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La sicurezza delle nuove modalità di lavoro: smart work e lavoro agile

La sicurezza delle nuove modalità di lavoro: smart work e lavoro agile
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

07/03/2018

Cosa sono il lavoro agile e lo smart work? Quali sono le regole per tutelare la salute e sicurezza di questi lavoratori?

 

Pubblichiamo il factsheet INAIL “ICT: NUOVE MODALITÀ DI LAVORO”.

 

 

ICT: NUOVE MODALITÀ DI LAVORO

La quarta rivoluzione industriale contribuisce a superare l’idea fordista di lavoro elaborando nuovi paradigmi che implicano per il lavoratore nuove mansioni, ruoli e competenze ed innovazioni organizzative. In passato le persone definivano la sicurezza del luogo di lavoro in termini di stabilità; oggi non esiste più un posto di lavoro per tutta la vita né un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro né un orario fisso. 

 

Ciò unitamente all’aumento dell’automazione porta i dipendenti a definire la sicurezza in termini di rete professionale e di capacità di attingere alle relazioni con gli altri per trovare lavori in grado di estendere la propria carriera lavorativa.

 

Disposizioni del lavoro agile

La flessibilità distingue e caratterizza i nuovi modelli di lavoro, che sempre più devono adeguarsi ai costanti mutamenti del contesto economico e sociale.  Se fino a poco tempo fa si faceva riferimento al concetto di work life balance, adesso sempre più spesso si discute di integrazione vita-lavoro: il concetto stesso di lavoro grazie a sviluppo ed utilizzo delle tecnologie, nei diversi settori e servizi, è sempre meno legato al luogo fisico.

 

 

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Già in passato erano state disciplinate forme di lavoro legate all’uso di tecnologie (legge 191/1998) come il telelavoro,  identificabile  con  una  prestazione  lavorativa  svolta a distanza con sede abituale e orario predefinito e  oneri  a  carico  del  datore  di  lavoro  (DL)  in  termini  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (SSL),  dotazione  delle  infrastrutture e della relativa sicurezza e costi, con possibilità di accesso al locale del telelavoro e monitoraggio della  produttività  anche  attraverso  l’utilizzo  di  software. In Italia la legge 81/2017 ha introdotto la possibilità di ricorrere al lavoro agile, inteso come combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell’esecuzione delle attività di lavoro subordinato secondo le disposizioni descritte in Tabella 1.

 

 

Attualmente il lavoro agile è già previsto in molti contratti collettivi/accordi di rinnovo, nel settore alimentare, energetico, bancario-assicurativo, trasporto, telecomunicazioni e in aziende altamente tecnologiche. Secondo recenti dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano in Italia sono oltre 300 mila i lavoratori subordinati che godono di discrezionalità̀ nella definizione delle modalità̀ di lavoro in termini di luogo e il 36% delle grandi imprese, il 7% delle PMI e il 5% delle PA hanno già progetti strutturati di smart working.

 

La modalità di svolgimento della prestazione svolta dal lavoratore agile si differenzia da quella del telelavoro, che viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’azienda, sebbene parte della dottrina rilevi che non sussista ad oggi alcuna differenza sul piano giuridico in termini di disciplina applicabile al telelavoro e al lavoro agile, se non in due circostanze:

  • quando la prestazione al di fuori dei locali aziendali sia resa senza il supporto di strumentazioni informatiche o telematiche;
  • quando l’alternanza tra lavoro nei locali aziendali e lavoro in altri luoghi sia del tutto episodica e cioè occasionale o comunque non programmata.

 

Il dibattito è ancora in corso in relazione alla misurazione e predeterminazione del tempo della prestazione di lavoro agile e della natura mobile e non fissa della postazione di lavoro utilizzata all’esterno dei locali aziendali. In ogni caso la legge intende assicurare la totale parità del trattamento normativo, retributivo e previdenziale anche dal punto di vista della tutela in materia di SSL, del lavoratore agile, rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni all’interno dei locali dell’azienda. Nello specifico l’art. 22 prevede che sia il DL a garantire la salute e la sicurezza del

lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

I lavoratori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal DL e hanno diritto (art. 23) alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro ‘in itinere’ occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE E IMPATTI SULLA SSL DEL LAVORO AGILE

Vista la compatibilità del lavoro agile nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la direttiva n. 3/2017 contenente linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai fini della sperimentazione di tale modalità spazio-temporale. In ambito SSL il DL deve provvedere agli obblighi, elencati in Tabella 2.

 

 

Le linee guida forniscono, inoltre, indicazioni sui principali elementi da sviluppare nell’informativa per la prestazione di attività svolta in ambiente indoor o outdoor come riportato in Tabella 3.

 

 

 

Le linee guida forniscono indicazioni importanti anche in merito alle infrastrutture tecnologiche e abilitanti per il lavoro agile e la protezione dei dati, custodia e riservatezza con l’auspicio che anche i dispositivi mobili siano sempre configurati dall’amministrazione per ragioni di sicurezza e protezione della rete.

