestino Piz, Roberto Bronzato, Renzo Segato, Flavio Vidale, Franco Zanin, Pierantonio Zanon (formato PDF, 278 kB).

 

RTM



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Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
28/02/2017 (13:01:51)
...mah, l'avvitatore pneumatico viene usato principalmente per togliere le ruote, il resto della viteria "si fa" con chiavi manuali e/o dinamometriche. di sostanze chimiche non ne vedo un grande uso, i pezzi non si lavano più, a limite con una piccola bacinella, per il resto è tutto spray, tipo svitol o wd40. il rumore? la prova motori dura pochi attimi, eppoi le auto di oggi sono più che silenziate; ergo non escludo rischi specifici ma nemmeno una gravità esagerata...

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