 

CONCLUSIONI

Lavorare in modo più flessibile rappresenta un’opportunità e una necessità che andrebbe sempre più interiorizzata e supportata dalle organizzazioni, per favorire maggiore benessere e soddisfazione da parte dei lavoratori in termini di work life balance, miglioramento della mobilità urbana con riduzione di traffico ed inquinamento, aumento della performance del lavoratore e della conseguente produttività aziendale. È necessario tuttavia valutare gli aspetti legati all’isola

mento del lavoratore agile, che svolge la propria attività all’esterno e che potrebbe non sentirsi partecipe delle logiche aziendali, e quelli relativi all’organizzazione poiché sussiste ancora oggi una forte correlazione tra carriera, avanzamento e presenza. Questo tipo di isolamento ha impatti anche in ottica di genere e spesso si riscontra nei periodi di astensione delle donne dal lavoro per motivi di gravidanza e cure familiari.

 

Un recente studio Eurofound/Ilo rileva, infine, che l’attuale resistenza al cambiamento e alla diffusione di queste nuove modalità di lavoro è dovuta principalmente alla paura di perdita di controllo (potere) da parte del management nella gestione dell’attività lavorativa che lega tradizionalmente il concetto di produttività alla presenza fisica sul luogo di lavoro e non all’obiettivo e all’efficacia dell’attività o del compito assegnato.

 

Tratto da:

INAIL - ICT: NUOVE MODALITÀ DI LAVORO (pdf)

 



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Rispondi Autore: Simona Scarcella - likes: 0
26/11/2018 (10:59:49)
Nessun commento
Rispondi Autore: Paolo Depangher - likes: 0
07/04/2020 (10:59:30)
Molto utile.
Rispondi Autore: DANIELE GIUSEPPE GRECO - likes: 0
25/05/2020 (14:46:19)
utile !
Rispondi Autore: Piro Luigi - likes: 0
08/06/2020 (07:03:45)
Molto interessante
Rispondi Autore: Valter.Prandoni - likes: 0
26/06/2020 (14:32:33)
Utile
Rispondi Autore: sabrina tresi - likes: 0
11/08/2020 (08:30:29)
utile
Rispondi Autore: emanuele.armoir - likes: 0
11/06/2021 (06:39:43)
interessante!
Rispondi Autore: carol - likes: 0
07/02/2022 (11:24:40)
nessun commento
Rispondi Autore: HEL0401 - likes: 0
14/02/2022 (10:52:47)
nessun commento
Rispondi Autore: Mauro Morelli - likes: 0
01/03/2022 (17:44:34)
Interessante
Rispondi Autore: Lucia Longoni - likes: 0
03/03/2022 (16:58:52)
nessuno
Rispondi Autore: ELISA MASSACCESI - likes: 0
09/03/2022 (13:18:26)
iNTERESSANTE
Rispondi Autore: p.diciocchis - likes: 0
09/03/2022 (15:42:04)
Molto utile
Rispondi Autore: Rossana - likes: 0
15/03/2022 (17:11:27)
ok!
Rispondi Autore: patrizio giusti - likes: 0
18/05/2022 (12:13:21)
letto e approvato
Autore: SPSTZN72T66F839O
20/09/2022 (15:52:23)
nessun commento
Rispondi Autore: SIMONE GIUSEPPE BERTON - likes: 0
17/11/2022 (16:42:00)
nessun commento
Rispondi Autore: salvatore d'agostino - likes: 0
09/12/2022 (17:01:54)
letto
Rispondi Autore: crrsfn72h27l424e - likes: 0
29/03/2023 (10:49:21)
ok
Rispondi Autore: katia piovani - likes: 0
17/07/2023 (08:51:44)
letto
Rispondi Autore: GRAZIA MIRACCO - likes: 0
03/11/2023 (09:42:17)
utile
Rispondi Autore: stefano - likes: 0
10/11/2023 (18:01:33)
utile grazie
Rispondi Autore: roberto - likes: 0
12/11/2023 (11:02:01)
Utilissimo grazie
Rispondi Autore: oriana - likes: 0
21/11/2023 (14:15:55)
Molto utile, grazie
Rispondi Autore: Valeria - likes: 0
12/12/2023 (01:53:55)
grazie , molto interessante
Rispondi Autore: . - likes: 0
12/03/2024 (09:01:07)
.
Rispondi Autore: giacomo - likes: 0
13/04/2024 (08:35:51)
utile,grazie
Rispondi Autore: DZ - likes: 0
04/06/2024 (12:15:09)
grazie
Rispondi Autore: davide pietro alberio - likes: 0
14/07/2024 (15:11:08)
nessun commento
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
01/08/2024 (10:29:13)
Basta
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
24/09/2024 (16:13:34)
Letto e approvato
Rispondi Autore: Viola - likes: 0
29/10/2024 (13:01:07)
interessante
Rispondi Autore: Cristina - likes: 0
20/11/2024 (14:46:53)
Utile

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